Sangano
SOMMARIO
NELLA CAUSA
DEL SIGNOR CANONICO ARCIDIACONO
D. EMANUELE GONETTI
Cavaliere dell' Ordine de' Santi Maurizio, e Lazzaro,
Abbate, e Commendatore perpetuo
DELL'ABBAZIA DE' SS. SOLUTORE, AVVENTORE, ED OTTAVIO
DI SANGANO
Sostenuta dal signor Attore di Sangano, contestata questa qualità
dal sig. Convenuto che la sostiene Abbazia di S. Avventore
ed Ottavio di Torino
E Vicario Generale di questa Diocesi Arcivescovile
ATTORE
In persona del signor Causidico Collegiate Gaetano Demichelis
Contro
IL SIGNOR AVVOCATO COLLEGIATO
ALESSANDRO FRANCESCO RICCARDI
Convenuto
In persona del signor Causidico Collegiato
Pateri.
TORINO 1822
DALLA TIPOGRAFIA DI LUIGI SOFFIETTI.
Si divide il presenta Sommario in tre parti:
La prima contiene le conclusioni delle Parti.
La seconda gli atti seguiti avanti questo Sup. Magist.
La terza le produzioni fattesi dalle rispettive Parti per ordine di data.
PARTE PRIMA
Le conclusioni del signor Cavaliere Abbate Gonetti furono:
(Nella suppl. per le citatorie 2 7bre 1820.)
1 - Primo, Dichiararsi tenuto il signor Avvocato Riccardi all'adempimento
de' pesi impostili nell'instrumento 20 xbre 1800 rogato Soffietti verso la
Chiesa Abbaziale, e Parrocchiale di Sangano, ed a far constare del pagamento
dell'annualità di lire 100 al Paroco di detta chiesa per supplemento
di congrua, decorse e non pagate, e decorrende in avvenire, come altresì
del pagamento delle solite spese per la celebrazione della festa de' Santi
titolari dell'Abbazia, a pena in difetto d'esservi condannato con tutti li
danni, e spese il tutto però senza pregiudicio dei dritti, che possino
al detto signor Abbate spettare relativamente al detto instrumento.
(Comp. 29 gen. 1821)
2 - Ristrette quindi dette conclusioni, atteso l’adempimento pendente
giudicio per parte del detto signor Avvocato Riccardi al pagamento delle suddette
annualità e spese, acciò questo sii tenuto a far constare in
avvenire al detto sig. Cavaliere Abbate, e provvisti pro tempore all'Abbazia
dell' adempimento a tutti i pesi imposti in detto instrumento.
(Comp. 8 feb 1821)
3 - Essere, acciò ove d'uopo siano reiette le instanze e conclusioni
tanto principali che subordinate del sig. Avv.° Riccardi, eziandio relative
al patronato della Chiesa, senza pregiudicio di far dichiarare in contraddittorio
legittimo del Regio Patrimonio, ed avanti chi si spetta, non aver spettato,
ne spettare in forza del suddetto instrumento del 1800 verun dritto al detto
signor Avvocato sulla Chiesa Parrocchiale, ed Abbaziale di Sangano, e non
farsi luogo alla manutenzione, e reintegrazione in possesso in atti in stata
dal signor Avvocato Riccardi; non avendo dissentito la chiesta delazione all'Ufficio
del signor Avvocato Generale.
(Comp. 24 lugl 1821)
4 - Dichiararsi perfino il sig. Abbate Gonetti non aver difficoltà
che si stabilisse, che le riparazioni della Cappella, e porta non dovessero
in alcun tempo ricadere a spese del signor Avvocato Riccardi.
Le conclusioni del sig. Avvocato Riccardi furono:
(Comp. 15 dic 1820)
5 - Assolversi esso dalla domanda del signor Abbate Gonetti , colle spese.
(Comp. 29 gen e 17 marzo 1821)
6 - Assolversi dall'osservanza del giudicio, e bisognando dalle domande del
detto signor Abbate, con dichiararsi ostare il detto instrurnento d'acquisto
20 xbre 1800 all'esercizio d'alcun dritto dell'Abbazia sulla Chiesa Panocchiale
di Sangano: e doversi per lo contrario mantenere, ed ove d' uopo, reintegrare
esso signor Avvocato nel possesso, ossia quasi dei dritti reali inerenti alli
beni, castello, ed effetti dal medesimo acquistati in forza del detto instrumento
sulla stessa Chiesa, e correlativi alle obbligazioni ivi al medesimo ingiunte:
e ciò tutto previe conclusioni dell'Ufficio del signor Avvocato Generale.
(Comp. 11 lug 1821)
7 - Dichiararsi il signor Abbate Gonetti a serbarlo indenne ed illeso per
quelle riparazioni a cui potesse in avvenire essere luogo per l’apertura
ed uscio fattisi alla suddetta Chiesa e Cappella, con questo adito stata unita
alla Chiesa di Sangano, e ciò senza pregiudicio dei maggiori dritti
che potessero competergli sulla stessa Chiesa.
(comp. 1 7bre 1821)
8 - Mandarsi, in caso di contestazione, procedere alla collocazione degli
estratti in causa da esso sjgnor Avvocato presentati cogli atti esistenti
negli archivi del Regio Economato
PARTE SECONDA
Atti vertiti avanti questo Supremo Magistrato.
Supp. che precedette le citatorie 2 7bre 1829
9 - Ebbe ricorso a questo Supremo Magistrato il signor Cavaliere Abbate Gonetti,
e narrò che il sig. Avvocato Riccardi con instrumento del 20 xbre 1800
rogato Soffietti, avea fatto acquisto dalle in allora Finanze Nazionali de'beni
già spettanti all'Abbazia de' Ss Solutore, Avventore, ed Ottavio, e
siti sul territorio di Sangano, per il prezzo da detto lustramento apparente,
e sotto 1' osservanza delle condizioni, e pesi di cui in esso, fra cui quello
che della provvista e manutenzione delle suppellettili e vasi sacri, effetti,
mobili, e campana della Chiesa Parrocchiale, riparazione e manutenzione della
Chiesa medesima, del cimitero, e del pagamento di lire 100 annue al Parroco
di Sangano per supplemento di congrua, come pure del peso delle annue spese
necessarie per la celebrazione della festa de' Ss, Solutore, Avventore ed
Ottavio , titolari di detta Chiesa, e meglio come da detto instrumento.
10 - Che, essendo stato provvisto della detta Abbazia o per Bolle Pontificie
delli 25 maggio 1819, ed immesso in possesso il 26 luglio successivo, avesse
riconosciuto, che dal 1 gennaio precedente non si fosse pagata in iscarico
dell'Abbazia l'annualità di lire 100 e spese suddette, e di cui in
detto instrumento.
Let. di citazione a 7bre 1820
11 - Ed esponendo premerli per la tutela dei dritti della di lui Abbazia,
che fosse senza interruzione adempito da chi n'avea lo speciale incarico ai
pesi verso la Chiesa Abbaziale e Parrocchiale, onde il Parroco non avesse
a rivolgersi verso il nuovo provvisto dell’Abbazia a tale riguardo,
chiese ed ottenne lettere di citazione contro il detto signor Avvocato Riccardi
conchiudendo come sopra al num.1.
12 - Legittimarono le Parti il giudicio, ed il sig. Abbate Gonetti presentò
l’instrumento 20 xbre 1800, rogato Soffietti, riferito al num. 128.
Comparsa 19 7bre 1820
13 - Il signor Avvocato Riccardi oppose il mancamento di estremi, non che
di ragione ed azione nelle dimande del signor Canonico Arcidiacono nella Metropolitana
di questa Città D. Emanuele Gonetti Cavaliere dei Ss. Maurizio e Lazzaro,
Abbate e perpetuo Commendatore dell'Abbazia dei Ss. Solutore, Avventore ed
Ottavio di Torino, allo stato massime dell' instrninento 20 xbre 1800 da questo
prodotto, e dal quale si evincesse, che le annualità e pesi ivi portati
li erano stati accollati, perchè inerenti alli beni vendutili, avendone
anche esso sig. Avvocato Riccardi acquistati tutti i diritti che erano ai
medesimi, annessi.
Comparsa 28 8bre 1820
14 - Contestò ogni allegazione del sig. Cavaliere Abbate Gonetti, di
cui nella supplica sovra riferta ed in ispecie, che la Chiesa Parrocchiale
di Sangano fosse. Chiesa Abbaziale; e siccome le dimande sarebbero inoltrate
senza pregiudicio de' dritti che potessero al medesimo spettare relativamente
al precitato instrumento, chiese dovesse il signor Abbate Gonetti proporre
definitivamente ogni sua pretesa, ad oggetto che si potesse con un sol giudicato
definire ogni cosa e lo costituì perciò in mora a ciò
fare, a pena d'imposizione di perpetuo silenzio.
Comparsa 20 9bre 1820
15 - Il sig. Cavaliere Abbate Gonetti rispose essere inammessibile, a termini
della Regia legge, l’avversaria generica eccezione di mancamento di
estremi, di ragione, ed azione nelle di lui domande, stante che col prodotto
instrumento del 1800, riconosciuto dal signor Avvocato Riccardi, qual titolo
d'acquisto de’ beni di cui in esso, erano stabiliti gli estremi, ed
il fondamento dell'azione, e la di lui qualità non contesa, il che
accettò negli utili.
16 - Ad ogni modo esso sig. Abbate presentò, a scanso d'ogni erronea
qualificazione, le bolle del 25 maggio 1819, riferte al num. 129 del sommario,
colle quali fu provvisto dell' Abbazia di Regia nomina, e patronato di cui
si tratta.
17 - E siccome il signor Avvocato Riccardi aveva acquistati li beni di detta
Abbazia, coll'obbligo dell'adempimento de' pesi che erano a carico dell'Abbazia
stessa, tra quali quelli facienti l’oggetto dell'inoltrata istanza,
osservò non poter esservi dubbio, che il nuovo provvisto dell'Abbazia
avesse qualità, ed azione anche per proprio scarico, purché
gli si facesse risultare dell'adempimento di detti pesi per parte di chi ne
era stato specialmente obbligato.
18 - Inutile, soggiunse, perciò essere per allora la questione, se
la Chiesa Parrocchiale di Sangano fosse o non Chiesa Abbaziale, abbenchè
il precitato instrumento ciò abbastanza risolvesse.
19 - In ordine poi alla riserva da esso fatta nei supplicati, disse non potere
in nulla remorare la decisione sulla domanda cotanto liquida e disparata dalle
contrarie eccezioni, e non essersi fatta tale riserva, se non che per non
conoscere ancor appieno i dritti dell'Abbazia, perchè non avesse ancor
potuto ritirare dal Regio Economato Generale tutte le carte e titoli alla
detta Abbazia appartenenti.
20 - Oppose ciò stante ostare alle avversarie eccezioni l’instrumento
20 xbre 1800 dal signor Avvocato Riccardi riconosciuto, ed il titolo e qualità
con cui agiva esso signor Abbate, che persistette perciò nelle precedenti
conclusioni.
Comparsa 15 xbre 1820
21 - Il sig. Avvocato Riccardi negò, che detto instrumento potesse
servir di titolo all'azione dal signor Abbate Gonetti proposta, non essendo
riferibile fuorché ai dritti e pesi inerenti ai beni alienati a suo
favore quali dritti e pesi non riguardassero in alcun modo l’Abbazia
dei Ss. Solutore, Avventore ed Ottavio di Torino, di cui era stato investito
il sig. Abbate Gonetti, a quale riguardo oppose d'incongruenza nella pretesa
ammissione, onde qualunque potesse essere, o fosse la sua obbligazione verso
la Parrocchia di Sangano in conseguenza del di lui acquisto, ciò non
dasse titolo al sig. Avversante per l'azione da esso proposta.
Ord. 30 xbre 1820
22 - Chiese per conseguenza venir assolto dalle avverasarie domande colle
spese, come al num. 5
23 - Ordinanza, con cui sulla dichiarazione del sig. Abbate Gonetti non voler
più rispondere a detta comparsa, si assegnò la causa a sentenza.
Comparsa 19 gennaio1821
24 - Il signor Abbate Gonetti disse, che dopo l’assegnazione della causa
a sentenza, il sig. Avvocato Riccardi convinto della mancanza di ragione,
nel contestare di far risultare al provvisto dell'Abbazia di cui si tratta,
dell'adempimento de' pesi annui verso il Parroco, e la Parrocchia del luogo
di Sangano, addossatili coll'instrumento 20 xbre 1800, in scarico dell'Abbazia
predetta, avesse pagate negli ultimi giorni di xbre scorso, le lire cento
al Parroco, e la solita corrispondenza per la celebrazione della festa dei
detti Santi titolari di Sangano, e della predetta Abbazia per le annate 1819,
e 1820, così dichiarò il signor Abbate Gonetti limitare le sue
instanze, come venne sovra al num. in scarico di inutili ulteriori discussioni.
Comparsa 29 gennaio 1821
25 - Il signor Avvocato Riccardi per provare, che il signor Abbate Gonetti
fosse intieramente destituito d'ogni ragione, ed azione, e per dimostrare,
che li provvisti dell'Abbazia non hanno mai avuto alcun dritto propriamente
abbaziale sulla Chiesa Parrocchiale di Sangano, quantunque volgarmente in
questi ultimi tempi alcune volte sia stata chiamata Abbazia di Sangano, e
che li dritti ad essi competenti, come pure li pesi alli quali andavano soggetti,
erano soltanto nelle loro qualità di possessori del castello, e beni
di Sangano: e per fare nel medesimo tempo risultare evidentemente, che dopo
l'alienazione fattasi dalle Finanze del detto castello, e di tutti li beni
di Sangano al medesimo uniti, 1'Abbazia suddetta non aveva più alcun
dritto, nè peso riguardo alla Chiesa Parrocchiale di Sangano, presentò:
26 - Primo. Le Sovrane Patenti della Duchessa Maria Gioanna Battista tutrice
di Vittorio Amedeo, in data delli 22 8bre 1675, in seguito a supplica di Monsignor
Ripa provvisto di detta Abbazia, il quale si fosse qualificato Abbate di S.
Solutore, Signore di Sangano, del Colle di San Gioanni, Consignore del Villar
di Basse, riferte al num. 125.
27 - Li Bandi Campestri riferiti al num. 126, approvati da questo Supremo
Magistrato li 16 7bre 1730, nei quali il signor Abbate Della-Chiesa provvisto
della medesima Abbazia si qualificò Abbate e perpetuo Commendatario
dell’insigne Abbazia di San Solutore, Avventore, ed Ottavio di Torino
Conte di Sangano, del Colle di San Gioanni, e Signore del Villar di Basse.
28 - Francesco Agostino Abecclesia, nella storia delli Arcivescovi, Vescovadi,
ed Abbazie del Piemonte attesta: De Abbatia Sancti Solutoris Taurinensis,
et ejus
Abbatibus cap. 23.
29 - Saeviente christianos anno 3o6, Maximiliano Imperatore, Solutor, Adventor
et Octavius, uttyrannico furori cederent, Taurinum confugerunt, verum ibi
a lictoribus capti postremi duo martirio coronantur, primus vero Eporediae,
quo pariter se receperat, eandem palmam consecutus Taurinum a Juliana Matrona
transfertur, et in aedicula extra muros olirn Isidi sacra una cum sociis conditur,
haec inde Solutoris nomine nuncupata, eidemque dicata, per Victorem tunc temporis
Tanrinensem Antistitem amplioribus aedificiis adaucta, a Gesone Victoris successore
in Abbatialem titulum erecta, Monachis Benedictinis ‘conceditur, et
ab Olrico Manfredo, et Berta ejus coniuge Marchionibus Secusinis, innumeris
et amplissimis privilegiis anno 1031 cohonestatur, et in ipsorum tutelam,
et protectionem suscipitur: paullo post militum impietate combusta.
30 - Landulphus praemissae Sedis Episcopus circa annos 1041, restauravit potioribusque
privilegiis condecoravit; verum cum iterum succrescente nequitia diruta poenitus,
et solo acquata fuisset, eamdem Jacobeis dictae civitatis Episcopus, et Petrus
Abbas Clusinus anno 1213, in priorem formam restituerunt ea tamen conditione
adiecta, ut in posterum Clusinis Abbatibus deinceps a Sancto Michaele et Sancto
Solutore conjunctim denominarentur, sùbesset, quod tamen non multo
temporis spatio observatum est: Abbatiam praemissam tum Marchiones Secusini,
tum Comites Sabaudiae, qui in Taurini ditione dominabantur, maxima divitiarum
copia opulentissimam, Eugenius vero Tertius Pont. Max. cum anno 1146 esset
Secusio gratiis privilegiisque amplissimis ornatissimam reddiderunt; denique
per Gallos anno 1536, Taurina urbe expugnata, suburbium, cum Monasterio dictae
Abbatiae funditus evertitur, solis titulo Abbatiali, redditibusque s in hanc
usque diem superstitibus, inter quos adest jurisdictio loci Sangani; at praesules
qui sequuntur hanc Abbatiam venerunt.
31 - Il che si attestasse anche egualmente da tutti gli altri scrittori di
cose patrie, sull'appoggio di diplomi, e titoli inconcussi, e sulla notorietà
del fatto, corredata da una costante tradizione, cosicché non esservi
il menomo dubbio, che l’Abbazia di cui si tratta niente avesse di comune
colla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Sangano, alla riserva dei dritti,
che competevano alla medesima Abbazia su detta Chiesa cogli obblighi annessi,
in dipendenza dei beni che possedeva, ed ora alienati a favore d'esso signor
Avvocato Riccardi.
32 - Riprodusse perciò le Bolle Pontificie dal signor Abbate presentate,
e sostenendo che colle medesime si fosse conferta la Commenda del Monastero
di S. Benedetto, il quale risultasse nelle vicinanze di Torino, sebbene nelle
suddette Bolle si dicesse Abbatia Sanctorum Solutoris, Adventoris et Octavii
de Sangano Ordinis Sancti Benedicti nuncupatum, l'espressione de Sangano nuncupatum
sarebbe relativa alla giurisdizione temporale del luogo di Sangano, come lo
provassero le presentate patenti della Duchessa Maria Gioanna; e li presentati
Bandi Campestri, non avessero di comune colla Chiesa Parrocchiale di Sangano,
la quale sostenne essersi sempre da lunghissimo tempo concessa al Concorso
dall’Arcivescovo di Torino, persuaso, che il signor Abbate ciò
non contenderebbe, come lo interpellò, la quale circostanza sempre
più escludesse le giattate ragioni fondate sull’erroneamente
pretesa qualità abbaziale della Chiesa Parrocchiale di Sangano.
32 ½ - Sostenne quindi il signor Avvocato Riccardi a partire dall'instrumento
succitato, unico fondamento delle pretese del signor Abbate, che li dritti,
e pesi che aveva l’Abbazia riguardo alla Chiesa Parrocchiale di Sangano,
erano reali, cioè annessi al castello e beni ivi.
33 - Premessa così la descrizione dei suddetti beni, passo ad accennare
li pesi inerenti alli medesimi, dei quali fui incaricato di farne specifica
menzione in questa relazione, ed a tal riguardo mi sono procurato dall'Ufficio
dell'Amministrazione dei beni nazionali, e 'dall'Economato Generale le opportune
notizie dalle quali mi risultò essere a carico dell'Abbazia la provvista
e manutenzione delle suppellettili, vasi sacri, effetti, mobili e campana
della Chiesa, Parrocchiale di Sangano risultanti dagli atti, di riduzione,
e la riparazione, e manutenzione della Chiesa medesima, del campanile della
Chiesa Parrocchiale e del cimiterio, ed ogni altro peso, e dritto annesso
al patronato della suddetta Chiesa.
34 - Quindi si rapportò al num. 4 dell'instrumento d'affittamento dell’Economato
Generale delli 9 marzo 1798 rogato Parone, ove dicesi:
35 - Dovrà l'affittavole lasciar libero al Podestà una camera
nel castello suddetto per tener il Tribunale, come pure il comodo di farvi
custodire li prigionieri nella prigione in esso esistenti.
36 - Disse poi, che non tanto la denominazione del Castello, ma le dette condizioni
apposte dall'Ufficio del Regio Economato nell'instrumento d'affittamento provassero,
che il fabbricato di Sangano era dal medesimo Ufficio considerato come Castello,
e non come Monastero.
37 - Che nell'instrumento suddetto fossero ceduti all'acquisitore li beni
ed effetti come fossero stati dai precedenti posseduti, dunque tutti li dritti,
e pesi reali annessi al Castello e beni di Sangano fossero passati nell'acquisitore,
avendone le Finanze fatto distratto al medesimo, ed essere tale contratto
ratificato col noto trattato di Parigi.
38 - Soggiunse, che pretendesse il signor Abbate Commendatario del Monastero,
ed Abbazia de' Santi Solutore, Avventore ed Ottavio di Torino, Conte di Sangano,
intaccare il detto contratto, allegando erroneamente, che la Chiesa Parrocchiale
fosse sua ed abbaziale; che senza alcun dritto in luglio 1819 esso avesse
preso possesso solenne di detta Chiesa e ciò si credesse contrario
al contratto stipulato dalle Finanze.
39 - Avesse posteriormente di suo arbitrio, e parimenti senza dritto dato
segno, modo, e facoltà dell'apertura, che si eseguì nella muraglia
maestra della detta Chiesa Parrocchiale, la di cui manutenzione a termini
del detto contratto fosse a carico d’esso sig. Avvocato acquisitore.
40 - Che progredendo passo a passo pretendesse quindi il sig. Abbate imporre
un nuovo peso all' acquisitore, con obbligarlo a renderli conto e ragione
del suo operato, giattandosi inoltre d'aver altre ragioni a proporre.
41 - E quantunque da esso signor Avvocato Riccardi acquisitore del Castello,
e beni di Sangano si fossero pagate le annualità al sig. Parroco menzionato
nell'instrumento fatto colle Finanze, negò esso, ed oppose d'essere
tenuto di far ciò constare a detto sig. Abbate Commendatario del Monastero,
ed Abbazia de' Ss. Solutore, Avventore , ed Ottavio di Torino, col quale non
avesse verun contratto, ne quasi, non avendo stipulato colle Finanze un tal
obbligo.
42 - Che il pretesto che il sig. Abbate avrebbe scelto, cioè, che l’Abbazia
potrebbe essere molestata, sarebbe un pretesto contrario alla letterale disposizione
dell' art. 16 del trattato di Parigi 30 maggio 1814 e fosse contrario alla
letterale disposizione dell' instrumento dal sig. Abbate prodotto, ed al quale
si appoggiava.
43 - Essere l’art. 16 suddetto concepito ne' seguenti termini;
44 -Les hautes Parties contractantes déclarent, et promettent, que
dans les pays restitués par le présent traité aucun individa
de quelque classe, et condition qu'il soit, ne pourra ètre poursuivi,
inquiète, ou troublé dans sa personne, ou dans la propriété
sous aucun prétexte.
45 - Che avendo esso Avvocato Riccardi contrattato colle Finanza ed, acquistato
de' dritti, si sarebbe assicurato de' pesi verso la Parrocchia di Sangano,
ma non ne avesse assunto alcuno verso l’Abbazia suddetta; epperciò
disse essere un vero pretesto il dire, che l'Abbazia de' Ss, Solutore, Avventore,
ed Ottavio di Torino potesse ad essere molestata dalla Parrocchia di Sangano,
nel di cui territorio la suddetta Abbazia non avrebbe più un palmo
di terreno.
46 - La letterale disposizione dell' instrumento è;
47 - Li Membri della Commissione del Governo anche a nome delle Finanze hanno
venduto, e vendono all'Avvocato Collegiato Riccardi li descritti beni, ed
effetti, sì, e come sono stati dai precedenti possessori, e vengono
dalle Finanze posseduti e nel modo, e coi dritti, ragioni, e pesi descritti
nel tiletto, e relazione Rambaudi.
48 - Essere poi le parole della detta relazione dopo il lotto 6. le seguenti;
49 - Già premessa cosi la descrizione de' suddetti beni, passo ad accennare
li pesi inerenti alli medesimi già sovra rapportati.
50 - Continuò ancora il sig. Avvocato Riccardi a dire, che se li pesi
erano inerenti alli beni, mai l'Abbazia di Torino che non possedeva più
alcun fondo in Sangano poteva venire molestata per l’adempimento de'
detti pesi.
51 - Essere cosa ben chiara, che gl'interessati nel caso che soffrissero qualche
danno dovevano dirigersi al possessore de' beni, cui erano inerenti li pesi,
e giammai all'Abbazia suddetta, quantunque contesa di Sangano, e così
rendersi manifesto, che il timore suddetto sarebbe un mero pretesto diretto
a fare un altro passo contro il menzionato contratto.
52 - Chiese admettersi la contronotata comparsa non ostante la seguita assegnazione
della causa a sentenza, nella circostanza che trattatasi di produzioni, che
non erano a notizia d'esso sig. Avvocato Riccardi per quanto concerneva la
patente sovra prodotta, essendosi offerto di purgarsi su tale circostanza
con giuramento.
53 - Conchiuse quindi come al num, 6.
54 - Il sig. Abbate Gonetti disse sforzarsi invano il signor Avvocato Riccardi
di contestargli la qualità di Abbate dell'Abbazia de' Ss. Solutore,
Avventore, ed Ottavio detta di Sangano, ricorrendo ad autori storici, e ad
inutili antiche carte, giacche nessun effetto potesse fare al detto sig. Avvocato,
che venisse piuttosto nominata Abbazia di Torino, che di Sangano, essendo
impossibile allo stato degli atti, é produzioni rispettive di prendere
equivoco al punto di quale Abbazia si trattasse.
55 - Disse bastargli che non fosse contestata la di lui qualità (che
aveva abbondantemente provata) di Abbate, e perpetuo Commendatario di detta
Abbazia, e che tale qualità risultasse dallo stesso instrustrumento
delli 20 xbre 1820, unico titolo del sig Avvocato Riccardi per inferirne l’evidente
di lui diritto a far sì, che gli si facesse fede dell'adempimento de'
pesi, che erano a carico dell'Abbazia, e che furono accollati all'acquisitore
de' beni di essa, sempre, e quando questi si trovasse moroso nell'eseguimento
dell' assunto incarico come fosse succeduto per l’annata 1819.
56 - Essere nel ridetto instrumento più e più volte qualificata
la detta Abbazia al punto, che non si potesse convenevolmente dubitare della
legittima sua qualificazione.
57 - Oppose d'inattendibilità alle patenti delli 22 8bre 1675 come
quelle che niente provassero contro la qualificazione d'esso sig. Abbate,
e nulla stabilissero in favore del sistema avversario.
58 - Accettò negli utili la produzione delli bandi campestri approvati
da questo Supremo Magistrato con declaratoria delli 16 8bre 1730 sulla supplica
sporta dal sig. Abbate, e perpetuo Commendatario dell'Abbazia di Sangano Carlo
Francesco Boggio, stati ripubblicati il 20 febbraio 1745 dall'Abbate Ignazio
Della-Chiesa di Rodi, la di cui qualificazione erronea quanto all'Abbazia
per errore forse del Segretario redattore del tiletto di ripubblicazione,
è giustificata dalli bandi, e declaratoria del Magistrato, che seguono
il detto manifesto di ripubblicazione.
59 - E per provare l'insussistenza jieUe-avversaria opposizioni:
60 - Presentò l'instrumento d'investitura dallo stesso Abbate Ignazio
Della-Chiesa, dopoché fu Vescovo di Casale, concessa come Abbate, e
perpetuo Commendatario dell' Abbazìa de’ Santi Solutore Avventore
ed Ottavio, detta di Sangano, in favore del Conte Ignazio Mistrot, in data
delli 20 maggio 1758 ricevuta Coppa, riferito al num. 127 del Sommario, preceduta
da Regie Patenti d'assenso delli 13 luglio 1757, registrate presso questo
Supremo Magistrato il 17 novembre stesso anno, e presso la R. Camera de'Conti
il 17 maggio 1768.
61 - Disse che allo stato di questa produzione, e di quelle stesse del sig.
Avvocato Riccardi comparivano destituite di fondamento le di lui pretese,
e le interpellanze inammissibili, come oppose mentre altro fosse, che esso
sig. Abbate Attore, come provvisto di detta Abbazia, avesse ragione di esigere
come chiese, che gli si facesse constare in caso di morosità dell'adempimento
de' pesi già a carico di detta Abbazia, da chi fu dai medesimi incaricato,
altro fosse che si volesse eccitare la questione, se colla vendita di cui
nell'instrumento del 1800 fossero passati al’acquisitore li dritti abbaziali
anche sulla Chiesa di Sangano, l’unica spettante a detta Abbazia di
cui fossero titolari li Ss. Martiri suddetti che lo erano egualmente di questa,
come di quella.
62 - Che siffatta questione, ancorché si fosse qui sopra colle fatte
produzioni, ed osservazione risolta in favore dell'Abbazia, non potesse però
essere trattata senza il contraddittorio del Patronato Regio in essa interessato,
trattandosi di Abbazia di Regia nomina.
63 - Osservò essere affato inutile, ed intempestiva la discussione
avversaria all'appoggio del trattato politico del 3o maggio 1814 che nulla
avesse che fare coll’attuale questione, la quale non tendesse già
ad inquietare il sig. Avvocato Riccardi come possessore de' beni nazionali,
ma solamente ad obbligarlo a liberare 1'Abbazia e l’Abbate da molestie
per pesi già a carico dell'Abbazia, ed addossati all'acquisitore de
beni di essa in caso di morosità nell’adempimento de medesimi,
non sussistendo il dire che il solo Parroco avesse il dritto di ciò
investigare, avvegnacché l’Abbazia essendo provvista, e li pesi
essendo già a carico di questa in origine avesse l’Abbate il
dritto di prevenire una tale molestia dal canto del Parroco.
64 - Per questi motivi, e per quegl’altri che sarebbero nella difesa
sviluppati all’udienza del Magistrato, opponendo abbondantemente che
in forza del titolo del sig. Avvocato Riccardi li fossero stati trasmessi
diritti di Patronato nell'Abbazia di Sangano, e sulla Chiesa di essa, essendogli
solo stati addossali pesi incorrespettivi della vendita senza veruna specificazione
di alcuna sorta de' dritti, persistette così nelle prese conclusioni,
chiedendo ove d'uopo come al num. qui sopra.
65 - Il sig. Avvocato Riccardi disse che mai si fosse contestata, come non
si contestasse al sig. Abbate Gonetti la di lui qualità di Abbate Commendatario
del Monastero ed Abbazia dei Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio di Torino,
alcune volte detta di Sangano.
66 - Osservò però che quantunque il signor Abbate dicesse che
nessun effetto potesse fare, che piuttosto l’Abbazia di Torino che di
Sangano venisse denominata, avesse giudicato tuttavia il medesimo di sua convenienza
ed interesse l'allegare, che la qualificazione di Monastero ed Abbazia de'
Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio di Torino, contenuta ne'bandi campestri
del signor Abbate Della-Chiesa fosse una qualificazione erronea, e che si
dovesse attribuire all'errore del Segretaro redattore del tiletto, ed a tal
oggetto avesse presentato l'instrumento d'investitura concessa dallo stesso
sig. Abbate Della-Chiesa delli 20 maggio 1758 rog. Coppa, qual istrumento,
ben lungi di provare nel senso del sig. Abbate il supposto errore, confermasse,
ed approvasse la qualificazione d'Abbazia di S. Solutore di Torino.
67 - Disse che siccome non vi furono in Piemonte, e non vi erano due Abbazie
dei Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio, la questione non fosse di nome, ma
fosse di fatto, attese le allegazioni del sig. Abbate del Monastero ed Abbazia
suddetta, le quali non fossero conformi al fatto, cioè, che la Chiesa
Parrocchiale di Sangano fosse la sua Chiesa Abbaziale.
68 - Che li Ss. Martiri fossero li titolari di detta Chiesa, e che la qualificazione
di Abbazia de' Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio di Torino fosse erronea,
e prodotta dall'errore d'un Segretaro, restasse di necessità il ricorrere
ad Autori storici, ed a documenti e carte antiche, unitamente a più
recenti, per provare che il Monastero, ed Abbazia dati in Commenda al sig.
Abbate Gonetti con Bolle Pontificie del 1819 dal medesimo presentate, fosse
quello de' Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio di Torino; che il detto Monastero
non fu giammai in .Sangano, sebbene avesse la giurisdizione feudale d'esso
Luogo, motivo per cui fu l'Abbazia medesima alcune volte detta di Sangano:
ed anche per provare che il titolo della Chiesa Parrocchiale di Sangano era
sempre stato, ed era ancor presentemente Santa Maria di Sangano, e la festa
che dalla Comunità e Popolo di Sangano si celebrasse, e solennizzava,
era l'Assunta, mentre nel giorno de' Ss. Solutore, Avventore ed Ottavio non
si celebrava dal popolo alcuna festa, ma soltanto una messa cantata dal Parroco,
perchè prima pagata dall'Abate Commendatario, ora dall'acquisitore
de'beni, e Castello.
69 - Per tal effetto presentò per copia il diploma delli Marchese Olderico
Manfredo, e Berta, genitori della Contessa Adelaide di Susa, riferito dal
Terraneo nell'Adelaide illustrata, part. 2, cap. 16 pag. 189, e 190, col quale
nel 1031 avessero donato ivi:
70 - Monasterio, quod constructum fuit prope muros Civitatis Taurinensis,
Braidam unam quae est jnxta palatium prope de Civitate Taurini ad sinistram
partem exeunte de eodem palatio: cohaerent ei de una parte murum Civitatis,
ex alia parte terra ipsius Monasterii ....; notnm autem sit omnibus nostris
fidelibus, quod nullum placitum, nullum districtum, nullam albergariam, nec
aliquod debitum in omni terra ipsius Monasterii videlicet ...... in omni curte
Sangano ...... nec in Colle Sancti Joannis, nec aliquo loco, quod pertineat
ad suprascriptum Monasterium ........ habere volumus, sed lantummodo defensionem,
et tuitionem nostram.
71 – 2.L'atto di donazione della Contessa Adelaide di Susa rapportato
dal Muratori:
72 - Antiquitates medii aevi tom. 1, pag. 325, e dal Moriondo monumenta Aquentia
v. 1, pag. 467, ivi ILXXIX die jovis quarto mensis julii Monasterio Ss. Solutoris,
Adventoris et Octavii constructo foris, et prope Civitatem Taurini, non a
multum longe a porla, quae dicitur Seusina, in camera, quae est juxta Capellarn
domini Abbatis ipsius Monasteri praesent ….. domina Adelayda Comitissa
filia ….. dedit investituram supradicto Monasterio Ss, Solutoris, Adventoris,
et Octavii in manu domini Uberti Abbatis nominative pro medietate de curte
una, quae vocaiur Calpix cum ipsius Comitissae omnibus rebus, et pertinentiis
etc.
73 - Disse apparire dal riferito atto che il Monastero de' Ss. Solutore, Avventore,
ed Ottavio era nelle vicinanze della Città di Torino, e che allo stesso
Monastero, e per esso al di lui Abbate furono donali li beni di Carpice, li
quali fossero li stessi menzionati nel tiletto, ed instrumento di vendita
de beni, e Castello di Sangano dal sig. Abbate in causa prodotti, quali beni
di Carpice furono ancora dagli ultimi provvisti di detta Abbazia posseduti,
e soltanto stati alienati dall'Economato generale nel 1796 a favore del sig.
Vincenzo Belli, e li proventi de' capitali ricavati da tale vendita sono li
presentanei redditi dell'Abbazia data in Commenda al sig. Abbate Gonetti.
74 – 3.Il privilegio dell'Imperatore Federico Barbarossa delli 18 gennajo
1159 rapportato dal Muratori annali, il quale accolto processionalmente in
Torino dall'Abbate Vuillanno, e Monaci del Monastero de' Ss. Solutore, Avventore,
ed Ottavio confermò al detto Abbate, e Monastero tutte le possessioni
ivi specificate, tra le quali “tres curtes quas habet in Colle Santcti
Joannis cum omnibus pertinentiis suis, curtem quoque Sangani cum omni integritate,
et pertinentiis etc.”
75 – 4.Si riservò di presentare li estratti autentici de' seguenti
pubblici documenti esistenti negli archivi dell'Economato generale.
76 - L’atto solenne di giuramento delli due maggio 1288, col quale li
uomini di Sangano giurarono fedeltà ed omaggio all'Abbate Ardizzono
stipulante a nome suo, e del Monastero di S. Solutore Maggiore di Torino.
77 – 5.L'instrumento 9 settembre 1331, col quale si fu fatta permuta
tra l'Abbate Hugone di Lucerna,e l’Abbate del Monastero di S. Solutore
Maggiore di Torino, e li fratelli Schiglardi di Sangano, li guali avessero
dato in permuta al detto Abbate, presente ed accettante per se, e suoi, ed
alla Chiesa di S. Maria di Sangano una lama di prato sulle fini di Sangano
prope pratum Donium.
78 – 6.L'instrumento 2 gennajo 1351, con cui Ajmone Alberto si obbligò
ad usum Sangani ad fictum perpetuo dandum denarios quindecim Ecclesiae Sanctae
Marie de Sangano, et domino Comiti Sabaudiae.
79 – 7.L'instrumento 2 gennaio 1351, nel quale lo stesso Abbate Hugone
di Lucerna Abbate del Monastero di S. Solutore Maggiore di Torino con un bastone
in mano avesse investito Giacomo de Cerino di una pezza alteno dando profitto
omni anno in perpetuum de dieta re Ecclesiae Sanctae Mariae de Sangano in
festo Sancti Stephani denarios quindecim etc.
80 – 8.L insirum. 9 febbraio 1356 stipulato in Sangano nella casa dell'Abbate
di S. Solutore Maggiore di Torino, col quale Polletto Buffetti avesse arrogato
in figlio Micoletto di Piosasco, con avere il detto Abbate al detto legittimo
atto interposto l’autorità sua, e di detto Monastero di S. Solutore
Maggiore di Torino ad usum Sangani, confessando d'aver avuto omne saum jus
quod eo tempore petere posset dictum Monnsterium.
81 - 9.Più li instrumenti 20 aprile 1351, 4 gennajo,
81 - 8 febbraio, 20 e 28 detto febbr., 12 marzo 1356, nei quali tutti si ritrovasse
la qualificazione di Monastero di S. Solutore di Torino, ed il titolo della
Chiesa di Santa Maria di Sangano.
82 – 10.L'atto pubblico delli io gennajo 1361, col quale li uomini di
Sangano congregati nella Chiesa di Santa Maria di Sangano fecero l’atto
di fedeltà all'Abbate Hurietto di Rivalta Abbate di S. Solutore Maggiore
di Torino come principale loro Signore.
83 – 11.Li corisegna'menti delli 26, 3o, e 3i xbre 1375 e delli 2, 6,
13 gennaio, 1, 16, 17 marzo, 20 aprile, 2, 4 22 maggio 1367, nei quali li
vari particolari confessarono essere uomini buoni e legali del Monastero di
S. Solutore Maggiore di Torino, e di tenere dalla Chiesa di Santa Maria di
Sangano li beni ivi descritti.
84 – 12.Finalmente produsse lo stesso e medesimo instrumento d’investitura
delli 20 maggio 1758 rog. Coppa dal signor Abbate Gonetti presentato, quale
accettò negli utili, ed osservò, che nell’istrumento,
che è la base dell'investitura cioè in quella di procura in
data delli 15 maggio 1758 rogato Perro in Casale nel palazzo Vescovile, inserto
nel detto instrumento d'investitura dal signor Abbate presentato, Monsignor
Ignazio Della-Chiesa si è sottoscritto come segue ivi: Ignazio Vescovo
di Casale, ed Abbate di e Solutore di Torino.
85 - Soggiunse quindi il sig. Avv. Riccardi sperare, che in forza di tale
produzione fattasi per parte del signor Abbate Gonetti il medesimo non volesse
persistere, che la qualificazione di Abbazia dei Ss. Solutore, Avventore ed
Ottavio di Torino fosse erronea, nè attribuirla ad errore del Segretaro
redattore del tiletto.
86 - Disse inoltre a tale riguardo, che la denominazione di Monastero, o Abazia
de' S. Solutore, Avventore, ed Ottavio detta di Sangano contenuta nell’instrum.
d'investitura del 20 maggio 1758, come pure nel tiIetto ed instrum. 20 xbre
1800 rog. Soffietti, ed anche nelle Bolle Pontificie del 1819, non cangiasse
il fatto, e l’identità dell'Abbazia de' Ss. Solutore, Avventore
ed Ottavio di Torino, ed altro non provasse, se non che, essendo il Monastero
de' Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio di Torino Signore, e Conte di Sangano,
li fu data la qualifica di Sangano nella stessa maniera, che li Feudatari
portassero, e ritenessero in oggi il nome del feudo per escludere, che la
Chiesa Parrocchiale di Sangano non fosse la Chiesa Abbaziale di cui si tratta,
citò ancora il Ferrerò nella vita de' Ss. Solutore, Avventore,
ed Ottavio stampato in Torino nel 1693 presso li Boetti pag. 108, ivi:
Premeva all'Abbate di S. Solutore Vincenzo Parpaglia, che si edificasse in
Torino un'altra Chiesa sotto il titolo de' Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio,
dolendogli forte, che la sua Badia fosse senza Chiesa; ed il medesimo autore
rapportò la Bolla di Pio Quinto delli 8 Iuglio 1570, colla quale smembrando
in perpetuo dalla detta Abbazia le entrate che aveva in Torino, e nel territorio
di Settimo, Druento, e Pianezza, le donò a' PP. Gesuiti, obbligandoli
a fabbricare a' Ss. Martiri la Chiesa.
87 - E perchè la Parrocchia di Sangano da tempo immemorabile eccedente
li cento anni fosse sempre stata data al Concorso, come avesse interpellato
il signor Abbate, che erasi opposto a rispondere, come tale interpellanza
contraria alle sue allegazioni, al fine di evitare un inutile incidente, la
medesima ridusse a notorio, colla riserva di darne la prova in caso di negativa.
88 - Continuò quindi a dire, che colle suddette produzioni si fosse
dimostrato, che la Chiesa Parrocchiale di Sangano mai era stata, ed era la
Chiesa Abbaziale del Monastero, ed Abbazia de' Ss. Solutore, Avventore ed
Ottavio di Torino detta di Sangano, e che li suddetti Ss. Martiri non erano
li titolari di detta Chiesa, la quale avesse il titolo di Santa Maria di Sangano;
che il Monastero, ed Abbazia dati in commenda al signor Abbate Gonetti fosse
questo stesso, che aveva la sua Chiesa Abbaziale nelle vicinanze di Torino,
e fondi dell'Abbazia medesima in seguito alla Bolla di Pio Quinto delli 8
luglio 1570, si fosse edificata in Torino sotto lo stesso titolo de' Ss. Martiri
Solutore, Avventore, ed Ottavio; che sicuramente nell' ordine giudiziario
incumbesse al signor Abbate attore il dare la prova contraria, ma ciò
si fosse eseguito da esso sig. Avvocato Riccardi non già per addossarsi
un peso, che non era a suo carico, ma soltanto per dissipare, e distruggere
quelle impressioni, che potessero fare le allegazioni di fatto di una persona
così autorevole, quale è il signor Abbate Gonetti, il quale
nella moltiplicità delle sue occupazioni forse non ebbe il tempo di
rivolgere le copiose carte esistenti negli archivi dell' Economato generale
concernenti la detta Abbazia,
89 - Per la qual cosa nuovamente negò esso sig. Avv. Riccardi, che
la Chiesa Parrocchiale di Sangano fosse la Chiesa Abbaziale del Monastero,
ed Abbazia de' Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio, negò, che li detti
Ss. Martiri fossero li titolari di detta Chiesa, e che al suddetto Monastero
ed Abbazia appartenesse più verun dritto nè sulla Chiesa suddetta,
nè sui beni, castello, fondi, ed effetti di Sangano, poiché
tutti li dritti feudali, che potessero competere al detto Monastero ed Abbazia
fossero stati aboliti, e dell’editto del 1797 tutti li dritti d'enfiteusi,
decima, ed altri simili dritti sono stati transatti tra l’Economato
Generale, e la Comunità di Sangano con instrumento, del 1796 rogato
Montanara,
90 - E tutti li beni castello, ed effetti, e dritti reali, go che il suddetto
Monastero possedeva in Sangano, fossero stati alienati dalle Finanze coll'instrument
20 xbre 1800, sì e come erano stati dai precedenti possessori, e dalle
Finanze posseduti.
91 - E giacché il signor Abbate nell' ultima sua comparsa avrebbe riconosciuto,
che il di lui contraddittorio non era sufficiente per accertare quali fossero
li dritti reali annessi ed inerenti alli beni e castello dì Sangano
dalle Finanze alienati, si manifestassero inutili le questioni preventive,
che cercasse di eccitare il signor Abbate contro l’acquisitore de detti
beni, e castello, ora immaginando possibili future molestie, alle quali si
opponesse la perfetta concordia, ed armonia pel trascorso di 18 anni compiti,
cioè sino all’epoca che detto Monastero ed Abbazia erano stati
dati in commenda, ora distinguendo tra dritti abbaziali, e non abbaziali:
poiché si trattasse di dritti, e pesi inerenti ai beni, e castello,
faceva pure riflettere, che in nessuna maniera si agiva di dritti abbaziali.
92 - Soggiunse che quando esso signor Avvocato, Riccardi in seguito a pubblico
tiletto si era accostato all'acquisto dei beni, ed effetti di cui nell'instrumento
rogato Soffietti, non esisteva più alcuna Abbazia in Piemonte, e nessun'Abbazia
aveva dritto di postliminio in pregiudicio di un terzo: laonde esso signor
Avvocato non avesse niente che fare, né alcun conto a rendere al Monastero,
ed Abbazia de' Santi Solutore, Avventore, ed Ottavio di Torino, alcune volte
anche detta di Sangano, e nessuno avesse giusto dritto d'imporgli maggiori
pesi di quelli specificati nell'instrumento.
93 - Che pretendesse il sig. Abbate esserle facoltativo di fare qualche novità
come gli piaceva, ed aveva praticato nell'apertura fattasi di suo disegno
ed ordine nelle mura della chiesa parrocchiale, la di cui manutenzione a carico
d’esso sig. Avvocato Riccardi; essere tale novità di fatto un'inquietudine,
e turbamento del tranquillo possesso, in cui era lo stesso signor Avvocato.
94 - Pretendeva inoltre il signor Abbate, che esso sig. Avvocato Riccardi
dovesse riconoscerlo per Signore diretto, e render conti, essere questo nuovo
peso un’altra inquietudine, e turbamento del tranquillo possesso, implorò
perciò lutti li dritti si politici che civili per esser lasciato in
pace a nome del citato trattato.
95 - Ripetè quindi le già prese conclusioni e di cui alli numeri,
2, e 3, e le fatte opposizioni di mancamento di ragione, ed azione, avendo
aggiunto la conclusione riportata al nuni. 6.
Ord. 15 giug. 1821
96 - Ordinanza, con cui si è prefisso al signor Avvocato Riccardi un
termine per presentare le scritture enunciate nell’ultima sua comparsa,
in difetto si assegnò la causa a sentenza, previe conclusioni del sig.
Avvocato Generale.
Comp. 5 lugl. 1821
97 - Il sig. Avvocato Riccardi osservò, che stante gli ostacoli frapposti
alla spedizione degli estratti delle carte esistenti negl’archivi dell'Economato
Generale di cui menzione è fatta nella sua comparsa 17 scorso marzo,
avea dovuto provvedersi presso la Segreteria di Stato, dalla quale con lettera
4 corrente si era dato ordine di somministrargli gli estratti de'quali si
tratta, onde potersene valere in questo giudicio, come ne risultasse dal certificato
del signor Abbate Palazzi dello stesso giorno, autentico Ferrerò, che
presentò.
98 - Allo stato del che essergli stato impossibile d'avere copia delle suddette
carte, e chiese per tal fine un nuovo termine, salvo il sig. Abbate Gonetti
usando quella buona fede che le sarà propria, avesse voluto admettere
l’esistenza de titoli enunciati nella succitata comparsa dal numero
4 num. al mum. 12, e che essi fossero concepiti ne' termini stessi rapportati
a luogo in detta comparsa, come lo interpellò a dichiarare, a pena
di pronuncia.
99 - Vista la detta risposta, ed avuta la restituzione delle scritture prodotte
nella succitata comparsa, non che in quella 29 preceduto gennaio, si riservò
di meglio ove d'uopo instare, e conchiudere, e deliberare, opponendo essere
luogo allo stato delle cose all'assegnazione della causa a sentenza.
Comp. 11 lugl. 1821
100 - Il signor Avvocato Riccardi in aggiunta alla precedente comparsa, senza
punto declinare dall'instanza fatta nell’ultima di esse ad oggetto di
porre in più chiara luce i veri punti di contestazione Osservò
essere due gli oggetti;
101 - Il primo, cioè, la già limitata avversaria dimanda è
ristretta alla sola declaratoria juris sul preteso dritto di obbligare esso
sig. Avvocato Riccardi a far fede in avvenire dell'eseguimento de pesi statigli
ingiunti coll’instrumento d'acquisto del castello, e beni di Sangano.
102 - II secondo, l’apertura dal sig. Abbate fattasi nella Chiesa per
dar accesso all'attigua Cappella novellamente costrutta, d’onde ne potesse
derivare ad esso signor Avvocato Riccardi il danno di essere tenuto a maggiori
pesi per ulteriori riparazioni di quanto se gli fosse imposto nel mentovato
instrum. d'acquisto.
103 - Quanto al primo punto persistette nella già fatta opposizione
di mancamento di ragione ed azione per parte del signor Abbate nell’accennata
domanda, mentre, per qualsivoglia titolo, ch'egli vi pretendesse, e che sarebbe
maggiormente escluso da' titoli, de' quali si era chiesta la comunicazione,
non avrebbe mai potuto obbligare l’Acquisitore de beni a sottoporsi
ad una ricognizione, e così ad un peso che non gli fosse stato ingiunto
dall'instrumento.
104 - Quanto poi al secondo, interpellò il signor Abbate se volesse
contendere essersi dai medesimo atta praticare una recente apertura, ossia
porta dante adito ad una Cappella stata novellamente costrutta, e ciò
a pena di pronuncia.
105 - Premessa risposta affermativa a quest'interpellanza disse, che le maggiori
riparazioni, alle quali potesse dar luogo, e la Cappella aggiuntavi alla Chiesa,
ovvero la praticatasi porta, non dovessero essere a carico dell' acquisitore
de' beni, il quale si fosse sottoposto a quei soli pesi, che allora erano,
a carico dell'Abbazia, nè potessero per fatto posteriore di chicchessia
farsi più onerosi.
106 - Chiese quindi, e conchiuse assolversi dalla dimanda del signor Abbate
e riguardo alla praticata novità, benché li competesse il dritto
di far ridurre la medesima in pristino, tuttavia senza entrare per ora nella
disamina, se a questi spettasse ogni dritto annesso a' beni da lui acquistati
sulla Chiesa medesima , si limitò unicamente a conchiudere per allora
dichiararsi tenuto il sig. Abbate a serbar indenne, ed illeso esso sig. Avvocato
Riccardi per quelle riparazioni, alle quali potesse in avvenire dar luogo
all’apertura suddetta, come resta riferto al num. 7, e ciò senza
pregiudicio di maggiori dritti che potessero competere al medesimo sulla Chiesa
predetta.
Comp. 24 lug. 1821
107 - Il signor Abbate Gonetti oppose ostare alle due comparse sora riferte
il disposto della precedente ordinanza 15 scorso giugno.
108 - E senza pregiudicio di detta opposizione, disse essere contraria al
disposto della Regia Legge l'interterpellanza sul contenuto ne' pubblici documenti,
la di cui produzione fosse a peso di chi ne volesse far uso, essendo impossibile
d'altronde, che si potesse admettere il contenuto de' termini, di cui nei
documenti citati dal num. 4 mini. 12 della comparsa 17 marzo, la di cui regolarità
, ed anche la sua autenticità non ne poteva lasciare sicura traccia
nella memoria anche di chi possa una volta aver presa lettura, quale nemmeno
si potesse admettere d'averla avuta.
109 - Riguardo all' interpellanza, di cui nel secondo punto dell'ultima di
dette comparse, disse, non aver fatto praticare, ma soltanto permessa che
si praticasse nella Chiesa di Sangano 1' apertura avversariamente indicata,
per adito alla Cappella nuovamente costrutta a richiesta, e spese de' fedeli
oblatori di detto Luogo, e ciò per corrispondere alla pietà
di questi.
110 - Del resto non aver difficoltà senza tratto di conseguenza che
si dichiarasse, che le riparazioni di detta Cappella, e porta non potessero
in alcun tempo ricadere a spese dell'Avversante.
111 - Persistette perciò nelle già prese conclusioni, e perchè
gli venisse ad effetto mandata l'ordinanza 15 scorso giugno colle spese.
112 - Il sig. Avvocato Riccardi osservò, che il signor Abbate Gonetti
non avrebbe dovuto dissimulare l’esistenza negli archivi del Regio Economato
degli atti enunciati nella comparsa 17 marzo, per cui avrebbe dovuto rispondere
all'interpellanza precedentemente dedottagli.
113 - A scanso però d'ogni questione presentò l’estratto
riferto al num. 130 autentico Gardois degli atti citati nella suddetta comparsa,
da' quali risultasse la verità di quanto si era allegato in essa.
114 - Interpellò detto sig. Abbate Gonetti se volesse, o non contestare
il certificato sovra menzionato, e chiese in caso di contestazione mandarsi
procedere alla collazione di detti estratti cogli atti esistenti negli archivi
suddetti.
Comp.27 7bre 1821
115 - Il sig. Avvocato Riccardi accettò ogni pronuncia corsa al sig.
Abbate Gonetti per non avere risposto alle precedenti interpellanze, col che
restassero giustificati li fatti in essa dedotti, e provata l’autenticità
de' transunti dei titoli in causa prodotti.
116 - Disse essere insufficiente all'oggetto che si era proposto la dichiarazione
fattasi dal sig. Abbate Gonetti, che quanto a lui non avesse difficoltà,
senza tratto di conseguenza che si dichiarasse, eh le reparazioni della Cappella
e porte formatesi non potessero in verun tempo ricadere a spese desso sig.
Avvocato Riccardi, mentre con questa dichiarazione non assumesse il sig. Abbate
in se stesso il peso di tenerlo illeso, ed indenne dalle spese, che potessero
essere cagionate per tali novità, e tenderebbe nullameno, che ad obbligarlo
ad assumere qualità d'attore contro terzi per le riparazioni predette.
117 - Non ignorare certamente il sig. Abbate Gonetti, che per parte d'esso
signor Avvocato Riccardi erasi divenuto alla determinazione di permettere
l’apertura della porta, ed adito alla Cappella, a condizione che i principali
registranti di Sangano si obbligassero alle riparazioni che sarebbero state
di tempo in tempo richieste, ed a sostenere le spese per tutti i danni, che
ne fossero cagionati, che i particolari predetti vi avevano aderito, ed erasi
inteso di ridurre le convenzioni in pubblico instrumento.
118 - Che di poi esso signor Avvocato Riccardi avesse fatto noto quest’accordo
al sig. Abbate Gonetti, e che nel mentre, prima che venisse ultimata la convenzione
coli'instrumento, e senza partecipazione di esso signor Avvocato Riccardi,
il signor Abbate avesse acconsentito che si praticasse, e fatto praticare,
concorrendo anche nelle spese delle novità succennate.
119 - Sulla verità di questi fatti interpellò il sig. Abbate
a pena di pronuncia, e premessa risposta affermativa, osservò esser
manifesto che il signor Abbate dovesse tener illeso, ed indenne esso sig.
Avvocato Riccardi, il quale mentre per tutto il passato tempo, e finche si
era serbato tranquillo possessore di tutti i suoi dritti, non aveva mancato
di esercitare atti di somma liberalità verso la Chiesa di Sangano con
doni di egregie supellettili, e colle riparazioni costantemente fatte alla
cinta, e Chiesa, non dovesse assumere un maggior peso di quello che se li
fosse imposto ne' titoli.
Comp.20 8bre 1821
120 - II signor Abbate Gonetti disse non poter admertere il contenuto negli
estratti presentati dal sig. Avvocato Riccardi, ed oppose a termini della
Regia Legge essere ammessibili le avversarie interpellanze attorno a' pubblici
documenti.
121 - E quanto all'apertura della porta, disse aver bastantemente risposto
alle interpellanze dedotte in comparsa 24 luglio, ed oppose perciò
all'ammissione di nuova interpellanza a tal riguardo, come altresì
d'irrilevanza assoluta a tutti li fatti nuovamente dedotti nella comparsa
28 7bre che contestò, riferendosi unicamente al già risposto,
e conchiuso nelle precedenti comparizioni
Comp. 15 9bre 1821
122 - Il signor Avvocato Riccardi, dacché non si fosse voluto dal sig.
Abbate Gonetti ammettere il contenuto degli estratti prodotti, instò
mandarsi li medesimi collazionare cogli originali da cui erano stati desunti.
123 - Quanto alle altre interpellanze dedotte nella comparsa 28 7bre disse
essere erroneo, che colle risposte date dallo stesso signor Abbate dipendentemente
alla comparsa 24 luglio si fosse sufficientemente risposto, mentre i fatti
sostenuti nella successiva delli 28 7bre fossero maggiormente estensivi, onde
non potesse a meno che di rispondervi come chiese ordinarsi, e persistette
nel resto nelle precedenti instanze, e conclusioni.
Ord. 10 xbre 1821
124 - Con cui sulla dichiarazione del sig. Causidico Demichelis di non voler
rispondere alla comparsa del sig. Causidico Pateri, si assegnò la causa
a sentenza con formazione di sommario da compilarsi dal primo.
PARTE TERZA.
Stato delle produzioni fattesi rispettivamente, poste per
ordine di data.
1675 22 Ottobre.
Prod. Dal sig. Avv. Riccardi in in compar. 29 gennaio 1821
125 - Sovrane Patenti della Duchessa Maria Gioanna 25 Battista , tutrice di
Vittorio Amedeo, in seguito a supplica di Monsignor Ripa , il quale si qualificò
Abbate di S Solutore, Signore di Sangano, del Colle di S. Gioanni, e Consignore
del Villar di Basse del tenor seguente ;
Veduta nelle udienze nostre l'alligata supplica, il suo tenor
considerato, per le presenti di nostra certa scienza e col parere del nostro
Consiglio, mandiamo ed ordiniamo alli Podestà dei luoghi di Sangano,
Colle S. Gioanni, e Villar di Basse, presenti e sue censori, ed ai loro Luogotenenti,
di procedere contro la Comunità, particolari debitori, e delinquenti
supplicati, ad ogni atto di giustizia in qualsivoglia luogo degli Stati di
dett'A. R., al cui effetto gliene concediamo 1'opportuno territorio; comandiamo
pertanto a tutti i nostri Magistrati, Ministri, Ufficiali, ed a chiunque altro
apparterrà di così osservare, e far inviolabilmente osservare,
dichiarando nullo tutto ciò che venisse a seguire in contrario, che
le presenti non saranno sottoposte ad alcuna subannalità, ma alla copia
stampata dallo stampatore Sinibaldo si dovrà prestare tanta fede quanto
allo stesso originale, Dat, in Torino ec
1730 16 Settembre
Prod. Ut sup.
126 - Bandi campestri approvati di questo Supremo Magistrato nel tiletto di
ripubblicazione, che precede i quali, il sig. Abbate Della-Chiesa provvisto
della medesima Abbazia, si qualificò Abbate, e perpetuo Commendatario
dell'insigne Abbazia de' Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio di Torino, Conte
di Sangano, de' signori Consignori del Colle di S Gioanni e Signore del Villar
di Basse, e susseguiti detti Bandi dalla declaratoria del Magistrato delli
16 settembre 1730, così concepita:
IL SENATO DI S. M.
Ad ognuno sia manifesto, che Noi vista l’allegata supplica
sportaci per parte del sig. Abbate, e perpetro Commendatario dell'Abbazia
di Sangano, Carlo Francesco Boggio, con li narrati Bandi compestri, dal medesimo
formati, perchè siano osservati in detto luogo di Sangano, ed in quello
del Colle S. Gioanni e loro rispettivi territori ec.
1758 20 Maggio.
Prod. Dal sig. cav. Abb. Gonettiin conp. 8 febbr. 1821
127 - Investitura concessa da Monsignor Vescovo di Casale Ignazio Della-Chiesa
di Roddi come Abbate, e perpetuo Commendatario del Monastero, ed Abbazia dei
Santi Solutore, Avventore, ed Ottavio, detta di Sangano, in favore del signor
Conte Ignazio Mistrot di Villar S. Marco.
In detto atto si narra;
Che il Monastero ed Abbazia de' Ss, Solutore, Avventore, ed Ottavio, detta
di Sangano, di Regio Patronato, possedesse una porzione del feudo, e giurisdizione
del luogo di Villar di Basse come pure dipendentemente da questa, e dall'Abbazia
medesima la ragion di percevere li canoni, laudemj, terze vendite, successioni,
accasamento, ed altri dritti signorili per case, e beni semoventi dal diretto
di lei dominio, situati nel detto luogo, e risultanti dai diversi antichi
consegnamenti fatti dai rispettivi possessori, ed in ultimo luogo negli anni
1665, 1666, e 1667.
Che il Monsignor Vescovo di Roddi, come presentaneo Abbate, perpetuo Commendatario,
e possessore di dett'Abbazia, abbia incontrate gravi difficoltà nel
riscuotere li diritti dovutigli per li sovra detti beni e case semoventi dalla
detta porzione di feudo ed Abbazia per causa di non essere stati frequentemente
rinnovati li consegnamenti, anzi in poco meno di un secolo tralasciati, ed
in questo frattempo abbiano i beni suddetti, ed in buona parte mutata faccia,coerenze,
e possessori, e dopo d'aver promosse diverse liti non meno contro li tenimentari
de'suddetti beni, che contro la Comunità stessa di quel luogo, abbia
dovuto sospenderne la prosecuzione di dette cause, massime della prova dell'identità
dei suddetti beni, la quale richiedeva in ogni caso gravissime spese eccedenti
le sue Forze; e per altra parte avendo voluto andar al riparo dei maggiori
pregiudizi della Mensa sua abbaziale, ed assicurare a questa nelle narrate
circostanze un conveniente, e proporzionato vantaggio, abbia fatte diligenze
per ritrovar chi volesse attendere all'acquisto di detta porzione di feudo,
giurisdizione, e dritto a questa, ed a dett'Abbazia annessi, e quindi più
proposizioni dai concorrenti sianle state fatte, ed accettata ne abbia quella
che gli fu fatta dal sig. Conte Mistrot di Villar S. Marco, come più
proficua e vantaggiosa alla Mensa abbaziale, cioè aver esso proposto
venire investito dal detto signor Abbate e suoi signori successori in detta
Abbazia della porzione di giurisdizione, che ha sovra il territorio e luogo
di Villar di Basse con tutti li dritti e prerogative, bandi campestri, pesca,
fitti minuti, canoni, laudemj, terze vendite, emolumenti, pene, multe, confische,
caducità, e devoluzioni che occorreranno, delle quali l'Abbazia non
ne abbia sinora esperiti e non sieno stati ceduti negli affittamenti precedenti,
e generalmente qualsivoglia altro diritto spettante a dett'Abbazia , compresa
ogni ragione di vindicazione, reintegrazione, e riscatto, e quanto alle devoluzioni,
e caducità che possono essere occorse, e potessero occorrere, o che
dal detto sig. Conte proponente, o di lui successori vengano a rivendicarsi,
che il medesimo o li predetti ne debba, o debbano di tempo in tempo come sovra
venir investiti dal detto signor Abbate o successori, senza pagamento di alcun
laudemio col solo aumento del canone infrascritto colla sola obbligazione
di prenderne investitura ogni volta verrà un nuovo sig. Abbate provvisto
di dett'Abbazia e di riunirle, e tenerle come riunite al feudo, e di non poterle
distrarre, salvo fossero cose solite darsi in enfiteusi, nel quale caso, nella
qualità di Vassallo, sia lecito al sig. proponente di reinvestirne:
intendendosi tutto quanto sovra corrispettivo all' annuo canone infra espresso,
con insomma ogni altra cosa dalla suddetta giurisdizione dipendente, ed alla
medesima annessa , mediante gl'infrascritti capi:
Primo. Venir detto sig. Conte proponente investito di detta giurisdizione,
ossia porzione d'essa nel luogo suddetto di Villar di Basse in feudo retto,
e proprio per lui e li suoi discendenti maschi secondo l’ordine di vera
primogenitura discendentale mascolina agnatoria.
2 - Decedendo detto sig. Conte senza figliuoli maschi, con lasciare solo dopo
di se femmine, s'intenda chiamata la figlia primogenita d'esso sig. Proponente,
ed in difetto d'essa il primogenito mascolino della medesima, e successivamente
tutti li maschi discendenti dalla medesima per linea mascolina, servato pure
l'ordine di primogenitura come sovra.
3 - Venendo detto sig Conte proponente a decedere senza prole nè mascolina,
nè femminina, possa disporne per una volta tanto non solo per ultima
volontà , ma eziandio per qualsivoglia contratto tra vivi da non aver
effetto però se non se dopo il di lui decesso, in favore di chi stimerà,
con la successione del nominato di maschi in maschio, servato pure l’ordine
di vera primogenitura discendentale come sovra.
4 - Decedendo detto sig. Proponente senza prole, e non disponendo di detta
giurisdizione, la medesima si devolva alla Mensa abbaziale suddetta.
5 - Che tutte le spese necessarie farsi per ottenere l’assenso, bolla,
o diploma per tal effetto dalla Curia di Roma, siano per metà tra il
sig. Conte proponente, ed il suddetto sig. Abbate, e quelle altre che saranno
necessarie farsi per l'assenso, e gradimento di S. M., o da chi altro sia
di bisogno, siano a diligenza e spese dell’Abbazia.
6 - Che vengano al sig. Conte proponente rimessi tutti li titoli, atti, consegnamenti
e scritture concernenti la detta giurisdizione, che si ritrovano appresso
l’Abbazia.
7 - Che detta giurisdizione sia al sig. Proponente ceduta con l’istesso
titolo con cui ne resta decorato il signor Abbate cedente.
8 - Che detta investitura sia ai signor Proponente, ed alle linee sovra chiamate
fatta, e concessa senza pagamento di laudemio, introggio, o altro dritto che
dovesse pagarsi a detta Abbazia, ma il tutto gratis e senza costo di spesa
alcuna.
9 - Che il signor Proponente debba obbligarsi, come si obbliga per se, e suoi
successori, pagare alla Mensa abbaziale suddetta il canone di lire 400 annue
di Piemonte ripartitamente a semestri maturati sua vita natural durante, e
quanto ai di lui successori sul feudo la somma di lire 500 annue da principiare
quanto a detto signor Conte sei mesi dopo che avrà ottenuta 1'investitura
di detta giurisdizione, feudo, e redditi, e preso della medesima il possesso,
e per cautela del pagamento offertosi d'ipotecare la somma di lire 10m. monte
di S. Gioanni Battista sovra la, presente Città, fruttante il quattro
per cento della 16 erezione con l'annotazione da farsi alla cedola, ben inteso,
che in caso di riscatto, o diminuzione d'interesse, sia facoltativo di reinvestire
detta somma in altro impiego idoneo e sicuro, chiamato il signor Abbate, o
suoi signori successori pro tempore, e quanto ai successori del detto sig.
Conte avversante di prenderne investitura, saranno tenuti ipotecare li suoi
propri beni per la somma corrispondente all’aumento suddetto delle lire
10000.
Con quale progetto sia il prenominato Monsignor Vescovo, ed Abbate ricorso
a V. M., e supplicatala si degnasse accordarli il Regio assenso, e facoltà
di concedere al detto signor Conte Mistrot l'investitura in conformità
del suddetto progetto: in seguito di che siasi la M. S. degnata per Regie
Patenti 13 luglio 1757 d'accordarli il Regio assenso, e la facoltà
di ridurre in instrumento detto progetto questo eseguire con accordarne la
proposta investitura nelle solite forme, e colle dovute solennità.
In esecuzione delle quali Regie Patenti, sia stato detto progetto sotto la
riserva ancora del beneplacito apostolico ridotto in pubblico instrumento,
stipulatosi li 26 9bre e 6 xbre detto anno alla presenza del signor Avvocato
Generale, rogato Cagnassone , da' quali risulti pure dell'obbligazione di
detto sig. Conte Mistrotti per il pagamento di lire 2500 al detto Monsignor
ed Abbate per una volta tanto subito ottenuta 1’investitura, e preso
della giurisdizione il possesso per tutti li fitti decorsi non pagati, e dovuti
dalli particolari possedenti case e beni enfiteotici al detto Monsignore Vescovo
ed Abbate presentaneo, quali nel termine di mesi sei dopo la pubblicazione
da farsi del manifesto per li consegnamenti, saranno arrendevoli a consegnare,
ed effettivamente consegneranno li loro beni soggetti all'Abbazia, perciò
s'intenderanno questi quitati ed assolti da tutti li pesi, canoni, fitti,
terze vendite, ed altri diritti decorsi e non pagati, e dovuti al detto presentaneo
signor Abbate, riservata a questo la ragione di quelli conseguire da quelli
che si renderanno renitenti e contumaci, e dovranno essere per un tale effetto
compelliti per la via giuridica, e con altri patti in detti instrumenti apposti.
E successivamente siasi dalle rispettive Parti avuto ricorso alla Santa Sede
Apostolica, ed abbiano ottenuta bolla pontificia sotto li 23 febbraio scorso,
per quale la Santità Sua abbia commesso e deputato S. E. il signor
Cardinale Rovere Arcivescovo di prender cognizione sulla verità delle
cose esposte, e constandogli della evidente utilità dell'Abbazia predetta,
il contratto di cui nelli suddetti instrumenti quello approvasse e confermasse.
Presentatasi detta pontificia delegazione alla prefata S.E., e prese da questa
le dovute informazioni, previo Editto lasciato, e pubblicato tanto nella presente
Città, che nel detto luogo di Villar di Basse, contro qualunque pretendente,
in seguito a quale nessuno sia comparso, ed essendosi risultato esser vero
quanto venne narrato a S.S., abbia in autorità di essa confermato ed
approvato il contratto di cui nel sovra detto instrumento 26 9bre 1757, come
per suo decreto e lettere 12 corrente mese.
E finalmente allo stato di quanto sovra altro più non vi rimane che
di accordare al detto sig. Conte Mistrot la per esso proposta investitura,
e siccome non ha egli potuto portarsi alla città di Casale da detto
Monsignor Vescovo ed Abbate, abbia questo per un tal fine data autorità
e nominato per suo Procuratore il sig. Abbate di Chessrì Carlo Giacinto
Baglione con atto 15 corrente mese, rogato Negro, e volendosi che di tal'investitura
ne risulti per pubblico instrumento.
Quindi è, che alla presenza del prenominato sig. Abbate Baglioni, come
Procuratore ed autorità avente dal detto Monsignor Vescovo di Casale
Ignazio Della-Chiesa di Roddi, come Abbate e perpetuo Commendatario dell'Abbazia
de' Ss. Solutore, Avventore ed Ottavio, detta di Sangano, per il sovra riferto
ed infra inserto instrumento di procura è comparso e personalmente
constituito il sig. Conte Ignazio Mistrot di Villar S. Marco, il quale ha
chiesto, ed investito della porzione di feudo e giurisdizione di. Villar di
Basse dritti e ragioni annesse, giusta il contratto che ne risulta dalli nauti
riferiti titoli e scritture.
Aderendo detto sig, Abbate Baglioni come procuratore suddetto, ha perciò
in nome ed autorità del prenominato Monsignore Vescovo di Casale, Abbate
e perpetuo Commemdatario dell'Abbazia e Ministero dei Santi Solutore, Avventore,
ed Ottavio detta di Sangano, e per esso e suoi signori Successori in dett’Abbazia,
ed in ogni miglior modo possibile investito detto signor Conte Ignazio Mistrot
della porzione del feudo, e giurisdizione, che dett'Abbazia teneva, e possedeva
sovra il territorio, e luogo di Villar di Basse, con tutti li dritti, prerogative,
bandi campestri, pesca, fitti minuti, canoni, laudemi, terze vendite, emolumenti,
pene, multe e confische, come sì della caducità e devoluzioni
che occorreranno, e delle quali l’Abbazia non ne abbia sin'ora esperito,
e non sieno state cedute negli affinamenti precedenti, e generalmente qualsivoglia
altro diritto spettante a dett'Abbazia, compresa ogni ragione di vindicazione,
reintegrazione, o riscatto, e quanto alle devoluzioni, e caducità che
possono essere occorse, o potessero occorrere, o che dal detto signor Conte
investito, o di lui successori venissero a rivendicarsi, che il medesimo,
o li predetti ne debba, o debbano di tempo come sovra venir investiti dal
detto Monsignor Vescovo, ed Abbate o suoi successori in dett'Abbazia senza
pagamento di alcun laudemio, col solo aumento del canone infrascritto, e colla
sola obbligazione di prenderne investitura, tanto di detti beni rivendicati,
quanto di detta porzione di giurisdizione, ragioni, redditi, e pertinenze
suddette, ogni qual volta verrà un nuovo signor Abbate provvisto di
detta Abbazia, e di riunire, e tener riuniti detti beni e ragioni al fondo,
e di non distrarle, salvo fossero cose solite darsi in enfiteusi, nel qual
caso, e nella qualità di Vassallo sarà a lui, e suoi suddetti
ed infrascritti lecito di rinvestirne, ed in somma con ogni altra cosa, ragioni
e diritti dalla suddetta giurisdizione di pendente ed alla medesima annessi,
e così ancora col mero e misto impero, titolo signorile, cognizione
delle cause civili criminali, e miste autorità di eleggere i giudici,
fiscali, segretari, campari, ed altri inservienti alla giustizia, e quanto
sovra a prorata di giurisdizione, usi, e come a dett'Abbazia spetta, ed appartiene,
e quanto a dette pene, e multe da gioirsi secondo il disposto dalle Regie
Costituzioni, e come gioir ne poteva dett'Abbazia, ed il tutto però
in feudo retto, e proprio per lui, e suoi discendenti maschi, secondo l'ordine
di vera primogenitura discendentale mascolina agnatizia, ed in mancanza di
maschi per la di lui figlia primogenita, ed in difetto d'essa pel di lei primogenito,
e suoi discendenti maschi di primogenito in primogenito, e mancando detto
signor Conte senza prole mascolina e femminina, che possa per una volta tanto
disporne di detta porzione di giurisdizione, ragioni, e diritti come sovra
annessi per ultima volontà, e per qualsivoglia contratto tra vivi a
favore di chi stimerà con la successione del nominato di maschio in
maschio, con l’ordine suddetto di primogenitura discendentale, e nel
resto in tutto, e per tutto secondo li patti condizioni, ed obbligazioni,
dei quali nelli per avanti riferiti titoli e scritture, ed in conformità
di queste s'intenderà conceduta la presente investitura, come così
detto sig. Abbate Buglioni nella premessa qualità di Procuratore le
dà, e concede, servata, e riservata sempre a S.M. la superiorità,
fedeltà, ed alto dominio a se, ed a' Reali successori dovutogli, ed
in segno di vera e reale investitura, se gli è a detto signor Conte
Mistrot per esso signor Abbate Buglioni quivi rimessa la spada nuda in mano,
e fattone il solito abbracciamento, ha il medesimo sig. Conte promesso, e
promette per se, e suoi suddetti pagare alla Mensa Abbaziale predetta il canone
di lire quattrocento annue di Piemonte ripartitamente, ed a semestri maturati
sua vita natural durante, e quanto ai di lui signori Successori predetti nel
detto feudo lire cinquecento annue simili, e nel modo, e tempi suddetti, da
principiare quanto a detto sig. Conte mesi sei dopo il presente instrumento
d'investitura, e successivo possesso avutone di detta giurisdizione, obbligando,
ed ipotecando di bel nuovo per un tal effetto il capitale di lire dieci mille
sovra i monti di San Gio. Battista della presente Città, fruttanti
il quattro per cento della 16a erezione, e risultanti da cedola delli ventiquattro
gennaio mille settecento quarantatre sottoscritta Boasso, e coll’annotazione
già a tergo della medesima fatta, con la facoltà però
dell'esazione di detto capitale, e successivo reinvestimento in altro impiego
idoneo, e sicuro, chiamato detto Monsignore Vescovo ed Abbate, o suoi signori
Successori pro tempore, nei casi solamente di riscatto, o diminuzione d'interessi
come nel progetto inserto nel sovraddetto instrumento Cagnassone ventisei
novembre mille settecento cinquantasette, e quanto a suoi successori avanti
di rapportarne l’investitura, saranno tenuti d' ipotecare li propri
beni per la somma corrispondente all'aumento delle lire cento annue da pagarsi
come sovra.
E finalmente detto signor Conte Mistrot per causa di dett'investitura (salva
e riservata sempre a S.R.M. e suoi Reali Successori quella superiorità,
fedeltà, atto, e supremo dominio dovutogli) postosi ginocchione nanti
il prefato signor Abbate Buglioni Procuratore, ed autorità fungente
di detto Monsignore Vescovo Della-Chiesa di Roddi come Abbate, e perpetuo
Commendatario nella predetta Abbazia, e tenendo le mani sovra i Sagrosanti
Evangelli in mani, ed a dilazione di detto signor Abbate Buglioni ha promesso,
e promette tanto esso, che i signori suoi Successori predetti essere, e saranno
buoni, veri nobili, e fedeli vassalli di detto Monsignor Vescovo come Abbate
suddetto e dei suoi signori Successori nell’Abbazia predetta, e che
da questi tengono teneranno, tener vogliono, e devono detta porzione di giurisdizione,
pertinenze, e dipendenze in feudo sotto l’omaggio, e fedeltà
nobile che dissopra, e che mai tratteranno cosa, che sia contro la vita, ed
onore dei medesimi; anzi se per altri si trattasse, e gli venisse a notizia,
subito lo notificheranno, e non potendolo far loro, lo faranno per altri,
e se gli opporranno con tutte le loro forze, come anche daranno il mo-giusto,
e sincero consiglio, quando saranno richiesti da detto Monsignore Vescovo
ed Abbate, ed a detti suoi signori Successori in dett'Abbazia, e non rileveranno
il segreto impostogli senza licenza dei medesimi, come pure di consegnare
detta porzione di giurisdizione, pertinenze, e dipendenze, unitamente a quel
più, che ad essa e per le cause avanti espresse riuniranno, ed il tutto
per particolar denominazione, quantità, e confini in mani di detti
sig. Abbati successori in dett'Abbazia, o dei loro Deputati, sempre che ne
saranno richiesti, prenderne nuova investitura ogni volta verrà dell'Abbazia
provvista di un nuovo signor Abbate, ed in somma di fare ed osservare ciò,
che un vero, buono, fedele, e legale Vassallo deve fare verso un suo sig.
Superiore (salva, e ripetita sempre la riserva di quella superiorità,
fedeltà, e supremo dominio a S.M. e Reali Successori come sovra dovuti);
intervenendo in queste tutte le altre d'esso signor Conte Mistrot investito
debite promesse, obbligo de' suoi beni, e quanto a detto signor Abbate Buglioni
investiente a nome, e come sovra di quelli di dett'Abbazia presenti e futuri,
col costituto possessorio in forma Camerale, rinunzie, ed altre clausole in
ciò necessarie, ed opportune, mandando detto signor Abbate Buglioni
a me Notaio Collegiato di rogarne, e riceverne, come ne ho ricevuto il presente
pubblico instrumento d'investitura.
Sottoscritti Carlo Giacinto Buglioni Procuratore, ed al nome dell’Illustrissimo
e Reverendissimo Monsignore Ignazio Della-Chiesa Vescovo di Casale, nella
qualità di Abbate Commendatario dei Santi Solutore ec. Ignazio Mistrot
di Villar S. Marco Gioanni Rovera testimonio Gio. Battista Rosso testimonio.
Nella sessione Camerale de' 17 maggio 1708 dal sig. Causid. Collegiato Coppa
è stata presentata la minuta investitura, che Monsignore Vescovo di
Casale Ignazio Della-Chiesa di Roddi nella qualità di Abbate, e perpetuo
Commendatario del Monastero, ed Abbazia de' Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio
detta di Sangano intende di dare per mezzo del sig. Abbate di Chesserì
Carlo Giacinto Buglioni Canonico, Tesoriere di questa Metropolitana, e Vicario
Generale di S. Em. Rev. il sig. Cardinale Arciv. Roero di lui Procuratore
al signor Conte Ignazio Mistrotti di Villar S. Marco della porzione del feudo,
e giurisdizione del luogo del Villar di Basse, dritti e sue pertinenze spettanti
all'Abbazia predetta detta di Sangano; ed il Magistrato, atteso che la detta
minuta resta visata dal signor Conte De-Rossi di Tonengo Sostituito Procuratore
Generale di S.M.,e che tanto la medesima, quanto il giuramento da prestarsi
nulla contengono di pregiudiciale alla Sovranità e dritti della M.S.,
ha mandato detta minuta registrarsi, e registrata, restituirsi al detto sig.
Causidico Coppa per sua stipulazione.
Sottoscritto Castiglione.
Procura dell’Illustr.mo, e Rever.mo Monsignore Ignazio Della-Chiesa all’Ill.mo e Rever.mo signor Abbate Carlo Giacinto Buglioni.
127mezzo - Nel nome del Signore così sia, l'anno della
sua Natività mille ottocento cinquantotto, ed al quindici di di maggio
alle ore venti in Casale e nel palazzo Vescovile di questa Città, posto
nel cantone Brignano sotto li suoi notori consorti, ed alla presenza degli
infrascritti signori testimoni cogniti, richiesti, ed idonei:
Ad ognuno sia manifesto, che il Monsignore Vescovo della presente Città
Ignazio Della-Chiesa come Abbate, e perpetuo Commendatario dell'Abbazia de'
Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio di Sangano, e di Regio Patronato, abbia,
previo il Regio assenso, e sotto la riserva del Beneplacito Apostolico, subinfeudato
la giurisdizione, redditi, e pertinenze di Villar di Basse da detta Abbazia
dipendenti in favore del sig. Conte Ignazio Mistrot del Villar di S. Marco
della Città di Torino, ed in essa residente, sotto li patti, condizioni,
ed altre convenzioni, de' quali ne' progetti annessi a Patenti di detto Regio
assenso delli tredici luglio anno scorso, e ridotti in instrumento ventisei
novembre, e sei dicembre mille settecento cinquantasette rogati Cagnassone,
quindi nel ricorso sportosi a S.S. rapportato siasene sotto li ventisette
febbraio ora scorso Bolle Pontificie, co' quali la prefata S.S. abbia commesso
a S. Em. Rev. il signor Cardinale Roero Arcivescovo di Torino, che constandogli
della verità dell'esposto, e così dell'utilità all' Abbazia
con la sovra fatta subinfeudazione per le cause, riserve, condizioni, e corrispettivi
contenuti ne'suddetti due instrumenti Cagnassone ne approvasse il contratto,
ed essendosi da detta S. Em. Rv. come Delegato Appostolico proceduto agli
atti d'informazione ed altri necessario dovuti farsi dipendentemente dalla
confertagli delegazione Pontificia, ed essendogli risultato vero quanto si
è alla S.S. esposto, e così d'utilità alla suddetta Abbazia
il contratto di subinfeudazione nanti riferito, abbia per suo giudiciale decreto
dodeci corrente maggio il medesimo approvato a termini di detta Bolla Pontificia,
allo stato di che tutto, e per compimento del contenuto ne' progetti, e convenzioni,
che come sovra risultava da detti instrumenti rogati Cagnassone, a' quali
vanno uniti detto Regio assenso, ed Appostolico beneplacito, dovendosi devenire
all'investitura pattuita ne' medesimi progetti a favore del detto sig. Conte
Mistrot, ne potendo questi trasferirsi per causa de' suoi incomodi a questa
Città per ricevere dal detto Monsignore Vescovo, ed Abbate la detta
investitura, siasi questo compiaciuto di costituire e nominare in suo Procuratore
il sig. Abbate di Chessrì Carlo Giacinto Buglioni, affine in nome ed
autorità sua conceda la per detto signor Conte chiesta investitura,
con quale risulti ultimato il contratto fra essi stabilito, di qual procura
dovendone risultare per atto pubblico, quindi è che il prefato Monsignore
Vescovo Della-Chiesa come Abbate, e perpetuo Commendatario dell'Abbazia suddetta,
il quale per se, e successori in detta Abbazia, ed in ogni miglior modo di
ragione possibile ha constituito e nominato, constituisce e nomina suo Procuratore
speciale, ed anche generale ove sia spediente, talmente che la specialità
alla generalità non deroghi, nè per lo contrario, detto signor
Abbate Carlo Giacinto Buglioni con ampia, ed autorità assoluta al medesimo
di poter in nome suo, e così richiesto dal detto signor Conte Ignazio
Mistrot di Villar S. Marco, questi investire in subfeudo della giurisdizione
a detta Abbazia spettante del Villar di Basse, suoi dritti, redditi, prerogative,
e pertinenze annesse, il tutto conforme dispongono li sovra narrati Regio
assenso, approvazione Appostolica, convenzioni, e patti, de' quali in detti
due instrumenti rogati Cagnassone, con riceverne dal medesimo signor Conte
per tale subinfeudazione il dovuto giuramento di fedeltà e di omaggio
a detto Monsignore costituente, ed a' suoi successori in detta Abbazia dovuti
a termini di ragione con quelle clausole solite e consuete apporsi in simili
investiture, e salva però sempre la sovranità spettante a S.:
S.R.M., e Reali successori; promettendo detto Monsignore Vescovo ed Abbate
per se, e suoi suddetti d'aver per sempre grata, valida, e ferma, e per ben
fatta l'investitura, che per detto signor suo Procuratore verrà al
detto signor Conte Mistrot concessa a termini, ed in conformità delle
scritture e titoli di sovra riferiti, e così concessa ora per allora
quella ratifica e conferma, come da lui fosse data e concessa, e ne promette
per se, e suoi suddetti l’inviolabile osservanza sott'obbligo de' beni
di dett'Abbazia presenti e futuri col costituto possessorio d’essi,
e con tutte le rinuncie, ed ogni altra clausola necessaria ed opportuna.
Sottoscritti: Ignazio Vescovo di Casale, ed Abbate di S. Solutore di Torino
- P. Gio. Carlo Gastaldi testimonio - Evasio Benedetto Rossaro testimonio
- e Gioanni Battista Berro Notaio.
20 Dicembre 1800.
Prod. Dal sig. Cavaliere Gonetti in comp. 19 9bre 1820
128 - Dichiarazione del cittadino G. Pateri con successiva vendita fatta dalla
Commissione per la vendita dei beni Nazionali di questo Comune a favore del
cittadino Avvocato Collegiato Alessandro Francesco Riccardi.
L'anno nono Repubblicano, ed alli 29 frimaio ( 20 dicembre
1800 ) dopo mezzogiorno in Torino, e nella sala di detta Commissione nanti
me Notaio Nazionale Segretaro della medema, ed alla presenza delli cittadini
Gioanni Morizio Giubelli del Comune d’Asti, e Giulio Castellino di quello
del Mondovì, ambi nel presente dimoranti, testimoni idonei, astanti,
cogniti, ed alle parti meco infra sottoscr.
Ad ognuno sia manifesto, che in seguito al filetto delli 18 vendemmiaio scorso
( 10 8bre 1800 v. s. ) stato debitamente pubblicato, siansi nanti la Commissione
per la vendita dei beni nazionali creata con decreto delli 17 termidoro anno
ottavo relativo alla legge delli 8 stesso mese, deliberati a pubblici incanti
insieme ad altri gli effetti e beni infra descritti, e coerenziati, cioè
al cittadino G. B. Pateri del vivente Filiberto del presente Comune, e residente
, per la persona nominanda all'occasione della stipulaz. del presente instrum.o,
li beni, ed effetti di cui alli lotti 1, 3, 6, infra divisati, ed al cittadino
Gioanni Tommaso Dovis del fu Gioanni Andrea del Comune di Orbassano, e residente,
i beni di cui nel lotto 2.° pure descritti, a favore dei quali si devenne
sotto il 28 scorso vendemmiao ( 20 ottobre 1800 v. s. ) all'opportuno atto
di deliberamento ricevuto da me Segretaro sottoscritto nella somma di lire
108,5.5 in ordine ai beni delli lotti 1, 3, 6 , deliberati al cittadino Pateri,
e nella somma di lire 4600 riguardo a quelli, di cui nel detto lotto 2.°
stati deliberati al cittadino Dovis, e non siasi fatto pendente li fatali
alcun aumento di sesta, o mezza sesta al prezzo, cui furono come sovra deliberati
detti effetti, non ostante la pubblicazione debitamente seguita del summenzionato
tiletto.
Che col medesimo atto siansi pure deliberati li beni descritti al lotto 4
e 5 infra divisati, e di cui in detto tiletto, ed essendosi pendente li fatali
fatto l’aumento di mezza sesta al prezzo, cui furono li medesimi deliberati,
siansi previa pubblicazione di nuovo tiletto, nuovamente esposti agl’incanti,
e quindi deliberati al predetto cittadino G. B. Pateri per la persona nominanda
all'occasione della stipulazione del presente instrumento nella somma di lire
13211 come ultima e migliore offerente, a cui favore perciò si devenne
sotto li 24 scorso brum. ( 5 9bre 1800 v. s, ) all'opportuno atto di deliberam.o
ricevuto da me Segretaro sottoscritto, e presentati detti atti d'incanti e
di delibera inerenti alla Camera Nazionale de'Conti, siano stati approvati
con decreto delli tre corrente frimaio ( 24 9bre 1800 v. s. ) Che abbia quivi,
e nantì cui sovra dichiarato, come dichiara detto cittadino G. B. Pateri
d’aver fatto partito alli summeuzionati, ed infra descritti beni per
conto ed ordine del cittadino Avv. Alessandro Francesco Riccardi qui presente,
ed accettante.
E volendo perciò ridurre detti atti di deliberamenti in instrumento
personalmente costituiti li cittadini Carlo Bertini Commissario del Governo,
Ignazio Bruno Vice-Intendente di questa Provincia, e G. B. Durando uomo di
legge, componenti la Commissione suddetta a nome anche delle Finanze Nazionali,
hanno venduto, e col presente instrumento vendono al cittadino Avv. Collegiato
Alessandro Riccardi del fu Gio. Domenico, del presente Comune, e residente,
persona nominata a termini della riserva, di cui nei succitati atti di deliberamenti
seguiti a favore del cittadino Pateri, ed in ordine hai beni, di cui nel lotto
2, deliberati al cittadino Dovis come cessionario di questi in vigor d’instrum.
del 26 scorso - brumaio ( 17 9bre 1800 v. s. ) rogato Pateri, qui presente
esso cittadino Avv. Riccardi stipulante ed accettante gl’infra descritti
beni ed effetti, sì, e come sono stati dai precedenti possessori, e
vengono dalle Finanze Nazionali posseduti, e nel modo, coi dritti e ragioni,
e pesi descritti nel suddetto tiletto, e nella relazione del Perito Architetto
Giuseppe Antonio Rambaudi delli 14 scorso vendemmiaio ( 16 8bre 1800 ) infra
riferita, ed in tutto e per tutto a termini della suddetta legge 8 termidoro
anno 8, e tal vendita per il prezzo, cui furono come sovra detti beni ed effetti
deliberati di lire 126,326 in tutto, state dal predetto acquisitore cittadino
Avv. Riccardi pagate nella Tesoreria generale, come da quitanza del 24 brumaio
scorso ( 15 9bre 1800 v. s, ), ed altra del 26 detto brumaio ( 16 9bre 1800
v. s. ) sottoscritte Barberis infra originalmente inserte, cioè in
biglietti di credito verso le Finanze nazionali per sette ottavi, e per un
ottavo in pagherò di dette Finanze componenti la narrata somma e prezzo
di detti beni, per il. quale gli fanno li cittadini suddetti componenti la
Commissione finale quitanza, e ne hanno promessa le Parti di quanto sovra
l’inviolabile osservanza.
Segue la descrizione de' beni ed effetti già spettanti all’Abbazia de' Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio di Sangano, posti in esso luogo e territorio, e venduti a termini del sudd.o tiletto e relazione d’estimo
LOTTO PRIMO
Prato, bosco, campo, peschiera, orto , moreria prativa, castello, e fabbrica rustica, siti all'intorno ed attigui a detto castello: fabbrica regione di Pradonio, a cui, come dal catastro del territorio di Sangano, coerenziano a levante il cittadino Ambrogio Chilamberto pel numero di mappa 176, Gioanni Domenico e nipoti Capello pel num. 174, il cittadino Mistrotti pel num. 177, li fratelli Ambrosini ( ora il cittadino Avvocato Collegiato Alessandro Riccardi ) pel num. 190; a mezzogiorno detto citt.o Mistrotti pel suddetto num. 177, la strada pubblica, Bartolommeo Gattini per li nn. 186, 200, Michele Franchino pel num. 188, li fratelli Ambrosini ( ora il cittadino Avvocato Riccardi ) pel suddetto num. 190, Caravello Giovanni ed Onorato per l’orto e fabbrica num. 191, l’Abbazia di Sangano per la casa e siti posseduti dalla Parrocchiale di Sangano, Merlo Gioanni per orto e fabbrica num. 194 e Grosso Giuseppe per la di lui fabbrica laterale all'orto num. 197; a ponente il suddetto Michele Franchini pel num. 187 ed il cittadino Bartolommeo Gattini per gli effetti descritti in mappa alli nn. 186, 189, e 200, la predetta Abbazia per la sovra nominata casa Parrocchiale, ed il suddetto Merlo Gio. per lo stesso num. 194 la strada pubblica, Gio. Padovano per 1'orto num. 195, Armando Gioanni Battista per l'orto n. 196, la Comunità di Sangano pel sito del forno numero 196 172, e Giuseppe Grosso per l'orlo, fabbrica, e prato nn. 197, 198, e la suddetta strada pubblica; ed a mezzanotte il suddetto Padovano per l’orto n. 195, la strada pubblica, il sovra nominato cittadino Bartolommeo Gattino per la fabbrica e giardino n. 199, ed il cittadino Eugenio Sterpone pel num. 180 1/2, e la bealera del Bruino: di giornate 56 tavole 93, che dalla suddetta mappa e catastro risultano descritte alli seguenti numeri, e distinte nelle seguenti qualità:
Numeri relativi alla mappa.
178 - Prato di giornate 25, t. 25.
179 - Bosco di giorn. 2, tav. 45.
180 - Campo di giorn. 17, t. 61, piedi sei.
181 - Peschiera di giornate nulla, tav. 78.
182 - Campo di giorn. 6, tav. 92.
183 - Orto di giornate nulla, tav. 14.
184 - Morerìa prativa di giorn. una, tav. 34.
185 - Casiamenti, aja con castello, e siti all'intorno di giornate 2, tav.
43, piedi 6.
Totale di detti beni come sovra giorn. 56, t. 93.
Nella medesima pezza vi esiste il castello, e la fabbrica
rustica cadenti nella vendita di cui s'agisce, di quali fabbriche se ne rapporta
la seguente descrizione risultatati dall' esame delle carte, e scritture statemi
come avanti comunicate.
La fabbrica del castello contiene li seguenti membri:
Un torrione in cui vi è una stanza al piano terreno, serviente di tribunale,
un camerino laterale, e posto a mezzanotte d'essa stanza, una stanza fuocolare
successiva ad uso di cucina situata sull’angolo tra ponente, e mezzanotte
di detto castello; un salone in seguito tendendo verso levante, avanti il
di cui uscio aperto verso mezzogiorno vi esiste un piccolo ramo di scala esterno,
per mezzo di cui da detto salone si discende nel cottile di detto castello;
due torrioni, uno d'essi meno elevato dell'altro, che supera l'altezza della
fabbrica del castello, nel quale al piano superiore al terreno vi è
la prigione; una stanza successiva a levante di detto salone, con altro torrione
a mezzanotte d'essa, e due altre camere laterali a quest' ultima, una d' esse
posta sull’angolo tra levante, e mezzanotte di detto castello, e l'altra
posta a mezzogiorno della medesima, alla quale sussegue una stanza detta il
granaio, e finalmente una scala fiancheggiata dalla stanza, camerino e cucina
in primo luogo menzionati, per mezzo della quale si ha l'accesso a membri
superiori a parte de'sovra descritti.
Inferiormente ai membri avanti specificali, a riserva della prima camera serviente
di tribunale, e dal camerino ad essa laterale, vi esistono varie crotte, e
la cucina vecchia, ed una scuderia posta sotto la predetta stanza ad uso di
granaio.
A levante del cortile di detto castello vi è un torrione in parte diroccato
e scoperto, risultante dalle muraglie constituenti detto castello, e chiudenti
il cortile del medesimo.
A mezzogiorno di detto cortile vi è altro torrione denominato il campanile
vecchio (colorato in giallo dell'antica
chiesa di S.ta Maria), parimente risultante oltre la muraglia ivi chiudente
il cortile di detto castello da tal parte.
Dal suddetto cortile esistente avanti il sovra descritto castello per mezzo
d'una strada esistente nei siti della stessa Abbazia, sotto la quale vi esiste
un ponte attraversante un fosso denominato la Peschiera circondante a quattro
lati li siti laterali al suddetto castello, si ha 1'accesso alla fabbrica
rustica, che da dette carte riscontrai consistere quattro camere, due al piano
di terra e le altre due superiori, una crotta, una stalla in volta, sei casi
da terra, oltre li fenili, ed altri membri constituenti detta fabbrica rustica,
dal di cui cortile situato avanti esso si ha la comunicazione, ed accesso
al suddetto castello, ed alla contrada pubblica esistente nel luogo di Sangano,
attraversando però un ponte sotto di cui vi esiste la bealera discorrente
in detto luogo di Sangano lateralmente alla predetta contrada.
Oltre la bealera di Bruino, coerente a mezzanotte della sovra descritta pezza,
vi esiste il seguente alteno, a cui dagli avanti coerenziati beni si ha la
comunicazione per mezzo d'un ponte da me osservato esistente al tempo della
mia trasferta sul locale.
Il Castello cinto dal fossato che serve da peschiera
Particolare della Mappa Napoleonica 1812
Archivio di Stato di TORINO Sezioni Riunite
(elaborazione propria)
Numeri di mappa.
190. Alteno nella regione della Braida, a cui, come dal catastro,
coerenziano a levante Franchino Michele per un alteno num - 168, e li fratelli
Ambrosini ( ora il predetto cittadino Avvocato Riccardi ) per l’alteno
num. 169, a mezzogiorno la bealera di Bruino, a ponente la parrocchiale di
Sangano per l’alteno num, 171, ed a mezzanotte il torrente Sangone descritto
in detto cadastro di giornate 17, tavole 69, piedi 6.
Totale di detti beni applicati al primo lotto formante un sol tenimento, in
cui discorre la suddetta bealera di Bruino, di g. 74, t. 52, p. 6.
SECONDO LOTTO
Numero di mappa 312 Campo in Fiarda, al quale, come in esso catastro, sono coerenti a levante, ed a mezzanotte li fratelli Ambrosini ( ora il suddetto Riccardi) per l’alteno, e campo num. 314 e 315, a mezzogiorno Barone Bartolommeo (ora il medesimo Avvocato Riccardi) pel num. 310, ed Antonio Botta num. 311 (or il suddetto Avvocato Riccardi) ed a ponente la bealera comune, ed oltre essa detti fratelli Ambrosini per l’alteno num. 289 regione della Falconetta, ora anche proprio detto Avvocato Riccardi, che è coerente a tutte le parti di questa pezza descritta nella mappa e catastro di giorn. 5, t. 45.
TERZO LOTTO
Numeri di mappa 466, 467. Alteno nella regione di Dorgnano e a cui coerenziano a levante li fratelli Ambrosini (ora il suddetto Avvocato Riccardi) per l’alteno e campo di cui in mappa alli num. 470 472, a mezzo giorno ed a ponente Giacinto Rosseau ( ora il cittadino Gattino ) per l’alteno num. 464, e a mezzanotte detto Roaseau pel suddetto alteno 464 spettante ora al sopra nominato cittadino Gattino; li fratelli Ambrosini ( ora il citt. Riccardi ) per il prato num. 397 nella regione di S. Lorenzo, tramediante la strada; il cittadino Cordona pel prato 398 alli Goretti, e fratelli Ambrosini (ora il ridetto Avvocato Riccardi ) pel canaprile num. 468, come dal catastro di misura, di giornate dieci, tavole 26.
QUARTO LOTTO
Parte del numero di mappa 162. Porzione di bosco ceduo descritto
nella mappa al num. 161 della Valba della Montagna, cioè la parte esistente
dal canto di levante, a cui confinano a levante la Comunità di Sangano
pel bosco detto la Costa degl’indritti indicati nella mappa al num.
169, a mezzogiorno Rosseau Giacinto pel bosco num. 167 nella regione di Prabergeretto,
e Martini Gio. pel bosco n. 165 in essa regione di Prabergeretto, a ponente
l'Abazia di Sangano pel restante bosco num, 161 assegnato al quinto lotto,
col di cui deliberatario dovea l'acquisitore di questo lotto intendersela
per la fissazione della linea di rispettiva finanza da stabilirsi nella maniera
infra specificata, ed a mezzanotte la Comunità di Trana.
Detta pezza di bosco resta indicata al num. 161 A nella figura esistente in
fine di questa relazione, stata da me desunta dalle carte statemi come avanti
comunicate copiate dalla mappa di Sangano, e rileva secondo il calcolo da
me fatto sulla predetta figura alla quantità di giorn. 8, tav. 85,
piedi 6.
La finanza tra il sovra descritto quarto lotto, e l’infra descrivendo
si farà dagli Acquisitori d'essi a loro spese stabilite dalla linea
retta indicata nella predetta figura colle lettere C D, che dalla parte di
mezzogiorno verrà fissata dal punto C serviente di comun limite tra
il bosco dell'Abbazia di cui si agisce, indicata nella mappa ed in detta figura
col numero 161, e li boschi avanti nominati, di cui in detta figura, e mappa
alli num. 164, 165, ed alla parte di mezzanotte verrà stabilita dal
punto D, il quale dovrà essere fissato alla metà precisa della
finanza a mezzanotte di detto bosco num. 161 in coerenza della Comunità
di Trana, di modo che dall'angolo tra levante, e mezzanotte di esso bosco
numero 161 al punto D, e dall'altro angolo tra ponente, e mezzanotte dello
stesso bosco num. 161 al medesimo punto D vi sia uguale distanza misurata
sulla finanza di esso bosco coerente alla predetta Comunità di Trana.
QUINTO LOTTO
Parte del num. 161 restante quantità di detto bosco
num. 161 al Coletto, indicala nella suddetta figura al num. 161 B, a cui coerenziano
a levante il suddetto quarto lotto, a mezzogiorno li fratelli Ambrosini, a
sera il nominato Avvocato Riccardi per li due boschi indicati in detta figura,
e mappa colli seguenti numeri, cioè uno col num. 162 nella regione
di Prabergeretto, e l'altro col num. 164 nella regione delli Castagneretti,
ed il Teologo, e fratello Barone per il bosco num. 163, a ponente la Comunità
di Sangano per il bosco detto degli Aronchi, indicato in detta figura, e nella
mappa al num. 160 della Valba della montagna, ed a mezzanotte le predette
fini di Trana pel bosco della Comunità, qual parte di bosco, secondo
il calcolo da me fatto sulla predetta figura, rileva a giornate 10, tav. 15,
p. 2 quantità totale, a cui rilevano li suddetti quarto e quinto lotto,
constituenti tra ambi la pezza di bosco al Coletto, descritta al num. 161
nella mappa e catastro di Sangano, di giorn. 19, tavole nulla, p. 8.
Per l'accesso, e recesso dalla suddetta pezza bosco al Coletto, stata come
avanti divisa in due lotti, si praticheranno dagli acquisitori d'essi le strade
sinor praticatesi, di modo che se per 1'accesso al quinto lotto non può
aversi la comunicazione senza passare sul quarto lotto, s'intenderà
questo obbligato a somministrare tal passaggio, e viceversa.
SESTO LOTTO
Num. 99. Bosco ceduo nella regione detta della Tagliata di
Barino, a cui, come dal catastro, sono consorti a levante la strada, a mezzogiorno
Tarquino Manfredo per un campo, e prato nella regione delli Riversi della
Maddalena, indicati in detta mappa e valba della montagna alli num. 89, e
89 ½, a ponente le fini di Trana, ed a mezzanotte Antonio
Andruetto pel bosco num. 90, Andruetto Pietro pel campo
num. 91, ed Andruetto Michele pel bosco num. 98, descritti nella mappa suddetta
al num. 99, e nel catastro relativo ad essi di g. 20, t. 64, p 6.
Totale quantità de’ suddetti sei lotti, in cui furono divisi
li predetti beni saettanti all'Abbazia de' Santi Solutore, Avventore ed Ottavio
posti sulla fine di Sangano, e secondo di quanto risulta dal catastro di detto
Comune, di g. 129, tav. 8, p. 8.
Premessa così la descrizione de' suddetti beni, passo ora ad accennare
li pesi inerenti alli medesimi, dei quali fui incaricato di farne specifica
menzione in questa relazione ed a tal riguardo mi sono procurate dall'Ufficio
dell'Amministrazione dei beni nazionali, e dall'Economato generale le opportune
notizie dalle quali mi risultò esser a carico dell'Abbazia suddetta
la provvista, e manutenzione delle suppellettili, vasi sacri, effetti, mobili
e campane della Chiesa Patrocchiale di Sangano, risultanti dagli atti d’erudizione
seguiti nel 1798, e la riparazione, e manutenzione della Chiesa medesima,
del campanile della Chiesa Parrocchiale, e del cimiterio, e ogni altro peso,
e dritto annesso al patronato della suddetta Chiesa, al cui Parroco si sono
sempre pagate II 100 annue pel supplemento di congrua.
Mi risultò pure dalle avute notizie avere sempre detta Abbazia succombuto
alle annuali spese necessarie per la celebrazione della festa dei Santi Solutore,
Avventore ed Ottavio titolari di Sangano, e della predetta Abbazia, li cui
redditi sono inoltre affetti al pagamento delle varie pensioni vitalizie,
di cui sono investite le persone state di tempo in tempo nominate, or però
già in parte resesi defunte; ed al pagamento altresì di II.
100 al Cappellano di Carpice, altre volte dipendente dalla stessa Abbazia
di Sangano; però di detle II. 100 ora più non spetta a detta
Abbazia il pagamento, per essere stato esso peso accollato all'acquisitore
de'beni di Carpice, stati venduti nel 1796 in seguito all’estimo da
me fatto in quel tempo, risultante dalla relazione del 18 aprile 1796. Finalmente
mi risulta, che l'Abbazia ha pure il peso di far cantare ogni anno nella festa
de' predetti Santi Martiri una messa dal Parroco di BaldaSsano nella Cappella
propria dell'Abbazia, situata sulle fini di Baldassano, ove esistono beni
della spettanza della medesima, come risulta dai suddetti atti di riduzione
comunicati dalla predetta Commissione per la vendita de' beni di cui s'agisce.
Nelle fabbriche avanti descritte vi esistono vari vasi vinari, che da' suddetti
atti di riduzione mi risultarono essere dodici botalli di rovere cerchiati
con quattro cerchi di ferro, e sei tine di varie capacità, oltre un
torchio da vino, quali effetti di spettanza di detta Abbazia, attualmente
esistenti in dette fabbriche, e nella stessa quantità od in maggior,
o minor numero, si dichiarano compresi nell’estimo infra riferito, e
siccome essi vasi vinari sono destinati per ritirar le uve, e vino provenienti
dagli alteni avanti descritti perciò si dichiara, che il loro riparto
( o in natura, o in valore ad elezione delle Parti) dovrà farsi fra
li deliberatari del primo, e terzo lotto in proporzione delle rispettive quantità
di fondi altenati attualmente esistenti, onde ciascuno dei lotti abbia una
competente, e proporzionata quantità di detti vasi vinari, cioè
delle tine, e botalli, giacché il torchio si assegna privatamente al
primo lotto a cui, per li prati avanti applicatigli, spetterà pure
la ragione dell'acqua nella quantità, e maniera sin dora goduta, e
praticatesi dalla predetta Abbazia pel semplice loro irrigamento, per quanto
rifletter possa l'interesse delle Finanze nazionali, e colla ragione indistinta
dell’acqua come spettava alla detta Abbazia rispetto all' interesse
di qualunque terzo, di modo che s'intendano riservate soltanto le ragioni,
che possono alle Finanze nazionali competere sul quantitativo d'acqua eccedente
il semplice irrigamento di detti beni, e nel resto resti 1'accompratore investito
delle ragioni dell' Abbazia verso qualunque terzo. Siccome in questa relazione
si sono rapportate le quantità de'campi, prati, alteni, risultanti
dal suddetto cadastro, li quali per altro dal tempo della formazione della
mappa a questa parte possono essere rispettivamente variate, ossia mutate
di faccia, ovvero di coltura, o colla seguita ampliazione dei prati, e diminuzione
dei campi, o viceversa, perciò si dichiara, che le suddette quantità
dovranno solo intendersi rapportate a sola dimostrazione, sia per tale riguardo
quanto anche sul riflesso che la vendita di cui si tratta, deve farsi a corpo
e non a misura, non ostante a qualunque maggiore, o minore quantitativo, che
per qualunque causa possa esservi de'suddetti beni, li quali, avuti gli opportuni,
e convenienti riguardi ad ogni cosa solita considerarsi in simili casi a termini
di perizia, estimo nelle somme rispettivamente rapportate nella seguente ricapitolazione
contenente la rispettiva quantità, ed estimo di detti beni, li quali
in vigor d'instrumento 27 novembre 1799 sono attualmente tenuti in affitto
dal cittadino Camillo Vallino pel corso d'anni tre terminandi al S. Martino
dell'anno 1802, mediante l'annuo fitto di ll 2150 per li soli beni coltivi,
esclusivamente alli boschi, e ripe come risulta dalli capitoli inserti nell'instrumento
9 marzo 1798 rogato Parone, a seconda di quali capitoli, e degli altri patti,
e condizioni dallo stesso instrumento risultanti fu fatto detto affinamento
a favore del sovra nominato cittadino Vallino. Fra gli altri patti in detto
instrumento vi è il seguente, che credette opportuno di rapportare
in questa relazione per farlo specialmente presente agli accorrenti, onde
possano regolar le loro offerte nell'acquisto dei beni di cui s'agisce.
Terzo. Se pendente l'affinamento 1'Ufficio Generale suddetto devenisse alla
vendita di tutti, o in parte de’ beni locati, non potrà l'affittavole
per tale vendita pretendere buonificazione veruna, alla riserva però,
che per li beni venduti continuerà l’affinamento sino al fine
dell'anno, in cui seguirà la vendita, ossia a S. Martino d'esso anno.
Fra li predetti capitoli poi vi è il seguente, che pel motivo suddetto
pur rapportai in questa relazione, onde farlo anche presente, tanto nel caso
che possa considerarsi come semplice patto stipulalo coll’affittavole,
quanto nel caso che possa riguardarsi, e considerarsi anche fra tali pesi
inerenti ai fondi portati dalla legge, ossia decreto della Commissione di
Governo, li quali dalla predetta Commissione per la vendita de' beni nazionali
mi fu come avanti appoggiato l'incarico d'esprimere, lasciando a chi s'aspetta
il giudicare sotto quale de' due aspetti debba considerarsi il suddetto capitolo
concepito ne’seguenti termini.
Quarto. Dovrà l’affittavole lasciar libera al Podesta una camera
nel castello suddetto per tenere il Tribunale, come pure il comodo di far
custodire li prigionieri nella prigione in esso esisterne, la quale s'intende
esclusa dall'affinamento.
Credendo con quanto sinora accennai sufficientemente dichiarata, e spiegata
ogni cosa nel concreto necessario ed opportuno, passo perciò al compimento
dell'incombenza appoggiatami a riferire l’estimo, su cui dovranno esporsi
agl'incanti li predetti beni da vendersi con fatte le loro ragioni, usi, pesi,
pertinenze, servitù sì attive che passive, sì, e come
furono sinora posseduti da detta Abbazia, e colle ragioni altresì a
questa spettanti verso 1'attuale affinavole, delle quali s'intenderanno investiti
li rispettivi deliberatari per la porzione che li medesimi verranno ad acquistare
di detti beni, il di cui estimo risulta dalla seguente ricapitolazione della
rispettiva quantità de' suddetti lotti del loro estimo per gl’incanti.
Lotto 1.
Castello, fabbrica rustica,e beni attigui in un sol tenimento, posti nel luogo,
e territorio di Sangano, nella regione di Pradonio, compreso il torchio da
vino, e compresi altresì le tine, e bottali in proporzione di quantità
come sovra G.te - 74 52 6 - 55ooo
Lotto 2.
Campo , nella regione di Fiarda 5 45 o – 4000
Lotto 3.
Alteno, nella regione di Dorgnano, comprese le tine, e bottali in proporzione.
di quantità come avanti 10 26 o - 9000
Lotto 4.
Parte del bosco nella regione del Colletto dalla parte di levante 8 85 3 –
2250
Lotto 5.
Restante bosco in detta regione dalla parte di ponente 10 15 0 – 2550
Lotto 6.
Bosco, nella, regione della Tagliata di Barino 20 64 6 - 2600
Totale quantità delli suddetti lotti G.te 129 88 8
Ammontare dell'estimo de' medesimi per esporli agl’incanti lire 75400
Che è quanto passo a riferire, presentando contemporaneamente la seguente figura, che li dichiara; dover formare parte della presente dichiarazione.
TENOR D'INSERZIONE.
Giuseppe Barberis Tesoriere Generale:
Confesso aver avuto dal cittadino Avvocato Riccardi la somma di lire. 1o8,515
in biglietti edittali tagliati, ed annullati in sua presenza coll'ottavo in
pagherò.
D'argento da soldi 20 caduna in tante che mi ha pagate per prezzo del castello,
e siti annessi con giornate 105, tav. 42 divise in tre lotti, di cui nel tilelto
del 18 scorso vendemm. già spettanti all'Abbazia de' Ss. Solutore Avventore,
ed Ottavio di Sangano, e poste su quel territorio, stategli deliberate con
atto dei 28 vendemm. dalla Commissione per la vendita de’ beni nazionali
di questo Comune.
E queste per impiegare in servizio del Governo Piemontese, per quali II 108,515
come sovra quito detto Riccardi, e chi spetti, Torino li 24 brumale anno XI
della Repubblica Francese (5 9bre 1800 v. s.).
Barberi Tesoriere Generale:
Confesso aver ricevuto dal cittadino Dovis, ed in di lui
scarico dal cittadino Avv. Riccardi II. 4,6oo in biglietti edittali tagliati,
ed annullati in sua presenza coll’ottavo in pagherò.
D’argento da soldi venti caduna in tante che mi ha pagate pel prezzo
di gior. 5, tav. 45 campo, di cui nel lotto 2.° del tiletto 18 scorso
vendemm., già spettante all'Abbazia de' Ss. Solutore, Avventore, ed
Ottavio di Sangano, e poste in quel territorio, stategli deliberate dalla
Commissione per la vendita di beni nazionali di questo Comune con atto 28
suddetto vendemmiajo.
E queste per impiegare in servizio del Governo Piemontese, per quali II. 4,6oo
quito detto cittadino Dovis. Torino li 24 brumale an. IX ( 15 9bre 1800 v.
s. ).
Giuseppe Barberis Tesoriere Generale:
Confesso aver ricevuto dal cittadino Causidico G. B. Pateri,
ed in suo scarico dall'Avvocato Riccardi ll.'13211 in biglietti tagliati,
ed annullati in sua presenza coli'ottavo in pagherò.
D'argento da soldi 20 caduna in tante che mi ha pagate per prezzo di due pezze
bosco descritte nei tiletti 29 vendemmiajo scaduto, e 16 brumale corrente
nei lotti 4 e 5 già spettante all'Abbazia de' Ss. Solutore, Avventore,
ed Ottavio di Sangano, e poste sulle fini d'esso luogo, stategli deliberate
con atto de' 15 9bre corrente, 24 brumale.
E queste per impiegare in servizio del Governo Piemontese, per quali 11. 132112
quito detto cittadino Pateri, e chi spetti. Torino li 25 brumale anno IX (
16 9bre 1800 v. s, )
25 Maggio 1817
Bolla Pontificia
Prod. Dal sig. cav. Ab. Gonetti in comp. 20 9bre 1820
129 - D’istituzione per parte della Santa Sede, del sig. Cavaliere Abbate
Gonetti, provvisto all'Abbazia di Regia nomina, e Patronato de' Ss. Solutore,
Avventore, ed Ottavio detta di Sangano dell' Ordine di S.Benedetto.
30 Agosto 1821
Prodotto in comp. Dal sig. Avv. Riccardi 17 7bre 1821
Estratto degli Atti citati in comparsa 17 marzo 1820, autentico Gardois ,
ove si certifica
Che con instrumento delli 9 7bre 1331 li fratelli Guillielmino, ed Odetto
Schigliardi di Sangano hanno dato in permuta all' Abbate Ugone di Lucerna,
Abbate del Monastero di S. Solutore Maggiore di Torino, accettante per se,
e suoi successori, e Chiesa di Santa Maria di Sangano una lama di prato nelle
fini di Sangano vicino al prato Domo (Pradonio).
Che da altro instrumento delli 2 gennajo 1331 risulta, che Aymone Alberto
di Sangano, e Gioanetta di lui moglie hanno venduto a Giacobino di Cevina
una pezza terra ad fictum perpetuo dandum, et solvendum omni anno in festo
S. Stephani denarios quindecim Ecclesiae S. Mariae de Sangano, et domino Corniti
Sabaudiae denarium unum.
Che da altro dello stesso giorno risulta, che l'Abbate del Monastero di S.
Solutore Maggiore di Torino, de Lucerna con un bastone in mano ha investito
Giacomo di Cevina di una pezza terra sita sulle fini di Sangano dando profìcto
omni anno in perpetuum de dicta re Ecclesiae S. Mariae de Sangano in festo
S. Stephani denarios quindecim.
Che da lustramento delli 9 febbraio 1356 risulta, avere Polletto Buffetto
di Sangano, ed Agnesina di lui moglie arrogato in figlio alla presenza di
Frate Ugone di Lucerna, Abbate del Monastero di S. Solutore Maggiore di Torino,
Signore del luogo di Sangano, Micolletto figlio del fu Gioanni Freree di Piossasco,
con avere il detto Abbate, consentito al detto atto, e messo in mano un bastone,
investito; il predetto Micolletto dell'eredità de' suddetti quandocumque
eidem pervenerit, confessando di aver avuto dal medesimo omne suum jus quod
eo tempore petere posset dictum Monasterium.
Che negl'instrumenti 20. aprile 1351, 4 gennaio, 8, 20, e per ultimo giorno
di febbraio, e 12 marzo 1356 si trova la qualificazione di Monastero di S.
Solutore Maggiore di Torino, ed il titolo della. Chiesa di Santa Maria di
Sangano.
Che nei consegnamenti fatti sotto li 26, 30 e 31 xbre 1375, e 2 gennaio 1376
vari particolari confessano di tenere dalla Chiesa di Santa Maria di Sangano
li beni descritti.
Che nei consegnamenti delli 6 e 13 gennaio, 1 e 17 marzo, 20 aprile, e cinque
delli 2 maggio 1376 confessano di tenere, velle et consuevisse ab ecclesia
S. Mariae de Sangano, ad usum tertiae venditionis, et successionis, et ad
alia usagia loci Sangano li beni ivi descritti.
Che in tre di detti consegnamenti delli 12 maggio li detti particolari confessano
essere uomini buoni, e legali del Monastero di S. Solutore Maggiore di Torino.
D. L. Cauda Avvocato per L’Illustr. e Rev. sig. Cavaliere D. Emanuele Gonetti Arcidiacono della Metropolitana, ed Abbate de’ Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio di Sangano.
Nallino Sostituito del sig. Caus. Colleg. Gaetano Demichelis per il sig. Cavaliere D. Emanuele Gonetti.
Marengo Professore di Legge pel sig. Avvocato Collegiato Riccardi.
Ollivero Sostituito del sig. Caus. Pateri per il sig. Avvocato Collegiato Riccardi.
V. Si stampi
FIOROTTI Relatore.
Maria Teresa Pasquero Andruetto