Il Sangonetto da Trana, Sangano a Piossasco

 

Figura regolare della derivazione e corso detto Bealera di Piossasco dal Sangone nel territorio di Trana - AST

A — Bealera di Piossasco su cui sono li molini dell’Abbazia
B — Bealera Comune di Sangano
C — Bealera di Bruino su cui erano li molini antichi dell’Abbazia di Sangano(1)
D — Bealera dei PP. della Novalesa
E — Bealera di Rivalta
F — Fontanili o sian sorgenti di Baronis
O — Sito in cui si gareggia li PP. della Novalesa, e quei di Rivalta per tirar l’acqua
ciascuno per il rispettivo imbocco della sua Bealera, e dove si crede che anticamente
esistessero le loro ficche - AST
(1) – Molino campo del Trucchetto e Battitore da Rusca tra l’alteno della Brayda et li prati del Castello

 

A — Ficca per detta derivazione
B — Bealera di Piossasco
C — Scaricatore di detta Bealera
D — Altro scaricatore della medema
E — Bocchetto per bagnare la pezza di prato attigua
F — Altro bocchetto per bagnare le pezze di prati tra le due strade
G — Strade vicinali
H — Fosso che riceve scolatizi superiori
I — Divisione della Bealera in due
K — Cassina del Sig. Conte Bergera nelle fini di Sangano - AST
Azzurro= Torrente Sangone e Sangonetto

 

Tipo regolare del corso del Sangone presso l'abitato di Trana coll'indicazione delle varie derivazioni, che da esso colà si praticano a beneficio tanto di detta Comunità quanto di quella di Piossasco
Estratto dalla mappa di quel territorio formata nell'anno 1812, e relativo alla Relazione in data d'oggi dell'Ingegnere sottoscritto Perito d'ufficio nella causa vertente vanti l'Ecc.ma Camera de' conti tra le nominate due Comunità
Torino li 4 luglio 1825
Cav.e B. Brunati Perito d’Ufficio
Azzurro= Torrente Sangone e Sangonetto elaborazione propria - AST

Mappa antica di Trana - AST, AZZURRO=Torrente Sangone e Sangonetto
ROSSO= caseggiati - BIANCO=Rio degli Assorti - GIALLO= scaricatore

Trana mappa Napoleonica 1812 - AST - AZZURRO= Sangonetto - ROSSO= caseggiati

Trana mappa Napoleonica 1812 - AST - AZZURRO= Sangonetto - BLU= Sangone

Mappa Rabbini 1864 Trana - AST
AZZURRO= Sangone e Sangonetto, ROSSO= caseggiati del Montagnino

Carta di reduzione della Communità di Sangano 1812 - AST
BIANCO= Sangonetto superiore e inferiore
BLU= bealera comune del Sig. Conte Bertodano di Piossasco, detta Gambarana
AZZURRO= rii e bealere

Il tratto del Sangonetto a Sangano - AST

Sangano, anno 1812 - AST
AZZURRO=Torrente Sangone e Rii - GIALLO=Bealera Gambarana
ROSSO=Sangonetto Superiore - BIANCO=Sangonetto Inferiore

Sangano, mappa Rabbini anno 1864 - AST
AZZURRO= Torrente Sangone, Bealere e rii
BLU= Bealera Comune Gambarana
ROSSO= Sangonetto superiore e inferiore

Sangano il Molino Nuovo sul Sangonetto Inferiore
AZZURRO=Bealera Sangonetto - ROSSO=Molino - GRIGIO=strada attuale
BIANCO=Maciullatoio da canapa, e forno da pane - AST

Piossasco, mappa Rabbini anno 1864 - AZZURRO= rii, bealere, gore e Torrenti Tori e Chisola - AST

Piossasco, mappa Rabbini 1864 - AST
la fucina successivamente trasformata in Mulino, detto di Tobia

Piossasco, mappa Rabbini 1864 - AST
Particolare originale - da ponte Borgiattino dx, a piazza Gallino Michele sx il canale del Molino Ruffinatto e del Duis

Piossasco, mappa Rabbini 1864 - AST
Particolare colorato - da ponte Borgiattino dx, a piazza Gallino Michele il canale del Molino Ruffinatto e del Duis
AZZURRO= Sangonetto - ARANCIO= il canale del Molino - BIANCO= il canale del Dois

Piossasco, mappa Rabbini 1864 - AST - il Molino Superiore
BIANCO= molino - AZZURRO= Sangonetto e Gora del molino

Piossasco, mappa Rabbini 1864 - AST
AZZURRO= imbocco della Bealera del Molino Inferiore

AZZURRO= particolare dell'imbocco della Bealera del Molino Inferiore

Piossasco, mappa Rabbini 1864 - AST - il Molino Inferiore
BIANCO= molino - AZZURRO= Sangonetto e Gora del molino

Piossasco, mappa Rabbini 1864 - AST - il Molino Inferiore
BIANCO= molino - GIALLO= fucina

Piossasco, mappa Rabbini 1864 - AST - Papriotta e Paperia

Piossasco, Cascina, Papriotta e Paperia, a sx il Sangonetto inferiore

Piossasco, mappa Rabbini 1864 - AST
ROSSO= fucina - BIANCO= bealera della Fernesa - VIOLA= bealera del Rosso

Piano topografico del Comune di Piossasco - AST
AZZURRO= bealera - BIANCO= cascina Fernesa

La Cascina Fernesa

Cascina Farnesa (o Fernesa) - Piossasco ha ed ebbe nei tempi passati molti cascinali sparsi per il suo vasto territorio. Quasi tutti hanno preso il nome dal cognome delle famiglie che ne erano proprietarie. Così è per la Farnesa, che porta il nome dei primi e antichi suoi padroni.
È sempre stata la cascina più importante di Piossasco. È posta sui confini di Volvera e lungo la strada Piossasco-Volvera. Verso questa strada guarda l'imponente facciata della costruzione civile, a due piani che formava la residenza dei proprietari (vedi la foto). Ora purtroppo è in deperimento e inabitabile.
In questa parte civile della cascina ci stava la Cappella interna dedicata a S. Margherita, che risultava nel 1668 ben tenuta con il necessario per la celebrazione della Messa. L'icona era in «tela picta» cioè pitturata su tela. Era allora proprietario della cascina il Conte Filiberto di Piossasco.
In questa Cappella il 6 settembre 1749 fu celebrato un solenne matrimonio davanti al Priore e Vicario foraneo di San Vito, Don Antonio Astrua. Lo sposo era l'Ill'mo sig. Conte Giuseppe Antonio Porporato Falcombello Conte di Alba, Cav. e Comm. di Santa Religione dei SS. Maurizio e Lazzaro. La sposa era l'Ill.ma signora Contessa Maria Eustachia Piossasco de Fejs, vedova del Conte Vittorio Augusto Trabuchi da Castagnole. Il Conte di Piossasco, padre della sposa, era il padrone della cascina.
Testimoni al matrimonio erano: il Conte Giuseppe Leone Maria Albrione di Rorà, e il Cav. Giuseppe Girolamo Piossasco de' Fejs.

Dal libro: Storia civile e religiosa di Piossasco
Giuseppe Fornelli Alzani, 1965

 

Bealera Rittana

 

Bruino - Carta generale topografica, anno 1766 - AST
AZZURRO= Sangonetto inferiore - BIANCO= bealera Rittana

Bruino mappa Napoleonica 1812 - AST
AZZURRO= Sangonetto inferiore - BIANCO= bealera Rittana - ARANCIO= strada Cuminalunga

Bruino mappa Napoleonica 1812 - AST
AZZURRO= Sangonetto inferiore - BIANCO= bealera Rittana

Bruino mappa Napoleonica 1812 - AST
AZZURRO= Sangonetto inferiore - BIANCO= bealera Rittana - GRIGIO= strada Cominalunga

 

La Bealera Superiore

Piossasco mappa antica 1784 - AST
ROSSO= Cappella del Prarosto - BIANCO= abitazioni
AZZURRO= Bealera Superiore

Piossasco mappa Rabbini 1864 - AST
AZZURRO= Bealera Superiore - ROSSO= Cappella del Prarosto
Tratto dalla Cappella del Prarosto a Via San Vito

Piossasco mappa antica 1784 - AST
ROSSO= Chiesa di San Vito - GIALLO= Confraternita di San Vito e Santa Elisabetta
BLU= Casa Lajolo -VERDE= giardino Casa Lajolo
AZZURRO= Bealera Superiore, il tratto da Via San Vito (ingresso carraio) a Via Convento Vecchio

Piossasco mappa Rabbini 1864 - AST
AZZURRO= Bealera Superiore e Peschiera - ROSSO= Chiesa di San Vito
BLU= Casa Lajolo - GIALLO= Confraternita di S. Vito e Santa Elisabetta

Piossasco Particolare mappa Rabbini 1864 - AST
AZZURRO= Bealera Superiore e Peschiera - ROSSO= Chiesa di San Vito - BLU= Casa Lajolo

GIALLO= Villa Boneschi - BIANCO= tratto della Bealera Superiore che scorre nella proprietà
ROSSO= Casa Lajolo - AZZURRO= tratto della Bealera Superiore che scorre nella proprietà

 

Il Sangonetto
in cartolina

 

A sx la bealera superiore località Tiri - anno 1912

Particolare, a sx la bealera superiore si intravede la rete di protezione, località Tiri - anno 1912

La Cappella Madonna delle Grazie al Prarosto, eretta per un voto fatto dalla popolazione nel 1630,
quando imperversava la peste, alle spalle scorre la Bealera Superiore

San Vito - Villa Boneschi nella cui proprietà, di fronte alla Villa scorre la Bealera Superiore

A sx la Cantina del Ponte Nuovo (viaggiata 1904)

Il Sangonetto (viaggiata 1905)

Particolare dell'imbocco del Molino Inferiore (viaggiata 1905)

Panorama (viaggiata 1902)

Il Sangonetto al Ponte Nuovo (viaggiata 1922)

Particolare del ponte sopra il canale del Molino Inferiore indicato dalla freccia

Ponte nuovo (viaggiata 1922)

Strada Provinciale Pinerolo Susa

Entrata nel Paese

Ponte Nuovo (viaggiata 1917)

Ponte Nuovo

Ponte vecchio (viaggiata 1914)

Via Montebello (viaggiata 1916)

Strada Provinciale Pinerolo Susa (viaggiata 1917)

Piossasco - Ponte Vecchio e Madonna Michelino

Ponte Vecchio (viaggiata 1944)

Giugno 1945
Ultimamente abbiamo avuto tra i piedi per oltre un mese i tedeschi, i quali occupate da padroni le più belle ville di Piossasco, ci facevano temere con trepidazione che la guerra passasse di qui con la furia delle sue battaglie. Invece non successe il minimo incidente, e quando sabato 28 aprile lasciarono il paese, fu per noi un gran sollievo. Ultimo e più tangibile segno della protezione celeste si ebbe il giorno seguente, quando, dopo il passaggio delle ultime colonne tedesche provenienti da Pinerolo, furono fatti saldare i ponti minati. In Piossasco crollarono il ponte frusto, il ponte che conduce al cimitero, ma non crolla il più importante, quello nuovo sulla strada provinciale, che resta solo leggermente danneggiato.

Maggio 1946
Il Nuovo Ponte di “MICILINO”. Il vecchio ponte detto “Frust” era minato e fatto saltare dai tedeschi in ritirata nell’aprile 1945. Fu un grave danno per il paese, perché così era stata tagliata una grand’arteria di comunicazione nel centro dell’abitato. Ora è stato ricostruito ed è riuscito un bellissimo ponte a due arcate. Il progetto fu offerto gratuitamente dal geom. Sterratrice; la mano d’opera fu prestata da elementi rurali ed il lavoro fu eseguito sotto la direzione della ditta Cruto. Domenica 17 marzo scorso, il ponte fu benedetto e inaugurato con la presenza delle Autorità e di numeroso popolo, plaudente per la ben riuscita opera. Ora si fa voti perché nel giro di un anno venga anche ricostruito il secondo ponte distrutto dai tedeschi. Potremo affermare che Piossasco rinasce e migliore di prima.

La Buona Parola, Giuseppe Fornelli

Ponte sul Sangone e Piazza Fiume
Il ponte vecchio come era stato ristrutturato nel 1946 (viaggiata 1948)

Il ponte vecchio e l'olmo secolare, sotto la neve - 1958

 

Ponte sul Sangone

Ponte sul Sangone

Piazza Fiume

 

Il primo documento riportato nell'archivio comunale di Piossasco

1348

ASCP

12 marzo 1494
Transazione tra la comunità di Piossasco e Sangano

 

 

Particolare della pergamena - Nel 1494 è documentata una lite tra la comunità di Piossasco e quella di Sangano a proposito della medesima bealera: gli uomini di Sangano vi attingono acqua per irrigare i loro prati, ma i Piossaschesi contestano accanitamente tale pretesa, rivendicando il diritto loro riconosciuto dalla sentenza del 1349. - ASCP

 

S. R. M.

La Comunità di Piossasco mediante un annuo canone di lire cento quarantatre, soldi sei, denari otto, che paga alli Feudatari del Luogo di Trana che in ragione ed in possesso da tempo antichissimo, eziandio immemoriale di derivare sulle fini, ed in poca distanza d’esso Luogo di Trana dal Torrente Sangone, una sua Bealera denominata Sangonetto, il di cui alveo è sempre stato, come viene mantenuto, ed a suoi tempi espurgato, e riparato a spese della Comunità umiliante, qual Bealera terminato il Territorio di Trana, passa in quello di Sangano, e successivamente s'introduce in quello di Piossasco ove inserve non meno all’uso de’ Mollini, ed altri Edifizi d’acqua Feudali, e su tal Bealera esistenti, ma anche all’adacquamento delli Prati e beni del suo Territorio, ed ad ogni altro uso, che viene dalla Rappresentante destinato.
Non ostante quanto sovra ne’ Territori suddetti di Trana, e Sangano, si sono introdotti diversi abusi in gravissimo pregiudicio della Supplicante, e de’ Feudatari di Piossasco, mentre per lo più delle volte di notte tempo si viene alla rottura della ficca inserviente a tramandar detta acqua in detta Bealera, a far in essa apperture, ed attraversamenti impedienti il corso dell’acqua, ed a questa divertire in modo, che giungendo sul Territorio di Pìossasco non ha più quel corpo d’acqua, che aver dovrebbe per la destinazione suddetta.
Viene altresì la rappresentante pregiudicata dal Mollinaro del Luogo della Volvera, che ritrovasi inferiormente a quello di Piossasco, mentre anche clandestinamente si fa lecito di romper la ficca detta di Savino, che la Comunità mantiene sul suo finaggio nella Regione della Garpenetta, per adacquar li Prati de suoi Particolari possidenti Beni in detta Regione, imperocché con tali rotture, simili prati vengono privati dell’uso e benefizio di detta acqua, oltre la spesa, che ne deriva alla Comunità di sempre farla riparare; Per ovviar adunque a simili pregiudizi per via del qui giunto Ordinato dei 3 corrente, manualmente sottoscritto Venisio, la Comunità supplicante ha determinato ricorrersi a V.S.R.M. per l’ottenimento della sua R. Salvaguardia a preservazione della sua Bealera, ed acqua decorrente per essa, a qual effetto a piè Clementissimi di V.S.R.M. se ne raccorre.
Umilmente supplicandola si degni voler ridur, e metter detta Bealera, ed acqua decorrente in essa, colle sue sponde, e ficche spettante a detta Comunità colli suoi decorsi, ed ogn’altre ragioni ad essa spettanti sotto la special protezione, e Salvaguardia di V.S.R.M., con inibir a chicchessia sotto gravi pene d’ulteriormente continuare ne sovra narrati abusi, singolarmente in detti Territori di Trana, e Sangano, e ficca suddetta del Savino, nè in altra forma inquietare, molestare, danneggiare la detta Comunità nel quieto possesso di detta Bealera, ed acqua decorrente per essa, e sue ragioni, con mandar a chi sia spediente di così far osservare, e provvederseli come meglio, il che ec.
Franchi Proc. Col.

C A R L O . E M A N U E L E
Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme, Duca di Savoia, di Monferrato ec. Principe di Piemonte ec.

Veduta nelle nostre Udienze l’alligata Supplica, ed il tenore d'essa considerato, per le presenti di nostra mano firmate, di nostra certa scienza, Regia autorità, e col parere del nostro Conseglio riduciamo, e poniamo sotto la spezial Protezione, e Salvaguardia nostra per anni dieci avvenire la Bealera denominata Sangonetto, per via della quale si conduce l'acqua nel Territorio della Comunità di Piossasco Ricorrente, che mediante il narrato Canone è in possesso di derivare dal Torrente Sangone in poca distanza dal Luogo di Trana; inibendo esso termine durante a chiunque sia spediente d'appropriarsi in qualunque, sebben piccola quantità l'acqua della suddetta Bealera, impedirne il libero corso e di fare qualsivoglia cosa, che possa essere pregiudiziale alla medesima Bealera, ed alle ficche lungo quella esistenti, sotto la pena stabilità dalle Leggi, e di cento Scuri d'oro al nostro Fisco applicandi, oltre altra arbitraria; Mandiamo pertanto a' Magistrati, Ministri, Uffiziali nostri, ed altri, cui spettar debba, d'osservare, e far inviolabilmente osservare le presenti, ed alli rispettivi Ordinari de' Luoghi, dove verranno commesse le contravvenzioni, di prendere sommarie informazioni in odio de' Trasgressori, e quelle trasmetter all'Avvocato Fiscale Generale, acciò dal nostro Senato di Piemonte si possa far procedere contro de' medesimi al meritato castigo; facendo a tal' effetto mettere li Pennoncelli dell'Armi nostre in luoghi alti, e decenti, affinchè nessuno possa pretenderne d'ignoranza; E dichiarando la pubblicazione di queste da farli per voce di Grida, od affissione di Copia ai luoghi, e modi soliti, valida, come se a ciascheduno fosse personalmente intimata, ed alla Copia impressa nella Reale Stamperia, doverli prestare l'istessa fede,. che all'Originale; tale sendo il nostro volere.
Dat' in Torino li diecisette del mese di Marzo,
l’Anno del Signore mille settecento cinquantadue, e del nostro Regno il ventesimoterzo.
C. Emanuele.
V. Sclarandi Spada G.S.
V. Miglina per il Control. Gen.
V. De Gregori.

Il Senato di S.M. in Torino sedente

Ad ognuno sia manifesto, che oggi per parte della Comunità di Piossasco, ci fono state presentate le Regie Patenti, colle quali S. M. riduce, e pone sotto la speziale sua Protezione, e Salvaguardia per anni dieci avvenire la Bealera denominata Sangonetto, per via della quale si conduce l’acqua in quel Territorio, che mediante il Canone esposto nel Ricorso unito a dette Regie Patenti, detta Comunità è in possesso di derivare dal Torrente Sangone in poca distanza dal Luogo di Trana, inibendo esso termine durante, a chiunque sia spediente d'appropriarsi in qualunque, sebben picciola quantità l'acqua della suddetta Bealera, impedirne il libero corso , e di fare qualsivoglia cosa, che possa essere pregiudiziale alla medesima Bealera, ed alle Ficche lungo quella esistenti, sotto le pene meglio espresse in dette Regie Patenti dat' in questa Città li 17 caduto Marzo, da detta M. S. firmate, debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte Mazè, supplicandoci di mandare le medesime osservarsi, per poterne interamente gioire del benefizio; E noi. avendole vedute, e lette insieme alle Conclusioni fatte dal Signor Avvocato Peyretti Sostituito del Signor Avvocato Generale, a cui ogni cosa è stata comunicata, il tenore del tutto considerato, quelle abbiamo mandato, e per le presènti mandiamo osservarsi da ognuno, a cui s’aspetta, precedente loro pubblicazione ai luoghi, e modi soliti, e registrarsi ne' Registri nostri colle presenti;
Dat' in Torino li otto Aprile, mille settecento cinquantadue.
Per detto Eccellentiss. Real Senato
Carlod Sost, del Sig. Segr. Civile. - ASCP

 

SACRA REALE MAESTÀ

La Comunità di Piossasco ha rapportato dalla clemenza della M.V. Regie Patenti sotto li 17 marzo 1752 colle quali si è degnata di ridurre, e porre sotto speziale di Lei protezione, e Salvaguardia, per anni dieci la Bealera denominata SANGONETTO, per via della quale si conduce l’acqua nel Territorio della supplicante, che mediante un annuo canone di ll. 143.6.8, pagabili alli Feudatari del Luogo di Trana, e in possesso di derivare dal Torrente Sangone in poca distanza dal luogo diTrana, quali Regie Patenti si sono mandate osservare dal Sacro suo Senato per decreto 8 aprile medesimo anno; ed essendo in oggi spirato il termine stabilito nelle suddette Regie Patenti, e conseguentemente non potendo la Supplicante far procedere contro li contravventori alla detta Salvaguardia, ha con suo Ordinato delli 4 corrente, ricevuto dal di Lei Segretario Venisio , mandato aversi nuovo Ricorso, alla M.V. per ottenere la conferma di detta Salvaguardia, che però con sede di copia in stampa di dette Patenti, ed Ordinato si prostra a’ piè della M.V.
Umilmente Supplicandola degnarsi, in continuazione delle di Lei grazie, di confermare la detta Salvaguardia per quel tempo, che meglio parerà e piacerà alla M.V., che dalla grazia ec, il che ec.
Gilardone Sondrio Procuratore

CARLO EMANUELE
Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme; Duca di Savoia, di Monferrato ecr
Principe di Piemonte ec.

Veduta nelle nostre Udienze l'alligata Supplica, ed il tenore d'essa considerato, per le presenti di nostra mano firmare, di nostra certa scienza, Regia autorità e col parere del nostro Consiglio riduciamo, e poniamo sotto la special Protezione e Salvaguardia noslra per anni dieci avvenire la Bealera denominata Sangonetto, per via della quale si conduce l'acqua nel Territorio della Comunità di Piossasco ricorrente, che mediante il narrato canone e in possesso di derivare dal Torrente Sangone in poca distanza dal luogo di Trana; inibendo esso termine durante a chiunque sia spediente d'appropriarli in qualunque, sebben in piccola quantità. L’acqua della suddetta Bealera, impedirne il libero corso, e di fare qual si voglia cosa, che possa essere pregiudiziale alla medesima Bealera ed alle Ficche lungo quella esistenti, sotto la pena stabilita dalle leggi, e di cento Scudi d'oro al nostro Fisco applicandi, oltre altra arbitraria: Mandiamo pertanto a Magistrati, Ministri, Uffiziali nostri, ed altri, cui spettar debba, d'osservare, e fare inviolabilmente osservare le presenti, ed alli rispettivi Ordinari de' Luoghi, dove verranno commesse le contravvenzioni, di prendere sommarie informazioni in odio de' Trasgressori, e quelle trasmettere all'Avvocato Fiscal Generale, acciò dal nostro Senato di Piemonte si possa far procedere contro de'medesimi al meritato castigo facendo a tal effetto mettere li Pennoncelli dell'Armi nostre in luoghi alti, e decenti, affinchè nissuno possa pretenderne d'ignoranza; e dichiarando la pubblicazione di queste, da farsi per Voce di Grida, od affissione di Copia ai luoghi, e modi soliti, valida, come se ciascheduno fosse personalmente intimata, ed alla copia impressa nella Reale Stamperia doversi prestare la stessa fede, che all'originale. Tale sendo il nostro volere. Dat. in Torino li vintiquattro del mese di Maggio, l'anno del Signore mille settecento sessantacinque, e del nostro Regno il trentesimosesto.
C. EMANUELE

IL SENATO DI S:M: in Torino sedente

Ad ognuno sia manifesto, che oggi per parte della Comunità Piossasco ci sono state presentate le Regie Patenti, colle quali S. M. riduce, e pone sotto la speciale sua Protezione, e Salvaguardia per anni dieci avvenire la Bealera denominata Sangonetto, per via della quale si conduce l'acqua nel Territorio di detta Comunità che, mediante il narrato canone, è in possesso di derivare dal Torrente Sangone in poca distanza dal Luogo di Trana; inibendo esso termine durante a chiunque sia spediente d'appropriarsi in qualunque, sebben piccola quantità, d'acqua della detta Bealera, impedirne il libero corso, e di fare qualsivoglia cosa, che possa essere pregiudiziale alla medesima, ed alle Ficche lungo quella esistenti, sotto le pene meglio espresse in dette Regie Patenti da’ in quella Città li ventiquattro di Maggio scaduto anno, da detta M. S. firmarci debitamente Spedite, Sigillate, e fottoscritte Mazè, supplicandoci di mandare le medesime osservarsi per poterne interamente gioire del benefizio: e Noi avendole vedute, e lette assieme alle Conclusioni fatte dal Signor Cavaliere Rangoni Sostituito del Sig. Avvocato Generale, a cui sono state comunicate. Il tenore del tutto considerato, abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo dette Regie Patenti osservarsi secondo loro forma, mentre, e tenore, precedente la loro pubblicazione, ed affisione ai luoghi, e modi soliti, e registrarsi ne'Registri nostri colle presenti. Dat’ in Torino li due di Maggio mille settecento sessantasei.
Per detto Eccellentissimo Reale SENATO - ASCP

 

REGIE PATENTI DI SALVALGUARDIA
Per le tre Bealere denominate GAMBARANA , RITTANA E DOYS proprie
dell'mo. Sig. Conte Zaverio Capris di Cigliè e la Comunità di Piossasco
CARLO ALBERTO

Veduta nelle nostre udienze l'alligata supplica, ed il tenore di essa considerato, ed atteso che dagli uniti documenti risulta che le tre Bealere di cui trattasi sono quelle stesse per cui già furono rispettivamente concesse alli Ricorrenti le narrate Regie Patenti di Salvaguardia delli tredici giugno mille settecento ottantatre, e dodici aprile mille ottocento sedici, perle presenti di nostra mano firmate, di nostra certa scienza, Regia autorità, e col parere del nostro Consiglio, RIDUCIAMO E PONIAMO SOTTO LA SPECIALE NOSTRA PROTEZIONE E SALVAGUARDIA per ANNI DIECI avvenire, le narrate tre Bealere, denominate la GAMBARANA, la RITTANA, e del DOYS, discorrenti sulli territori di Sangano, Bruino, Piossasco, e Rivalta, e possedute le due prime unitamente, dal Conte Zavèrió Capris di Cigliè e dalla Comunità di Piossasco coricorrenti, e l’ultima dal Conte Capris medesimo in suo particolare; INIBENDO, esso termine durante, a
CHIUNQUE sia spediente di DANNEGGIARE LE MEDESIME, DI DIVERTIRNE IL CORSO, E DI FARE QUALSIVOGLIA COSA CHE POSSA ESSERE PREGIUDICIEVOLE ALLE ACQUE, E SPONDE DELLE BEALERE MEDESIME, SOTTO LE PENE PORTATE DALLE VEGLIANTI LEGGI, E DELLA MULTA NON MAGGIORE DI DIECI SCUDI DA LIRE CINQUE caduno per ogni contravvenzione, al Fisco nostro applicanti E mandiamo pertanto ai Magistrati, Ministri ed Ufficiali nostri, ed altri cui spettar possa, di osservare e far inviolabilmente osservare le presenti, ed alli Giudici dei Mandamenti nelli di cui territori discorrono le tre Bealere suddette, di conoscere delle contravvenzioni che fossero per accadere, ed infliggere detta multa ai contravventori, salva per altro l'appellazione ai Tribunali di Prefettura, a norma del disposto dal Regio Editto delli ventisette settembre mille ottocento ventidue; e perchè nessuno possa pretestare d'ignoranza. Mandiamo apporsi li pennoncelli delle armi nostre nei luoghi eminenti e decenti, lunghesso le dette Bealere, dichiarando la pubblicazione delle presenti, da farsi per via di grida, od affissione di copia ai luoghi e modi soliti, valida come se ad ognuno fosse personalmente intimata, ed alla copia stampata dalla nostra Stamperia doversi prestare la stessa fede, che all'originale; Tale essendo il nostro volere.
Date in Torino il ventitre del mese di dicembre, l'anno del Signore 1837 e del regno nostro settimo.

CARLO ALBERTO
Interinate e registrate dall'Eccellentissima Regia Camera dei conti con Declaratoria 17 gennaio 1838 - ASCP

 

REGIE PATENTI DI SALVAGUARDIA

per anni dieci avvenire, che S. M. concede alla Comunità di Piossasco per la Bealera denominata SANGONETTO, per via della quale si conduce l’acqua nel territorio della medesima, che, mediante il debito canone, è dessa in possesso di derivare dal torrente Sangone , in poca distanza dal luogo di Trana.
CARLO ALBERTO
Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia, di Genova, ec. ec.
Principe di Piemonte, ec. ec. ec.

Veduta nelle Nostre udienze l'alligata supplica, ed il tenore di essa considerato, per le presenti di Nostra mano firmate, di Nostra certa scienza, Regia autorità, e col parere del Nostro Consiglio, RIDUCIAMO E PONIAMO SOTTO LA SPECIALE PROTEZIONE E SALVAGUARDIA NOSTRA per ANNI DIECI avvenire, la Bealera denominata SANGONETTO, per via della quale si conduce l'acqua nel territorio della Comunità ricorrente, che, mediante il dovuto canone, è in possesso di derivarla dal torrente Sangone, in poca distanza dal luogo di Trana, INIBENDO, esso termine, durante, a CHIUNQUE sia spediente, di INDEBITAMENTE APPROPRIARSI IN QUALUNQUE SEBBEN PICCOLA QUANTITÀ' L'ACQUA DELLA SUDDETTA BEALERA, IMPEDIRNE IL LIBERO CORSO, E DI FARE QUALSIVOGLIA COSA CHE POSSA ESSERE PREGIUDIZIALE ALLA MEDESIMA BEALERA, ED ALLE ARGINATURE LUNGO QUELLA ESISTENTI, SOTTO LE PENE PORTATE DAL DISPOSTO DELLE VEGLIANTI LEGGI, E DI UNA MULTA ARBITRARIA, LA QUALE PERO' NON POTRÀ' ECCEDERE LIRE CINQUANTA per ogni contravvenzione, al Fisco nostro applicande; E mandiamo pertanto ai Magistrati, Ministri ed Ufficiali nostri, ed altri cui spettar possa, di osservare, e far inviolabilmente osservare le presenti, ed alli Giudici de' Mandamenti nelli di cui territori discorre la detta Bealera, e venissero ad essere commesse le contravvenzioni, di conoscere delle medesime, ed infliggere la multa come sovra ai contravventori, salva per altro l'appellazione al Tribunale di Prefettura, nelle forme ordinarie, a norma del Regio Editto del 27 settembre 1821, e perchè nessuno possa allegare ignoranza, mandiamo apporsi li pennoncelli dell'armi nostre in luoghi eminenti e decenti, lunghesso la Bealera anzidetta, dichiarando la pubblicazione delle presenti, da farsi per via di grida ed affissione di copia ai luoghi e modi soliti, valida come se ad ognuno fossero state queste personalmente intimate, ed alla copia stampata dalla nostra Stamperia doversi prestare la stessa fede, che all'originale; Tale essendo il nostro volere.
Date in Torino il quindici del mese di maggio
l'anno del Signore mille ottocento quarant'uno, e del Regno nostro l'undecimo.
CARLO ALBERTO
V. De Pralormo. V. Gallina. V. Di Collegno.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI

Ad ognuno sia manifesto, che sovra la supplica presentataci per parte della Comunità di Piossasco, acciò Ci piacesse d'interinare, e mandar registrare, ed osservare le Regie Patenti, colle quali S.M. si è degnata di concedere una nuova salvaguardia per anni dieci avvenire alla ricorrente Comunità di Piossasco per la Bealera denominata Sangonetto, per via di cui si conduce l’acqua nel territorio della medesima, che, mediante il debito canone, è dessa in possesso di derivare dal torrente Sangone, in poca distanza dal luogo di Trana, e meglio come nelle medesime si legge, e che vi fosse opportunamente provveduto;
Veduto da Noi la supplica stataci come sovra presentata, colle sunarrate Regie Patenti, in data del quindici maggio ultimo scorso, da S.M. firmate, debitamente spedite, sigillate, e contrassegnate dal sig. Conte Avet, Commendatore dell'Ordine de’santi Morizio e Lazzaro, Reggente la Grande Cancelleria; le conclusioni del sig. Avvocato Pinchia, Sostituito Procuratore Generale di S.M., approvate con Decreto Nostro del giorno d'oggi, sottoscritto dal sig. Collaterale, Presidente Conte Ioannini Ceva di San Michele di voto, ed il tenore del tutto ben considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo le surriferite Regie Patenti, mandando le medesime registrare, ed osservare secondo la loro forma, mente e tenore.
Dat. in Torino il diciotto giugno mille ottocento quarant'uno.
Per detta Eccellentissima
REGIA CAMERA
Soleri Segr. - ASCP

 

Istrumento fatto a Piossasco dal notaio Antonio Rainaudi nel 1471 ai 4 febbraio riguardante transazione o patti, fatti fra i conti la comunità e gli abitanti di Piossasco intorno ad un’acqua per comodo ed utile dei Conti Comunità e abitanti di Piossasco, essendosi ottenuto dal Duca Lodovico di Savoja, con lettere patenti dei 18 maggio 1453 di prendere una bealera dalla Dora Riparia e condurla per la terre di Piossasco onde adacquare ed irrigare i prati e campi di detto territorio, si venne dai detti Conti, Comunità ed abitanti di Piossasco onde condurre a termine detto acquedotto a questi patti e convenzioni
1° - Che tutta l’acqua o derivi dal Sangone o dalla Dora o da inondazioni eccetto quella della bealera vecchia per una rota dei mulini dei Conti di Piossasco ma del resto o sopra o sotto a detti molini possono prendersi dagli abitanti di Piossasco e dire che in qualsivoglia modo senza incorrere in alcuna pena e senza alcuna contraddizione che se avverrà in futuro che l’acqua della Dora del Sangone si riduca in una sola bealera tutta l’acqua si divideva in metà e l’una metà si condurrà ai mulini fatti o da farsi dai detti conti e passato i mulini scorrerà per tutti come al solito e l’altra metà si condurrà per la nuova bealera per gli scopi sopra ed infra detti.
2° - Che i Conti e loro eredi non potranno pretender alcun terzo dalla comunità ed abitanti per l’alveo della bealera e bealera da farsi per condurre l’acqua nel territorio di Piossasco. Che anzi gli abitanti sono esenti delle spese per asserne di detti alvei che potranno fare la bealera appartiene per qualunque fondo comparando o pagando i danni a quei che ne soffriranno senza però alcun tasso o fitto. Mentre le spese per la costruzione acquisto della nuova bealera toccano alla Comunità.
3° - Che si dia una pena a chi romperà la bealera o ad uno dei suoi bracci, o prenderà acqua oltre i limiti ed ordini siffati dai magistrati, e la pena si pagherà per valute 2 terzi ai Conti, e per 1 terzo all’accensatore. Che fa uno dei Conti darà licenza o prenderà acque oltre i limiti cadrà issofatto(1) nella multa di 25 ducati d’oro da pagarsi entro il mese seguente alla contravvenzione altrimenti poi pagherà il doppio o sarà privato del diritto lui averne finche non abbia pagato.
4° - Che nessuno sia certo contraddire a chi si facciano o tramutare le bealere a secondo degli ordini dei deputati a ciò dal consiglio o dal potestà e detti pena la perdita del fondo o casa per dove hanno da passare del resto verrà pagato ai proprietari secondo la stima di uomini di buona fede eletti dal consiglio il prezzo della loro appropriazione.
5° - Che la Comunità deve provvedere alla manutenzione di tutte le dighe che anche le bealere ed i Conti debbano mantenere un custode di dette bealere secondo i soliti usi.
6° - Che gli abitanti di Piossasco possano fare qualunque bealera pagando ai Conti solo il risarcimento dei danni senza alcun terzo o fitto di più ma sono obbligati a costruirsi a proprie spese le nuove bealere fino all’angolo della Villa e chi deputati della Comunità debbano far in modo nella distribuzione dell’acqua che tutti, sia i Conti che gli abitanti abbiano la stessa qualità e quantità dell’acqua secondo le giornate dei prati.
7° - Che la Comunità ed abitanti possano condurre più in alto o più al basso dette bealere allargarne o mutarne l’alveo risarcendo i danneggiati.
8° - Che se in avvenire sorgeranno questioni sui presenti patti debbano risolversi ad arbitrio di uomini di buona fede tutti delle parti.
Indi si giurò di mantenere detti patti.

Fatto questo instrumento da
Biagio Forneri di vigone Notaio
Antonio Rainaudi notaio di Airasca

(documento senza data) - ASCP

1 - issofatto= avverbio, adattamento italiano del latino, ipso facto.

 

4 maggio 1787 parere del sig. Architetto Picchio suo ordine al sito in cui doversi costrurre la ficca sul Sangonetto per condurre le acque alle Beallere Rittana e Gambarana

Torino 4 maggio 1787
Ignazio Picchio Architetto Idraulico

Essendosi da diversi particolari del luogo di Piossasco allegato, che la ficca o sia chiusa attraversante il Sangonetto, e che ora è distrutta, esisteva inferiormente allo sbocco del fosso C, designato in tipo sottoscritto Ignazio Amedeo Galletti Architetto delli 31 scaduto agosto, cosichè venendosi il predetto partitore a costrurre superiormente al sito della suddetta chiusa, come viene in detto tipo espresso colla lettera A, verrebbero gli aventi delle acque della Ritana privi delli due terzi dei coli del predetto fosso C.
Souvra del che avendo L’Ill.mo Sig. Conte Ambrosio di Chialamberto sostituito dal Signor Avv.to Gente comesso a me infrascritto, che, trasferendomi nel luogo del luogo, verificarsi quanto dalle rispettive parti veniva allegato attorno al vero sito della predetta chiusa, a fine che l’opera da costrursi si rendesse utile, e non pregiudicasse a quelle ragioni, rispettivamente competer possono alli utenti dell’acqua.
In adempimento a cui sovra mi sono la mattina delli ventisette ora nove aprile trasferto sopra il luogo in questione, ove sono intervenuti il Sig. Bogetti per parte del prefato Sig. Conte di Chialamberto, li sig.i Consindico Valsania ed Architetto Gaid per parte del Sig. Conte Capris di Cigliè, e per parte della presente Comunità intervennero li Sig. Valente Segretaro di detta Comunità Martino Martinetto e Michele Camandone Sindaco e Consigliere, e pure intervenuti vari particolari opponenti Bartolomeo Massimino, Francesco ed Antonio Garola, Pietro Carbonero, Gio Bertinetto, Gio Alberga, ed Antonio Mondino, ed ove essendosi fra le parti discusso il vero sito che in prima occupava la predetta chiusa, da molti si disse, che da uno, chi da tre e più anni a questa parte esistesse, e da altri dall’anno 1774, ma poi però convennero, che al tempo della visita del Sig. Archietto Galletti esisteva la predetta ficca nel sito notato in detto tipo colla lettera A, ed ove proponesi la costruzione dell’opera.
Indipendentemente però considerando io, che la suddetta opera devesi ad ogni modo formare in sito, ove la spesa della costruzione fosse non solo la riuscire possibile, ma che la manutenzione possa non si rendesse di troppo onerosa, e la sussistenza più certa, in modo che avendo io provveduto alla livellazione al fine di assicurarmi quali delli due siti in contesa avesse i requisiti necessari, e che perciò all’allor adatti a preferire, ho riscontrato, primo che il fondo del Sangonetto nel sito ove l’anno passato esisteva la chiusa e che io ho espresso colla lettera A, nel tipo dimostrativo, che io unisco alla presente, questo con poco divario si riferisce col fondo B della ritana; 2° che tanto il fondo dell’alveo di detto Sangonetto immediatamente al di sotto del fosso colatore C con la lettera D, che lo sbocco di detto fosso sono molto più bassi e depressi dei due fondi A e B, conseguentemente se l’opera proposta del partitore costrur si dovesse nel sito D, essendo detto fondo D come sopra si è notato, più depresso del fondo B della Ritana, dovrebbesi l’opera maggiormente rialzare, che non farebbesi nel sito A alfine che le acque per detta Ritana possano inalzarsi, onde questa maggior elevazione dell’edificio del partitore sendo questo sussistenza più incerta, ed almeno di più difficile e dispendiosa manutenzione.
Una tale depressione del fondo del Sangonetto nel sito D è stata verosimilmente cagionata dalla caduta delle acque dalla superiore chiusa ora distrutta. Onde dai nostri sovra adottati, io sono nel senso che l’opera del partitore si abbia a costrurre nel detto sito A ove esisteva nell’anno or scorso qual mio sentimento viene medesimamente appoggiato alle regole dell’arte.
La convenienza, che si debba preferire il sito A per la costruzione della suddetta opera, maggiormente si manifesta, da che le acque provenienti dal fosso colatore facilmente possono tradursi e farle imboccare alla lettera E, superiormente alla costruenda opera mediante il nuovo fosso FE ad aprirsi nel campo di Michele Camandone, ora ridotto a prato, poiché dalle osservazioni da me fatte il fondo del fosso colatore C nel sito F, ove si riuniscono tutti li coli, resta molto più elevato del fondo del Sangonetto alla detta lettera A, e la spesa, che richiedesi per la formazione di detto nuovo fosso, compressivamente l’accompra de siti è molto modica, poiché dalle misure prese tutto il sito da occuparsi di detto prato tanto col nuovo fosso, ed espresso colle lettere CFE non è maggiore di tavole dieci, il cui prezzo compreso l’ottavo di più lo giudico di £. 4 per caduna tavola, lo che importano £. 40.
Il nuovo fosso, che è di longhezza trabucchi quindeci, di profondità acconvenuto di piedi tre di larghezza di fondo di piedi due colle sponde a tutta scarpa, contiene trabucchi cubi sei piedi uno e mezzo, che a £. 10 per cadun cubo importano. Quindi le terre provenienti dalla escavazione del nuovo fosso servendo al riempimento del vecchio fosso colatore, porrebbero le suddette tavole dieci convenire alla coerente possessione degli eredi Pietro Antonio Brero e finalmente qualunque siano le ragioni, che possano compettere alli particolari opponenti, tuttavia l’estensione dell’opera nel sito proposto A non toglie loro l’indennità delle suddetta potendosi, come soura si è notato, trasmettere li suddetti coli superiormente al nuovo partitore costruendo, ma non così succederebbe a riguardo dell’altri utenti dell’acqua per il grave danno, che ne verrebbero questi a risentire, per la formazione dell’opera venisse ancora differita, alla quale dovrebbesi immediatamente per mano.

 

Azzurro e B= Bealera della Ritana ora asciutta - Giallo= fosso colatore - ASCP

 

Atto Consulare
29 dicembre 1831

L’anno del Signore mille ottocento trent’uno, ed alli venti nove del mese di dicembre in Piossasco, e nella solita casa, e sala Consulare di questa Comunità; giudizialmente avanti il Molto Ill.stre Sig. Notaio Michele Mariati vice Giudice del presente Mandamento d’Orbassano allego l’impedimento del Sig. Giudice.
Convocato, e congregato ad invito dell’infrascritto Sig. consigliere vice Sindaco, attesa l’assenza da questo luogo dell’Ill.mo sig. Sindaco Conte Luca Maurizio Piossasco di Bejnasco, l’ordinario consiglio di questa Comunità, in cui, previ li soliti verbali avvisi, e suono della campana, recati ed eseguito dal così quivi referente Gio Domenico Rocca serviente giurato di questo luogo, sono intervenuti li Signori Felice Comba vice Sindaco, Gioanni Bruno, Pietro Zoppetto, Antonio Morello, e Gio Battista Ferrero, tutti consiglieri ordinari di questa Comunità, componenti le due terze parti del numero d’essi, mancando al loro compimento li Signori Consiglieri Domenco Martinato, e Battista Lovera, perché ambi impediti da affari domestici.
Il Consiglio, mentre in coerenza della determinazione presa da questa Comunità con suo ordinato del primo cadente in carica il di lei Procuratore Sig. Avvocato e Consindico Collegiato Gallone di umiliare al Regio Trono l’opportuno ricorso per la rinnovazione della salvaguardia concessa con patenti del 12 aprile 1816, per la Bealera denominata il Sangonetto manda pure al medesimo Sig. Procuratore di estendere la detta domanda alla Bealera denominata la Gambarana derivante pure dal Sangone sulle fini di Sangano in vista delle ragioni acquistatevi coll’instrumento di transazione in data delli venti cinque febbraio mille ottocento venti nove rogato Faccio, ed in continuazione anche del simile favore già accordato al Sig. Conte Capris di Cigliè antico proprietario della stessa Bealera con Rege Patenti tredici giugno mille settecento ottanta tre.
E precedente lettura in conferma si sono sottoscritti.
Sottoscritti come all’originale: Comba vice sindaco, Gioanni Bruno, Pietro Zoppetto, Antonio Morello, Gio Battista Ferrero, Notaio Mariati Vice Giudice e manualmente Giovanni Almasio Segretario - ASCP

 

Atto Consulare 13 luglio 1846
Oggetto: lite contro Piossasco per le acque del Sangone
Progetto di transazione pel riporto delle acque tra li comuni di
Trana, Sangano e Piossasco

L’anno del Signore mille ottocento quaranta sei ed alli 13 del mese di luglio in Sangano, e nella solita casa, e sala consolare di questa Comunità, sotto la presidenza del Sig Agostino Micheletto Sindaco della medesima per non essersi intervenuto il Sig. Giudice del mandamento impedito da altre occupazioni di suo sevizio.
Convocato, e congregato, ad invito del prefato Sig. Sindaco.
L’ordinando consiglio di questa comunità, in cui previ li soliti verbali scritti, e suono della compana recati ed seguito dal così quivi referente Carlo Valsecchi serviente giurato di questo luogo, sono intervenuti li signori Agostino Micheletto Sindaco, Pietro Cugno, Pietro Casalegno vice Sindaco, e Gioanni Gino tutti membri componenti l’intiero corpo di detto ordinario Conseglio.
Nella quale congrega il prefato Sig. Sindaco comunica alli sig.ri congregati il progetto trasmessogli dal Sig. Procuratore Cravotto, di transazione della lite vertente tra le comunità di, Piossasco, Trana, Sangano relativamente al riparto delle acque del Sangone, e li invita a deliberare sul medesimo.
E detti Sig.ri Congregati, sentita la lettura da me seguita di detto progetto, tutti unanimi e concordi dichiarano essere il medesimo utile e conveniente nell’interesse di questa Comunità e mando il medesimo tenorizzarsi in piè del presente, e quindi trasmetterne copia alla comunità di Piossasco per le di lei deliberazioni.
E precedente lettura in conferma si sono sottoscritti: all’originale sottoscritti = Micheletti Sindaco = Pietro Cugno = Casalegno Pietro = Gioanni Gino e manualmente Gioanni Almasio Segretario

Tenor d’intenzione

Tenore di progetto di transazione della lite vertente fra le comunità di Piossasco, Trana, e Sangano relativamente al riparto dell’acqua del Sangone.
Primo le acque utili defluenti nel torrente Sangone nel tronco compreso fra lo sbocco della bealera de’ molini di Trana, ed il vecchio ponte di Trana , ora demolito si intenderanno appartenere per una metà alla comunità di Piossasco, e per l’altra metà alle due altre comunità di Trana e di Sangano.
2° Il corpo intiero di queste acque sarà derivato in apposità roggia in sponda destra mediante chiusa stabile da costruir e mantenersi attraverso il Sangone nel sito più bene viso alla comunità di Piossasco, purchè sempre a chiusa della derivazione della roggia dei molini di Trana, ed indi diviso in due parti uguali da un partitore.
3° La porzione assegnata alle comunità di Trana e Sangano sarà versata di nuovo nell’alveo del Sangone a monte del nuovo ponte in pietra, da quale alveo mediante altra chiusa, che potrà anche esser permanente verrà di nuovo deviata assieme alle altre acque, che si trovassero nel Sangone per servire prima all’irrigazione delle terre di Trana, che sono alla sponda sinistra del detto torrente Sangone, e quindi essere ogni sopra più tramandato per adatti fossi a favore del comune di Sangano, che con adatte opere potrà accoglierlo assieme a quelle dei suoi fontanili e tradurle al territorio di Sangano a sponda destra del Sangone.
4° La porzione assegnata al comune di Piossasco continuerà a defluire per la roggia della fucina sino al Sangone da cui verrà come si pratica di nuovo estratta per una chiusa trasversale, ed avviarla verso Piossasco. Questa porzione d’acqua continuerà a prestare la solita ebdomadaria irrigazione di Sambojra dal mezzodì del sabato al mezzodì di ogni domenica in favore dei prati di Trana soliti goderne.
5° Le spese dello stabilimento, e quelle della successiva manutenzione in perfetto buono stato, 1° della prima chiusa attraverso il Sangone, 2° dell’imboccatura della roggia comune 3° quelle del prolungamento della roggia medesima fino a tale nuova chiusa, come quelle della primitiva formazione in modo solido, e lodevole del partitore, formano interamente a carico del comune di Piossasco.
Le spese della manutenzione di questo partitore saranno sopportate per metà da Piossasco, e per l’altra metà dal comune di Trana in particolare.
6° La località in cui convenga stabilire quel partitore in un coll’estensione, che le convenga, onde la partizione dell’acqua sia la più precisa possibile sarà determinata da periti idraulici nominati dalle parti d’uffizio, la cui relazione corredata di figura sarà mandato unirsi all’instrumento di transazione per farne parte.
Stabilito che sarà questo partitore la chiusa derivatoria dell’intiero corpo d'acqua non potrà mai essere traslocata così vicino al partitore da nuocere all’esatta divisione dell’acqua.
7° La chiusa come sovra necessaria a nuovamente derivare dall’luogo di Sangone, e tramandare sulle campagne di Trana a ….. la quota d’acqua attribuita a Trana e Sangano potrà essere permanente, e stabilito, ed abbisognando traslocarla nel sito più teneviso alle due comunità di Trana e Sangano.
8° Li particolari di Trana godranno liberamente dell’acqua così derivata per irrigare li soliti loro terreni, a condizione però, che quanto a quelli che per naturale inclinazione del suolo non possono tramandare le colature sui fossi di Sangano debbansi limitare le irrigazioni ed domandarle al solo necessario senza, che sia permesso il minimo spreco d’acqua, rimandando, come si dichiara quanto a queste terre, lecito al comune di Sangano, di stabilire a tutta sua diligenza e spesa, e previo indenità dei particolari li fossi, che credesse necessari a raccogliere e tramandare nella roggia di Sangano le colerie di quelle terre.
Ciò mediante si intenderanno tradotte, e circoscritte le maggiori ragioni, e pretese delle parti, spese compensate, e venendo promosso dal comune di Rivalta lite contro qualcuna delle parti contraenti in ordine all’uso delle acque attribuite le spese di questa lite dovranno sopportarsi per una metà dal comune di Piossasco, e per l’altra dai comuni di Trana e Sangano, ed un terzo a Trana. Quanto alle conseguenze di questa lite qualora contro ogni probabile presunzione venissero a risultare a carico del consorzio delle tre comunità contraenti le parti diverranno fra loro ad un nuovo riparto sulla base del presente.

Manualmente Giovanni Almasio Segretario - ASCP

 

Piano e disegni relativi alla costruzione di due pignoni da eseguirsi
a sponda destra del Torrente Sangone in territorio di Trana
a difesa della Bealera di Piossasco

Piano della località

Comune di Piossasco
Capitoli d’appalto delle opere da eseguirsi per la costruzione di
due pignoni a sponda destra del torrente Sangone in territorio di
Trana a difesa della Bealera di Piossasco

Art. 1° - Le opere che formeranno l’oggetto della presente impresa consistono nella costruzione di due pignoni di argini ortogonali a sponda destra del Torrente Sangone a difesa della Bealera di Piossasco, onde impedire le corrosioni che attualmente si vanno operando nel tratto di sponda successivo alle opere recentemente eseguite per il ripristinamento e riattamento della derivazione della stessa bealera.
Art 2° - I pignoni a costrursi sono indicati in colore rosso sul piano di località, di cui il primo segnato colle lettere AB da eseguirsi a metri quaranta a valle dell’edificio d’imbocco della bealera, e l’altro segnato colle lettere CD da costrursi alla estremità inferiore della sponda rivestita di selciato, donde ha origine l’attuale corrosione in prossimità ed a danno della bealera medesima
Art. 3° - I pignoni segnati sul piano colla lettera AB e CD saranno eseguiti in senso normale all’allineamento del secondo tratto di sponda rivestita di selciato ed il loro ciglio superiore sarà di centimetri cinquanta più depresso di quelli dell’altra sponda munita di selciato di rivestimento. Il pignone AB si estenderà orizzontalmente per la lunghezza di metri dieci; avrà al coronamento la larghezza costante di metri due, e le scarpe inclinate nella proporzione di due metri di base per ogni metro di altezza. All’estremità poi del pignone verso l’alveo la scarpa sull’allineamento dell’asse dovrà essere in ragione di tre metri di base per uno d’altezza, e quindi verrà ….. con quella del tratto rettilineo in modo da generare una curva elitica regolare, come risulta dal disegno in pianta. Il pignone CD avrà la lunghezza orizzontale di metri 18.00 e riterrà nel resto l’istessa forma e le stesse dimensioni marcate nel pignone AB.
Art. 4° - I rilevati dei detti due pignoni saranno eseguiti con materie provenienti dall’alveo stesso del torrente Sangone le quali verranno di presenza estratte sul mezzo dell’alveo ed in corrispondenza della località in cui devonsi eseguire i pignoni, avvertendo in pari tempo di oturare lo scavo in modo che sia facilitato lo scolo delle acque verso la centrale dell’alveo e seguendo la direzione del tratto inferiore all’attuale lunata(1) in corrosione.
Art. 5° - Ultimati i rilevati si darà principio al loro rivestimento; al qual fine verrà anzitutto operato uno scavo all’ingiro dei detti rilevati della larghezza di metri due e della profondità di centimetri settanta dal piano del terreno attuale osia di metri 2.70 dal ciglio superiore del pignone. Questo scavo verrà poscia riempito di grosse pietre avanti la rientranza e spessore di 0.70 disposte e collocate a mano a foggia di selciato ben derenti fra di loro, onde servire di base al rivestimento generale dei pignoni; questo sistema di rivestimento di grosse pietre verrà protratto a metri due dal punto della scarpa di tratti rettilinei, e la punta dell’argine verso la corrente sarà interamente rivestita di pietre della stessa rientranza di 0.70 sino alla sommità, come appare dai disegni.
Art.6° - La rimanente parte delle scarpe rettilinea sarà rivestita con ciotoli aventi la grossezza di centimetri 35, come pure la faccia superiore, la quale per maggior solidità del selciato dovrà ritenere una forma convessa avente 0.20 di saetta sulla totale larghezza di metri due.
Art. 7° - All’oggetto di ottenere la maggiore possibile regolarità nell’esecuzione dei rivestimenti di due pignoni, l’impresario dovrà anzitutto procedere al regolare loro tracciamento mediante apposite sagome e rigoni stabilmente collocati a seduta delle dimensioni risultanti dalle sezioni trasversali e longitudinali annesse al piano di località, collocandoli a non maggior distanza fra di loro di metri quattro e debitamente affiancati nel terreno in modo da non poter subire movimenti ad alterazioni pendente l’esecuzioni dei lavori.
Art. 8° - Il rivestimento di grosse pietre da eseguirsi al piede delle scarpe dei pignoni che deve servire di base a quello da eseguirsi superiormente, come pure quello delle teste dei pignoni verso la corrente sarà costrutto a foggia di selciato, collocando le grosse pietre ben aderenti fra di loro e ben contenute scegliendo a tal fine le pietre che per le loro forma saranno meglio adattate. I vani poi e gli interstizi che malgrado la voluta diligenza da usarsi nel loro collocamento in opera vi potranno rimanere fra di loro saranno riempite con pietre di adattale dimensione, e conficcate a sito a colpi di pesante mazza di ferro onde ottenere un corpo compatto, solido, e resistente all’urto della acque in piena
Art. 9° - Il selciato di rivestimento quella parte superiore di un pignone sarà eseguito con ciottoli aventi la rientranza o spessore di centimetri trentacinque, I ciottoli costituenti questo selciato dovranno essere collocati in opera di punta ben aderenti ed in perfetto contatto fra di loro usando l’avvertenza di alternare per quanto sarà possibile le unioni o connessure in tutti i sensi.
I vani che potranno rimanervi fra ciottolo e ciottolo che eccederanno dieci centimetri di tale saranno otturati con adattate schegge di pietra e conficcate a forza a colpi di martello sino a perfetto loro consolidamento.
Art. 10° - Ultimato il selciato di grosse pietre quanto il rivestimento in ciottoli, tanto l’uno quanto l’altro verranno coperti di uno strato di grosso sabbione onde queste materie possano penetrare a riempire tutti i più piccoli interstizi e vani che vi potranno rimanere e quindi il selciato di ciottoli dovrà essere battuto a più riprese colla mazzeranga(2) affine di ottenere il compiuto suo costipamento ed in modo che la sua superficie riesca ben piana e regolare senza depressioni di ondulazioni.
Art. 11° - Le pietre per la costruzione del rivestimento di grosse pietre dello spessore di 0.70 proverranno dalla vicina montagna presso il ponte in pietra sullo stesso torrente Sangone. Esse saranno scelte fra le più regolari di forma, e delle volute dimensioni. I ciottoli per il selciato superiore saranno estratti dall’alveo del torrente Sangone e di preferenza nei ghiaiati che si trovano nel mezzo dell’alveo, onde meglio facilitare il libero corso delle acque.
Art. 12° - I lavori sono concessi parte a corpo e parte a misura:
sono concessi a corpo quelli descritti agli articoli 1 e 4 delle perizie di stima, cioè i movimenti di materie per i rilevati dei due pignoni, e gli obblighi accessori inerenti all’impresa, quali lavori rilevano in complesso alla forma di lire 489.60.
Li rimanenti lavori concernenti il rivestimento dei due pignoni sono appaltati a misura e sulla base dei prezzi risultanti dalla perizia di stima in data d’oggi.
Tanto gli uni che gli altri saranno soggetti al ribasso che risulterà dall’atto di deliberamento.
Art. 13° - Nel prezzo stabilito di lire 8.00 per cadun metro cubo di rivestimento di grosse pietre si dichiara compresa l’indennità da corrispondersi ai terzi per l’estrazione, trasporto, passaggi provvisori o deposito dei materiali stessi epperciò tutte queste spese ed altre relative s’intendono dover essere ad esclusivo carico dell’appaltatore.
Art. 14° - I lavori dovranno essere intrapresi tosto che sarà approvato l’atto di sottomissione, ed a condizione che le acque del torrente Sangone siano in stato di magrezza ordinaria e quindi condotti a compimento con tutto il mese di febbraio 1861 approfittando così della stagione invernale, epoca assai propizia per l’esecuzione di simil genere di lavori.
Art. 15° - L’impresario dovrà spiegare la massima attività nell’eseguire le opere pendente il tempo in cui non si hanno a temere crescite d’acqua nel torrente
Sangone, dichiarandosi formalmente che in caso di negligenza o di ritardo egli sarà risponsabile in proprio di tutti i danni che potranno venir arrecati alle stesse opere dalle acque del torrente, come pure dovrà provvedere per assegnare alle dette acque ed a quelle sorgive un pronto scolo, onde non incaglino l’ingiunzione del lavori e particolarmente quelli di fondazione.
Art. 16° - Il montare delle opere a prezzo d’appalto sarà corrisposto all’impresario in due rate, di cui la prima in ragione dei due terzi della somma d’appalto allorquando i lavori saranno interamente ultimati e la seconda a saldo dopo la finale collaudazione delle opere.
Art.17° - Gli aspiranti all’impresa dovranno essere munitio di un certificato rilasciato da un Ufficiale del genio civile di data non anteriore di un anno comprovante la sua idoneità nell’esecuzione di simil genere lavori.

Torino li 20 ottobre 1860
L’Aiut.te Ing.re nel Genio Civile
Ag.o Delleani
ASCP

 

1 – lunata= corrosione ad arco prodotta dalla corrente nelle sponde di fiumi e torrenti

2 – mazzeranga= attrezzo di legno o di ferro (detto anche mazzapicchio) usato per il costipamento dei terreni e per l’assestamento dei selci nelle costruzioni stradali.

Archivio di Stato Torino=AST

Archivio Storico Comune Piossasco=ASCP

 

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Maria Teresa Pasquero Andruetto