Piossasco
Campetto, anno Domini 1913
Un fischio allegro risuona nella borgata, così
simile a quello di un usignolo, ma le orecchie che ascoltano lo distinguono
bene, è il “richiamo”
Il sars-cov19
mi ha fatto ricordare questa storia, triste e al contempo piena di
speranza, soprattutto per il periodo in cui accadde ... Piossasco, borgata
Campetto Anno Domini 1918 Dai ricordi di Olga Battagliotti |
Pranzo
in Onore dell'Industriale
Cav. Baudino Ernesto
Piossasco 11 ottobre 1908
Pognante Mattia caffè del Tranvay
Ernesto Baudino (1867/1912) condusse, con il fratello Emilio
(1869/1939) l’Azienda di famiglia, la E. Baudino, premiata fabbrica
di vermouth, aperitivi e liquori con sede in Piossasco in via Pinerolo, fondata
dal loro padre Evaristo (1839/1889) nel 1867.
La tradizione di famiglia circa tali produzioni, risale al loro nonno, Eligio
(1810/1872), che, nel 1847, con Clemente Michel, Carlo Re e Carlo Agnelli,
fondò la “Distilleria Nazionale di Spirito da Vino” diventata
poi, nel 1863, una delle più importanti Aziende del settore, la Martini
& Rossi.
Alla morte di Ernesto avvenuta nel 1912, guidò l’Azienda il fratello
Emilio al quale successe il nipote Emilio Evaristo (1896/1976).
Nel 1962 la E. Baudino fu ceduta alla Farmaceutici Angelini di Ancona e da
questa definitivamente chiuse nel 1977.
E. Baudino lettera del 23 aprile 1885 da Evaristo Baudino
in veste di
revisore del Comune di Piossasco . In calce la firma di Alessandro Cruto
21 novembre 1915
Ditta E. Baudino Piossasco Torino
Amarena
Granatina
Tamarindo
Sciroppo di amarena, granatina e tamarindo
Amaro Milord
particolare
Gentleman Amaretto
particolare
Aperitivo
particolare
particolare
Vino Chinato
particolare
Chartreuse
particolare
Musinette Grappa Stravecchia
particolare
per gentile concessione di Sebastiano e Mauro Uccheddu Piossasco
Atto consolare
L’anno del Signore 1826, alli nove del mese di marzo
in Piossasco, e nella Solita Casa, Sala Consulare di questa Comunità,
giudizialmente avanti l’Ill.mo Sig. Avvocato Carlo Filandia Giudice
per Sua Em. Del presente emandamento d’Orbassano.
Convocato, e congregato ad invito dell’infrascritto Signor Sindaco l’ordinario
Consiglio di questa Comunità, in cui, presi li soliti verbali avvisi,
e suono della campana, recati ed eseguito dal cosi quivi referente Gio Domenico
Rossa, uno de servienti Giurati di questo luogo, sono intervenuti li Signori
Cavaliere Vittorio Filippi Sindaco Conte Gaetano Palma di Borgofranco, Filiberto
Martinato, Bernardo Lovera, Battista Bertinetto, e Vito Germena, tutti membri
componenti più delle due terze parti di detto ordinario Consiglio,
mancando al compimento d’esso, sebbene avvisati, li Signori Gio Bogliero
vice Sindaco, e Domenico Brero Consigliere, perché ambi impediti dai
loro affari domestici.
Dall’infrascritto Sig. Sindaco presentati l’istruzione e calcolo
di spesa formati dall’Ill.mo Signor Consigliere Carlo Gaetano Palma
in dispensa della deliberazione presa da questo Consiglio in suo ordinato
del cinque corrente pel piantamento d’accaccie
(acacie) sui monti di questo luogo; dal quale risulta, che sarebbe più
conveniente per un tale oggetto il prendere in affitto un sito, e farne un
semenzaio per trappiantare i prodotti sulla facciata
della montagna detta di San Giorgio.
Superiormente alla vigna dell’Illustrissima Signora Contessa Della Chiesa(1),
ed in tutta la facciata contigua guardante al mezzogiorno; e che una tale
spesa può ascendere a lire duecento settanta; e si accettano li Signori
Congregati a deliberare in proposito.
I detti Signori Congregati, memori della loro succitata deliberazione del
cinque corrente, e vista li detti istruzione e calcolo del Signor Conte Palma,
tutti unanimi, e concordi deliberano doversi prendere al piantamento di dette
accacie ad economia nel modo progettato in detta instruzione, con coprirne
la spesa col fondo imposto nel catasto di questa Comunità col corrente
anno al (non comprensibile) il tutto mediante l’approvazione
dell’Ill.mo Signor Attendente Generale di questa Divisione, a lui mandano
ad un tal’effetto, affermare previa pubblicazione, copia del presente.
A precedente lettura in conferma si sono sottoscritti
Sottoscritti da me in originale Filippi Sindaco Gaetano Palma di Borgofranco,
Filiberto Martinato, Bernardo Lovera, Battista Betinetto, Vito Germena, Filandia
Giudice e manualmente Gioanni Almasio Segretario.
1 - Contessa Della Chiesa Paolina nata Roggero di Villanova.
Relazione di pubblicazione
L’anno del Signore 1826, alli tredici del mese di marzo
in Piossasco, a me infrascritto Segretario di questa Comunità riferisca
il serviente giurato della medesima Gio Pietro Batta d’aver egli nel
giorno di ieri sulla piazza pubblica, ed avanti l’albo pretorio questo
luogo, ad alta ed intelligibile voce di grida, previo suono di tamburo letto
e pubblicato l’avanti scritto ordinato di questa Comunità del
nove corrente, riguardante il piantamento d’accacia sui monti di questo
luogo, ed il medesimo avere affisso ed affisso lasciato a detto albo pretorio
pel tempo e modi soliti alla presenza della folla del popolo accorsovi come
giorno festivo, e specialmente delli Francesco Grosso, e Gaspare Siino testimoni
appositi in fede Gioanni Almasio.
Certifico io sottoscritto che sino a tutt’oggi niuno è comparso
in fare opposizioni, ne osservazioni alla deliberazione Consulare avanti trascritta
in fede Piossasco il 15 marzo 1826
Giovanni Almasio Segretario
Atto consolare (file PDF 1)
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Regione del Polesino
Atto consolare
L’anno del Signore mille ottocento venti sette, ed
alli vent’otto del mese di maggio in Piossasco, e nella Solita Casa,
e Sala Consulare di questa Comunità, giudizialmente avanti l’Ill.mo.
Notaio Gio Battista Valente Luogotenente giudice di questo emandamento d’Orbassano,
atteso l’impedimento del Sig. Giudice del medesimo.
Convocato ad invito dell’infrascritto Sig. Sindaco l’ordinario
consiglio di questa Comunità, in cui, parsi li soliti verbali avvisi,
e suono della campana, recati ed eseguito dal così quivi riferente
Gio Pietro Buffa serviente giurato di questo luogo, sono intervenuti li Signori
Vito Zoppetto Sindaco, Conte Gaetano Palma di Borgofranco, Battista Bertinetto
vice Sindaco, Vito Germena, Domenico Brero, Felice Comba, tutti membri componenti
più delle due terze parti, di detto ordinario Consiglio, mancando al
compimento d’esso sebbene avvisati, li Signori Consiglieri Bernardo
Lovera, e Bernardo Ruffis, perché impediti da affari domestici.
Dipendentemente alla deliberazione presa da questa Comunità con ordinato
del nove marzo 1826 relativamente al piantamento di accaccia sui siti vacui
di questi monti di proprietà Comunale, ed approvato dall’Ufficio
di Intendenza Generale di questa Divisione di Torino con decreto venti due
stesso mese, e nella circostanza, che nel piantamento già fatto nello
scorso autunno, la di cui spesa venne approvata col decreto venti due corrente,
tutte le piante hanno germogliato, si potrebbe senza pregiudicare al piantamento,
anzi con vantaggio d’esso scemarne li piantini con estrarne una parte
d’essi e popolarne circa altre due giornate di terreno vacuo in detti
monti, il Consiglio unanimemente deputa l’infrascritto Signor Sindaco,
acciò faccia provvedere a tale trapiantamento, nonché ad un
seminezio d’accaccia per un’estensione di tavole venti circa nel
sito vacuo che la Comunità tiene nella Regione
del Polesino presso il rivo Sangonetto, il tutto ad economia
e presenti quindi al consiglio, onde si provveda al pagamento nota datta della
spesa occorsa, la quale non dovrà oltrepassare quella per tale oggetto
imposta nel causato di quella Comunità per la corrente annata ( ? )
il tutto mediante l’approvazione dell’Ill.mo Sig. Intendente Generale
di questa Divisione, a cui si manda ad un tal effetto ( ? ) copia del presente
previa pubblicazione.
E precedente lettura in conferma si sono sottoscritti.
Sottoscritti come all’originale Zoppetto Sindaco, Conte Gaetano Palma
di Borgofranco, Battista Bertinetto, Vito Germena, Domenico Brero, Felice
Comba, Valente vice Giudice, e manualmente Gioanni Almasio Segretario.
Relazione di pubblicazione
L’anno del Signore mille ottocento venti sette, ed
al trentuno del mese di maggio in Piossasco, a me infrascritto segretario
di questa Comunità riferisce il Serviente giurato della medesima Gio
Pietro Buffa aver egli questa mane, sulla Piazza pubblica, ed avanti il solito
albo pretorio di questo luogo, adatta ed intelligibile voce di grida, previo
tocco di tamburro, letto e pubblicato l’avanti atteso ordinato di questa
Comunità in data vent’otto corrente, e quindi quello aveva affisso
e affisso lasciato a detto albo pretorio pel tempo e modi soliti alla presenza
della folla del popolo accorsovi come giorno di pubblico mercato in questo
luogo, e specialmente delli Francesco Grosso e Domenico Siino testimoni occorsi,
in fede. Gioanni Almasio Segretario
Certifico io sottoscritto, che sino a tutt’oggi niuno e comparso a fare
opposizioni, ed osservazioni sul contenuto dell’avanti atteso atto consulare.
in fede Piossasco li 4 giugno 1827
Atto consolare (file PDF 2)
Archivio Comune Piossasco
ff. 42 copie dei deliberamenti e registri dei deliberamenti dal 1751 al 1873
Società di Operai e Agricoltori
|
Statuto
della
Società di Operai e di Agricoltori.
L'anno 1869
Certificato d'ammessione
CAPITOLO I.
Scopo della Società.
Art. 1° Sotto la protezione della legge è instituita da vari promotori nel Comune di Piossasco Circondario di Torino una Società Operaia e di Agricoltori, avente per scopo l'unione, la fratellanza ed il mutuo soccorso materiale e morale; non che l'istruzione loro nei doveri e diritti di buon Cittadino.
CAPITOLO II.
Costituzione della Società.
Art. 2° La Società può avere dei Soci
onorari, i quali però non potranno far parte della Direzione ad eccezione
del Cassiere e del Segretario.
Art. 3° Il numero dei Soci è illimitato, e potranno far parte
della Società tutti gl’individui residenti in questo Comune
e Circondario, purché riuniscano i requisiti voluti dal presente
Regolamento.
Art. 4° Non potranno però essere membri effettivi, coloro che
hanno sotto la loro direzione o danno lavoro a più di dieci operai.
Art. 5° Appena vi sarà il numero sufficiente di sottoscrittori,
sarà nominata una Direzione generale rappre-sentante la Società.
Art. 6° La Direzione Generale avrà un Presidente, un vice-Presidente,
un Controllore, un Cassiere un Segre-tario, un vice-Segretario, quattro
Consiglieri e due vice-Consiglieri, eletti a maggioranza relativa.
Art. 7° La Direzione nominerà l’ufficiale di sala, il porta-bandiera,
due visitatori per gli infermi, come pure due giudici di pace, procurando
che questi ultimi siano due Soci di cognizione e dei più attempati
ed anche fra gli onorari, per comporre ogni controversia nata o nascente
fra due o più soci, evitando così ogni passo odioso, essendo
proibitissimo invitare qualunque membro della Società avanti ad altro
Tribunale, sempre quando si tratti di affari riguardanti la Società.
Art. 8° I vice-Consiglieri non avranno voce deliberativa se non in caso
d'assenza del Consigliere che sono chiamati a surrogare.
Art. 9° Tutte le nomine si faranno a votazione segreta.
CAPITOLO III.
Ammissione ed esclusione dei Soci.
Art. 10. Per essere ammessa a far parte della Società
dopo che la Direzione avrà dichiarata chiusa la lista dei fondatori,
cioè dopo che sarà d’essa costituita, si dovrà
presentare la domanda in iscritto al Presidente che ne riferirà alla
Direzione, la quale pronunzierà sull'ammissione o non del postulante.
Il nome del postulante sarà scritto sovra un'apposita tabella della
sala delle riunioni, pendente lo spazio di otto giorni per le osservazioni
dei Soci.
Art. 11. Non saranno ammesse alla Società le persone che sono riconosciute
d'una condotta equivoca ed immorale, non godenti buona fama presso il pubblico.
Art. 12. Potranno essere esclusi dalla Società quei membri che per
causa d'immoralità, compromettessero il decoro della medesima, od
in qualsiasi modo ne turbassero l'ordine.
Art. 13. Prima di procedere alla deliberazione sulla esclusione d'un Socio,
dovrà sempre questi essere sentito nelle sue difese, e dovranno essere
specificati i fatti su cui si fonda la domanda d'esclusione.
Art. 14 Per procedere alla esclusione d' un Socio, sarà necessaria
la presenza d'un numero di Soci non minore del quarto del numero totale
dei membri componenti la Società, e non potrà pronunciarsi
se non alla maggioranza di due terzi dei votanti.
Art. 15. Qualunque Socio che obbligato o volontario vada alla difesa della
patria sarà sempre considerato come socio, epperò finché
resta al militare servizio non potrà godere de' diritti ai Soci attribuiti
dal presente regolamento; ritornato dalle militari insegne semprechè
non sia incorso in uno di quei fatti che importino la decadenza dalla qualità
di Socio, e continui a pagare la sua quota, riacquisterà di pieno
diritto la qualità di Socio ed i diritti che vi sono annessi.
CAPITOLO IV.
Del Contributo individuale e delle
sovvenzioni.
16. La quota da pagarsi da ciascun Socio effettivo è fissata a franchi 1 (uno) mensile, oltre al diritto d'ammissione in ragione di età fissata nella seguente tabella, da pagarsi nello spazio di mesi quattro, alle condizioni ancora, che se non presentano un fisico sano, producano un certificato del medico curante, e siano muniti delle fedi di nascita da riconoscersi dalla Direzione.
|
Art. 17. Non si riceverà alcun Socio effettivo che
non abbia compiuto gli anni sedici, od abbia oltrepassata l'età d'anni
sessanta.
Art. 18. Il Socio che non pagherà a tempo debito la quota mensile,
cioè nelle due prime domeniche d'ogni mese, sarà decaduto
dalla qualità di Socio. Però potrà il detto Socio esporre
alla Direzione le sue giustificazioni del ritardo nel pagamento, le quali
essendo riconosciute giuste dalla Direzione generale, continuerà
a far parte della Società, mediante il pagamento di franchi 3 (tre)
di multa quando però non siano trascorsi mesi due, e che non sia
infermo.
Art. 19. Ogni Socio preso da malattia, dietro il certificato del medico
curante, avrà diritto alla sovvenzione di franchi uno per ogni giorno
da quello in cui sarà stato giudicato inabile al lavoro. La sovvenzione
non sarà però accordata se non dopo tre giorni di malattia.
La malattia essendo durativa, il Socio dovrà farsi rinnovare il certificato
ogni otto giorni e lo farà pervenire alla Direzione.
Art. 20. Il termine delle malattie è fissato a mesi tre; oltre a
quel tempo se all'ammalato continuasse la malattia, la Direzione prenderà
gli opportuni provvedimenti.
Art. 21. Qualora la malattia rivesta il carattere di cronicismo, come etisia,
paralisi, cecità ecc. e tale venga dichiarata per cui il Socio ammalato
non possa più essere atto al lavoro, la Società contribuirà
fino alla tomba, al sussidio di venticinque centesimi per giorno, principiando
però, quando abbia il fondo totale di tremila lire.
Art. 22. Non avranno diritto a sovvenzione veruna coloro che cadessero ammalati
per abuso di vino, risse, e qualunque altro male ricercato.
Art. 23. Il socio che sarà distante più di due chilometri
e mezzo, non potrà essere curato a carico della Società, egli
però godrà del riparto.
Art. 24. La domanda per la sovvenzione corredata dal voluto certificato
del medico curante, sarà fatta verbalmente o per iscritto a qualunque
dei membri componenti la Direzione che nel riferirà Presidente il
quale spedirà al malato un vaglia o bolletta pel soccorso domandato.
Art. 25. La bolletta di sovvenzione, sarà staccata da un registro
a matrice che terrà presso di sè il Presidente, sulla quale
in un col nome del Socio da soccorrersi, noterà la somma da pagarsi
dal Tesoriere (cassiere) e vi porrà la sua firma.
Le bollette però prima d'esser pagate dovranno venir firmate dal
Controllore e da un Consigliere, ed il Segretario li registrerà per
ordine numerico e di data, col nome del sovvenuto e la somma da pagarsi.
Art. 26. I soci non avranno diritto all'ordinaria sovvenzione, se non dopo
mesi sei dalla loro ammessione.
Art. 27. I vaglia serviranno di scarico al Tesoriere.
Art. 28. I Soci onorari saranno ammessi a qualunque età, e pagheranno
un'annua azione di lire cinque, da versarsi anche a semestri maturati a
mani del Cassiere o di qualche membro dell'Amministrazione incaricato a
tale oggetto, dai quali ne riceveranno regolare quitanza.
Art. 29. E però facoltativo ai Soci onorari di inscriversi per quel
numero d'azioni che loro detta lo spirito di filantropia e di cittadina
benemerenza, acquistando così diritto alla riconoscenza della Società.
Saranno chia-mati benefattori della Società tutti gl'individui che
offrono alla medesima somme in danaro, libri, od altro qualunque oggetto
di qualche utilità, come pure sarà considerata benefattrice
qualunque persona che presterà l'opera sua o coll'istruire od in
qualunque altro modo a beneficio della stessa.
Il nome di tutti i benefattori, sarà inscritto in apposita tabella
da tenersi esposta nella sala delle adunanze a loro nome ed eterna memoria.
CAPITOLO V.
Impiego dei fondi.
Art. 30. Le somme che si riscuoteranno mensilmente, saranno
versate nelle mani del Tesoriere o chi ne farà le veci.
Art. 31. Il Tesoriere terrà sempre a disposizione la somma di lire
cinquanta per pagare mensilmente gli ordinati soccorsi. Nel caso poi che
le cinquanta lire non fossero sufficienti per le sovvenzioni mensili, dovrà
rivolgersi al Presidente, che di concerto colla Direzione daranno gli opportuni
provvedimenti.
Art. 32. Appena vi sia un fondo di cento lire oltre le cinquanta di riserva,
il Tesoriere sarà tenuto di versarle nella cassa di risparmio.
Qualora non potesse aver luogo l’impiego del denaro nella cassa di
risparmio, potrà allora la Società in generale adunanza stabilire
altro modo d'impiego dei fondi che ravviserà più utile e conveniente
nell'interesse della Società, purché sia garantito con sicure
cautele.
Art. 33. Il Tesoriere sarà autorizzato dalla Direzione generale di
ritenere e conservare i titoli di credito della Società, di ritirare
l'interesse del denaro impiegato a frutto e di tutto il fondo ne è
risponsabile.
Art. 34. I soci incaricati del maneggio di fondi che deviassero dall'espresso
nel presente Regolamento, circa quanto riguarda il loro mandato, saranno
esclusi per sempre dalla qualità di Socio.
CAPITOLO VI.
Del Consiglio di Direzione e sue
attribuzioni.
Art. 35. La Direzione generale o Consiglio d'Amministrazione, composta nel
modo previsto dall'art. 6 sarà rinnovata ogni anno per intero nella
prima domenica seguente, ma potranno essere rieletti.
Art. 36. L'eletto che accetta la carica non potrà rendersi dimissionario
senza una legittima causa che la Società giudicherà sopra
di essa; quel Socio poi che sarà eletto in surrogazione del dimissionario
dovrà rimaner in carica solo per quel tempo che il dimissionario
avrebbe ancora a fare.
S'intenderà dimissionario quel membro della Direzione che per quattro
volte successive avrà mancato alle ordinarie adunanze senza averne
dato avviso al Presidente, ovvero sarà decaduto dalla qualità
di Socio.
Il dimissionario per un anno non potrà più far parte della
Direzione.
Art. 37. La Direzione è incaricata di sopraintendere a tutti gli
affari riguardanti la Società; si farà render conto mensile
dal Tesoriere o chi per esso di tutte le somme esatte e pagate e dell'ammontare
del fondo disponibile; veglierà onde si facciano i debiti versamenti
nella cassa di risparmio od altrove dei fondi sopravvanzati, e rico¬noscendo
qualche errore di conseguenza, esso ne informa la Società che potrà
provvedere alla di lui surrogazione se lo crede conveniente.
Art. 38. Mensilmente dovrà il Presidente rassegnare alla seduta della
Direzione generale una nota esatta dei soccorsi ordinati e delle spese fattesi
durante il mese per conto della Società pella sua approvazione.
Art. 39. Ogni Socio ha diritto di fare quelle osservazioni o richiami che
crede opportuni sulla necessità od utilità delle spese fatte,
come anche ogni altra osservazione che crederà vantaggiosa alla Società,
e spetta alla Direzione generale il deliberare sulla giustezza o vantaggio
delle medesime
Art. 40. Qualora qualche Socio venga a riconoscere che siasi dal Presidente
commessa qualche mancanza di conseguenza, capace di compromettere l'interesse
od il decoro della Società, riferirà la cosa alla restante
parte della Direzione perchè provveda alla surrogazione del medesimo
per mezzo di votazione segreta; ma in questo caso la surrogazione non sarà
però ammessa se non concorre la maggioranza della Società
ed i due terzi dei votanti.
Art. 41. Le adunanze tanto dalla Direzione che della Società avranno
luogo ordinariamente in giorno di Do-menica, e straordinariamente quando
il Presidente lo creda necessario per l'interesse della Società,
e le de-liberazioni saranno mandate ad esecuzione dalla Direzione
CAPITOLO VII.
Del Presidente.
Art. 42. Il Presidente presiederà e dirigerà
le adunanze della Direzione e della Società; farà le proposizioni
che crederà opportune e convenienti nell'interesse della Società,
e regolerà le deliberazioni e lo squittinio.
Art. 43. Il Presidente spedirà li biglietti di soccorso, come i mandati
di pagamento per le altre spese che dovranno essere approvati dalla Direzione.
Art. 44. Occorrendo qualche spesa imprevista od eccezionale, dovrà
nella prima seduta ordinaria riferire sulla medesima alla Direzione per
l'approvazione.
Art. 45. Il Presidente sarà decaduto da tale sua qualità,
qualora abbia fatto qualche spesa di riguardo, la quale non abbia ottenuto
l'approvazione dalla Direzione generale, e non potrà mai più
far parte della Direzione.
Art. 46. Se il Presidente cadesse infermo, od in sua assenza, rimetterà
il registro a matrice accennato dall'art. 24 del presente Regolamento al
vice-Presidente.
CAPITOLO VIII.
Del vice-Presidente.
Art. 47. In mancanza del Presidente, ne farà le
veci il vice-Presidente.
Il vice-Presidente non potrà aver voce deliberativa se non per assenza
del Presidente: e nel caso previsto dal’l'art. 40, l'adunanza sarà
presieduta e diretta dal vice-Presidente.
CAPITOLO IX.
Del Tesoriere.
Art. 48. Il Tesoriere potrà essere scelto fra i
Soci onorari, ma non dovrà essere estraneo alla Società.
Art. 49. Il Tesoriere è responsabile di tutti i fondi della Società
come all'art. 33, cioè dei titoli di credito, degli interessi esatti
e dei versamenti fattigli ecc., e potrà essere sottoposto a fornire
una cauzione nella somma che verrà determinata dalla Direzione —
Egli dovrà assoggettarsi a quel controllo che la Direzione crederà
d'introdurre.
Art. 50. Le incombenze del Tesoriere sono:
Riscuotere le quote mensili dei Soci ed il denaro proveniente da collette
od altrimenti spettanti alla Società.
Pagare i mandati accordati e versare il danaro sopravvanzato mensilmente
alla Cassa di risparmio o dove delibererà la Direzione generale.
Presentare mensilmente alla Direzione lo stato dei fondi sociali.
Rilasciar quitanze ad ogni somma esatta.
CAPITOLO X.
Del Segretario e del vice-Segretario.
Art. 51. Il Segretario custodisce le carte che sono nella
Sala delle adunanze, redige i verbali delle deliberazioni prese dalla Direzione
sovra appositi registri, farà pure lettura di tutti gli scritti riguardanti
la Società, ed adempirà a qualunque altra incombenza che gli
verrà affidata non che la contabilità della Società;
presenterà per estratto nella prima Domenica d'ogni mese il rendiconto
dell'entrata e dell'uscita del mese antecedente che farà affiggere
nella Sala delle riunioni; ed in principio d'ogni anno darà un elenco
portante i nomi dei Soci decaduti, morti ed ammessi nel corso dello scaduto
anno, ed un riepilogo del resoconto annuale, che verranno pubblicati nella
Sala per un trimestre.
Art. 52. Chi vorrà aver copia di qualche atto riguardante la Società
pagherà il dritto di cinquanta centesimi a favore della medesima
Art. 53. Il Segretario ha solo voce consultiva nelle deliberazioni della
Direzione, esso non potrà assentarsi dalle adunanze salvo per un
legittimo motivo, e non potendo intervenire, dovrà tosto renderne
avvisato il vice-Segretario che ne farà le veci.
Art. 54. Il vice-Segretario coadiuverà il Tesoriere nel rilasciar
le quitanze nelle domeniche fissate dall'art. 18 per l'esazione, e ne farà
lo stato dei fondi sociali mensili ed annuali se verrà richiesi)
dal Tesoriere medesimo.
CAPITOLO XI.
Del Controllore.
Art. 55. Il Controllore visita e registra tutte le bollette
per i soccorsi, come Slitti i mandati di pagamento per le altre spese della
Società unitamente alle rispettive note; ed osserverà se corrispondono
alle note annesse. Registrerà pure in apposito libro il risultato
dei rendiconti delle spese che verrà dato dal Presidente ogni mese,
come pure quelli dei pagamenti eseguiti dal Tesoriere e lo stato mensile
di cassa.
1 libri e registri del Controllore saranno resi ostensibili nelle adunanze
della Direzione e della Società, acciò ognuno dei Soci che
lo desideri, possa prenderne visione e riconoscere lo stato dei fondi sociali.
CAPITOLO XII.
Delle adunanze.
Ordine e pulizia delle medesime.
Art. 56. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Nelle
adunanze straordinarie non può trattarsi altro argomento che quello
che determinò la convocazione.
Art. 57. Le adunanze tanto della Direzione che della Società non
saranno valide se non vi interviene la mag-gioranza dei membri.
Alla seconda adunanza per lo stesso oggetto, qualunque sia il numero dei
membri votanti sortiranno il loro effetto le deliberazioni che in proposito
verranno prese.
Art. 58. Il Presidente è incaricato dell'ordine e della pulizia delle
adunanze tanto della Direzione che della Società.
Art. 59. Le adunanze generali della Società avranno luogo ogni Domenica,
fuori delle ore delle funzioni re-ligiose, sia per tutte quelle comunicazioni
che il Presidente e la Direzione avranno a fare ai Soci, sia per ricevere
quelle istruzioni popolari che verranno stabilite a vantaggio della Società
per abilitare i Soci alla giusta conoscenza dei diritti e doveri del buon
cittadino.
In queste adunanze avranno solo voto i Soci effettivi; i Soci onorari qualunque
sia la loro qualità non avranno mai voto.
Art. 60. Tutti i Soci hanno diritto d'intervenire alle adunanze ordinarie
della Direzione, assistere alle di lei deliberazioni, fare le osservazioni
previste dall'art. 39 di questo Regolamento prima che la Direzione proceda
alla deliberazione dell'oggetto caduto in discussione.
Art. 61. Niuno potrà prendere la parola se non gli sia stata accordata
dal Presidente sulla di lui domanda.
Art. 62. Niuno potrà aver più di due volte la parola, ove
siano altri che la domandino, salvo che il Presidente creda conveniente
ed utile il concedergliela. Quel Socio che avrà la parola dovrà
fare un saluto all'adunanza e starà in piedi sino a che sia terminato
il suo discorso.
Art. 63, Non si lascierà luogo ad alcuna discussione o segno che
tenda a turbar l'ordine, la tranquillità e l'armonia dell'adunanza,
non frammischiare alcun che di politico nè di religione; sarà
quindi in facoltà del Presidente di togliere la parola a qualunque
dei Soci, sia per troncare una inopportuna ed inutile discussione che si
mettesse in campo o perchè più del dovere protratta, e potrà
richiamare all'ordine il renitente per la prima volta, per la seconda lo
inviterà ad uscire dalla sala, sotto pena della sospensione o decadenza
dalla qualità di Socio; salvo a questi il diritto di fare le sue
giustificazioni in altra adunanza, sulle quali dovrà essere statuito
dalla Società.
Art. 64. Sull'invito del Presidente la Direzione delibererà sugli
oggetti discussi e su quelli previsti nel presente Regolamento.
Art. 65. Durante le discussioni e deliberazioni della Direzione non potrà
più alcun Socio che faccia parte di essa, proporre alcuna osservazione,
nè in verun modo incagliare lo andamento della medesima; dovrà
anzi os¬servarsi uno stretto silenzio.
Art. 66. Nella sala delle adunanze, dovrà sempre regnare il rispetto
all'ordine ed al decoro della Società.
Art 67. Non potrà introdursi nella sala delle adunanze alcuna persona
estranea alla Società, senza il permesso od invito di uno dei membri
della Direzione.
Art. 68. Potrà il Presidente vietare l'ingresso a qualunque dei Soci
che si trovasse in stato d'ubbriachezza o si presentasse senza la dovuta
decenza, nè si permetterà, in verun caso, che alcuno vi s'introduca
con armi o bastoni.
CAPITOLO XIII.
Onori funebri.
Art. 69.- La Società dispone per le spese di sepoltura di ciascun Socio la somma di lire dieci da prelevarsi sui fondi di cassa e da spendere in niun altro modo; e la Direzione di concerto coi parenti del defunto provvederà nel modo che ravviserà più conveniente per l'accompagnamento alla tomba della salma dello stesso. Avvenendo il decesso di un Socio alla distanza di oltre a due chilometri e mezzo dalla residenza della Società, o di un Socio residente in altro comune, o d'un accatolico, la somma predetta sarà versata a prò della famiglia stessa.
CAPITOLO XIV.
Disposizioni generali.
Art. 70. Sarà severamente proibito a tutti i Soci
di parlare in pubblico od in qualunque osteria di cose appartenenti alla
Società, come pure sparlare della Società o disprezzarla,
sotto pena di venir escluso dalla medesima perdendo ogni diritto di soccorso
o di qualsiasi altra pretesa.
Art. 71. Niuno potrà in verun caso far parte della Società,
se fu condannato a pene criminali od altra pena del carcere per furto, truffa
od attentati ai costumi.
Art. 72 I Soci che per altri delitti non contemplati nell'art. precedente,
incorreranno in condanne penali, al carcere per più d'un mese, si
avranno per decaduti dalla qualità di Socio.
Art. 73. Le disposizioni di cui all'art. 16 non sono applicabili ai Soci
effettivi inscritti prima della chiusura della lista, però costoro
dovranno tutti pagare lire una per tassa d'ammissione, qualunque sia la
loro età fissata nel succitato articolo.
Art. 74. Si potrà alcuno dei Consiglieri far surrogare rendendo però
avvertito un vice-Consigliere a farne le veci.
Art. 75. Nelle deliberazioni della Direzione avranno solo voto deliberativo
il Presidente o chi per esso, ed i Consiglieri o chi ne fa le veci, a senso
dell'art. 8 del. presente.
Art. 76. Qualora ad alcuno dei Soci venga a mancare lavoro, purché
non sia per incuria od infingardaggine cioè senza sua colpa, il Presidente
di concerto colla Direzione avviseranno per quanto da loro dipende ai mezzi
per trovare un conveniente collocamento.
Art. 77. È dovere dei Soci visitatori d'investigare lo stato dell'ammalato
con recarsi al suo domicilio quando lo credano opportuno, e di riferirne
alla Direzione per quelle provvidenze che saranno del caso nell'interesse
del Socio e della Società.
Art. 78. Qualunque dei Soci venisse a stabilire la sua residenza in altro
comune dello Stato, continuerà ad esser Socio, purché faccia
pervenire in ciascun mese l'importo della quota al Presidente od al Tesoriere.
In caso di malattia ove abbia d'uopo di sovvenzione, potrà fare l'opportuna
domanda accompagnata col certificato del medico curante vidimato dal Sindaco
del Comune di sua residenza o da chi ne fa le veci; ben inteso che le spese
di posta e recapito del danaro saranno a carico del Socio instante.
Art 79. Qualunque Socio che per malizia cercasse d'usurpare i fondi, sia
con finta malattia, che in altro modo, sarà decaduto dalla qualità
di Socio.
Art. 80. Ogni Socio dev'esser munito a sue spese di un libretto del presente
Regolamento.
Art. 81. Nei casi d'incendio o di qualunque altro disastro il Socio si porterà
sul luogo a prestare quei soccorsi che saranno richiesti dalla gravità
del caso.
Art. 82. Il Tesoriere non potrà ritirare veruna somma dalla cassa
di risparmio senza l'autorizzazione della Direzione e della sottoscrizione
del Presidente.
Art. 83. Un elenco di tutti i Soci fondatori sarà annesso al Regolamento
con indicazione dei membri com-ponenti la Direzione.
Art. 84. La Società avrà la sua bandiera particolare portante
apposita iscrizione.
Art. 85. Non si farà luogo all'uscita della bandiera sociale, se
non vi sarà il numero di dieci almeno di Soci effettivi per l'accompagnamento.
Art. 86. All'uscita della bandiera dalla sala'sociale il tamburro batterà
la marcia, ed i Soci saranno schierati al di fuori per renderle gli onori;
il porta-bandiera non la potrà abbandonare, se non sarà custodita
da numero due Soci effettivi; ed all'entrata della bandiera alla sua sede,
si renderanno li stessi onori come per l'uscita, quindi rimessa che sarà
nella sala, i Soci sono licenziati.
Art. 87. Al tavolo delle deliberazioni non potranno sedere che i membri
della Direzione.
Art. 88. E severamente proibito di fumare durante il tempo dell'adunanza.
Art, 89. Si potranno fare al presente Regolamento quelle variazioni che
l’esperienza avrà dimostrato con-venienti, mediante siano approvate
in seduta della Società ed inserte in apposito verbale, che dovrà
tenersi affisso nella sala per un trimestre.
Art. 90. Il presente Regolamento è posto sotto la protezione delle
vigenti Leggi e dello Statuto fondamentale del Regno, che riconosce il diritto
di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle disposizioni che
possono regolare l'esercizio nell'interesse della Società in discorso.
Art. 91. Quel Socio che abusivamente presterà il suo libretto onde
persone estranee alla Società possano ser-virsene nella provvista
dei generi del Comitato di Previdenza, sarà ritenuto come colpevole
d'un atto che potrebbe compromettere la Società, e come tale punito
a norma dell'art. 40 del Regolamento.
L'accusa in tal caso verrà presentata dall'Amministrazione del Comitato,
ed il Consiglio della Società, a seconda della gravità del
caso, potrà pronunciare o la sospensione dei suoi diritti per un
dato tempo, od anche l'esclusione dalla Società.
Il presente Regolamento venne approvato dalla Società in sua adunanza
generale delli 8 settembre1869
Promotori e fondatori
Ferreratti Cav. Carlo, Colonnello
in ritiro
Viotto Domenico-Lanza Giuseppe
Caselli Giovanni-Pavesio Antonio
Fornatti Giocondo-Fornatti Giovanni
Agherno Michele-Venasca Giuseppe
Piatti Giuseppe-Grosso Giuseppe
Fisio Domenico-Grosso Francesco
Direzione
Viotto Domenico, Presidente
Lanza Giuseppe, Vice-Presidente
Caselli Giovanni Controllore
Pavesio Antonio Consigliere
Fornatti Giocondo id.
Fornatti Giovanni id.
Aghemo Michele id.
Venasca Giuseppe, Vice-Consigliere
Grosso Giuseppe Vice-Consigliere
Ferreratti cav. Carlo, Colonnello in ritiro, Tesoriere
Vigliani Pietro, Segretario
Grosso Francesco, Vice-Segretario
Martinatto Vito Porta-Bandiera
Olivero Domenico Uffìziale di Sala
Soci effettivi
7 Aghemo Michele-62 Andruetto Giovanni-43
Armando Battista-61 Audagna Giacomo
52 Audano Francesco-70 Baronetti Gio. Battista-56 Bertinetto Battista-55
Bombara Battista
45 Bonetto Michele-35 Bonisconti Giovanni-20 Borgiattino Giacomo-66 Borgiattino
Vito
25 Bottigliengo Giovanni-12 Brunetto Luigi-83 Bruno Andrea-63 Bruno Andrea
64 Bruno Fedele-73 Bruno Francesco-14 Cagherò Giuseppe-53 Caimsotto
Giovanni
34 Carbonero Angelo-2 Caselli Giovanni-32 Cassola Giuseppe-77 Cassola Luca
42 Cattanea Antonio-11 Cattanea Giovanni-31 Cattenea Giuseppe-41 Cattanea
Luigi
86 Chinotti Giovanni-74 Cruto Bartolomeo-38 Ducco Giuseppe-67 Ferreratti
Giovanni
15 Fino Domenico-39 Fornatti Antonio-68 Fornatti Carlo-5 Fornatti Giocondo
6 Fornatti Giovanni-75 Fornatti Stefano-84 Frigeri Michele-36 Gaietto Domenico
54 Galliani Luigi-29 Germena Domenico-72 Grosso Francesco-71 Grosso Giovanni
51 Grosso Giuseppe-27 Guntero Giuseppe-79 Lanza Battista-58 Lanza Bernardo
3 Lanza Giuseppe-81 Malacarne Tommaso-19 Martinasso Pietro-59 Martinatto
Vito
85 Masera Domenico-76 Mia Giovanni-80 Mola Giuseppe-44 Mondino Battista
23 Monferrino Gabriele-65 Obert Battista-60 Oglina Martino-46 Olivero Battista
10 Olivero Domenico-37 Olivero Modesto-4 Pavesio Antonio-26 Pavesio Michele
82 Pessana Luigi-50 Piatti Domenico-16 Piatti Giuseppe-78 Piatti Giuseppe
59 Pognante Domenico-47 Porta Antonio-24 Porta Gaudenzio-57 Ramassotto Giuseppe
30 Ramassotto Paolo-21 Rocca Battista-18 Roci Battista-40 Rolando Giovanni
15 Santi Antonio-17 Santi Giacomo-33 Scaglia Francesco-28 Turinetto Paolo
49 Venasca Giuseppe-1 Viotto Domenico-22 Zoppetto Giovanni
Soci onorari
25 Ambrosio Michele, Notaio
9 Baudino Evaristo, Avvocato
3 Bernero Giovanni, Vicario foraneo
33 Bonetto Andrea, Farmacista
6 Bosio Teodoro, Cavaliere
Bruno 1° Cesare fu Andrea, Proprietario
Bruno 2° Cesare fu Giovanni, id.
41 Burdino Angelo, Geometra
40 Burdino Francesco, id.
28 Caldo Pietro, Proprietario
31 Camandona Domenico, id.
27 Cavigliotti Giovanni, Farmacista
44 Cesano Giovanni Battista, Chirurgo
20 Comba Giovanni, Proprietario
48 Cruto Francesco, Sottotenente
47 Cruto Giacomo, Proprietario
8 Diglia D'Arienzo Ferdinando, Luogotenente
1 Ferieratti cav. Carlo, Colonnelle in ritiro
46 Ferrerò Antonio, Proprietario
26 Ferrerò Domenico Vincenzo, id.
21 Fodratti Vittorio, id.
22 Giolitti Teologo Giorgio, Parroco
5 Giolitti Ignazio, Proprietario
15 Goffy Leandro, Avvocato
43 Grosso Carlo, Proprietario
10 Grosso Giovanni Alberto, id.
13 Gunetti Pasquale, Capitano in ritiro
16 Lajolo cav Ferdinando, Luogotenente in Cavali.
37 Lana Edoardo, Proprietario
39 Marchis Pietro, id.
36 Marino Giovanni, id.
19 Martinatto Battista, id.
34 Massimino Giuseppe, id.
29 Massino Turina cav. Giovanni, Uffiziale dei Ss. Maurizio e Lazzaro, ecc.
11 Mirano Carlo, Proprietario
42 Mola Giuseppe, id.
4 Morelli Giacomo, Sacerdote
30 Nicetti Eugenio, Avvocato
35 Ogliani Giacomo, Proprietario
45 Perone Adolfo, Medico
23 Piatti Teologo Domenico
17 Piossasco di Beinasco conte Eugenio, Sottotenente
7 Piossasco di Beinasco conte Giuseppe
18 Richiardi Giovanni, Proprietario
12 Rostagno Giacinto, id.
24 Tommasini cav. Giorgio, id.
28 Valente Angelo Giuseppe, Notaio
32 Valente Gioachino, Proprietario
2 Vigliani Pietro Veterinario
14 Zoppetto Bernardino, id.
Fornitura da parte
della Ditta E. Baudino alla Società Operaia
Piossasco 21 novembre 1915
Ieri l'antica sede della Società Operaia di Via Palestro
La Società a dx, Via Palestro (viaggiata 1914)
Oggi l'antica sede della Società Operaia di Via Palestro
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Maria Teresa Pasquero Andruetto