Sangano

 

Per provedere al buon governo, e quieta direzione de' Sudditi da questa nostra Abbazia dipendenti, contenendo, quanto ci farà possibile, ciascuno ne' suoi termini, e così andar all'incontro d'ogni furto, devastazione, o qualunque altro danneggiamento de' beni, frutti, e foftanze altrui, abbiamo fumato opportuno d'ordinare la pubblicazione de' seguenti Ordini, Capitoli, o siano Bandi Campestri stati formati dal nostro Antecessore, ed approvati dall'Eccellentissimo R. Senato con lettere in data delli 16 Settembre 1730 debitamente spedite, e, volendo, che vengano con intiera, e fedele puntualità rispettivamente osservati nelli predetti Luoghi della nostra Giurisdizione di Sangano, e del Colle di S. Giovanni, e loro rispettivo Territorio, finaggio, e dipendenze, fotto le pene in essi Ordini prescritte, ed ingiunte; Mandiamo perciò alli Signori nostri Podestà di detti Luoghi presenti, ed in avvenire di quelli fare inviolabilmente osservare da ciascuno, chiunque sia, alla predetta nostra giurisdizione soggetti, con la soddisfazione delle rispettive pene delli memorati Ordini portate, e vogliamo altresì, per togliere il motivo d'ogni pretesa ignoranza, che li medesimi Órdini, e Bandi sieno pubblicati ogni anno almeno una volta, e massime nella primavera di cadun'anno, con affiggerne copia all'Albo Pretorio de' predetti nostri Luoghi; Qual pubblicazione voghamo, che abbia l'ugual forza, ed esecuzione contr'ognuno, come se li mentovati Ordini fossero stati a caduno nella rispettiva persona individualmente intimati.
Torino addì venti Febraro mille settecento quarantacinque.
IGNAZIO DELLA CHIESA Abbate.
T. Gastaldi Cancelliere.

BANDI CAMPESTRI

Da pubblicarsi, ed osservarsi, ne Luoghi di Sangano, e del Colle di S. Gioanni, e loro rispettivi Territori, finaggi, e dipendenze, essi Luoghi all'Abbazia sotto il titolo de' Santi Solutore, Avventore, ed Ottavio solidariamente soggetti, e dalla medesima semoventi, e dipendenti.

Primo, si dichiara, che li Padri di Famiglia, Capi di Casa, e Padroni siano tenuti in al pagamento del bando, emenda, e danni, de' quali in tutti i seguenti Capitoli, per le rispettive loro famiglie, e Domestici di qualunque sesso, Servitori, ed Operai, ed eziandio per li respettivi Affittavoli, salva la ragione, che contro a' medesimi potesse loro competere per la ripetizione.

2 - Si dichiara parimente, che tutti li non possidenti Beni nelli suddetti rispettivi Luoghi, e Territori, Nullatenenti, e non aventi Arte, o Impiego, Abitanti, o che volessero abitare in essi Luoghi, e Territori; come pure li Forestieri siano tenuti di passare, e passino sottomissione di vivere cristianamente nel santo timor di Dio, e della Giustizia umana, in buona unione, pace, e concordia col Prossimo, ed osservar con intiera puntualità presenti li Bandi, sotto pena d'esser scacciati dal Luogo, e Territorio alla forma, e mente de' Regi Editti.

3 - Si dichiara anche, che le pene, come infra rispettivamente ingiunte, si debbano sempre intender, e s'intendano regolate, e ragionate a moneta Regia di Piemonte, e che le pene infra ingiunte alli Trasgressori s'intendano pur sempre rispetto alli beni dell'Abazia il doppio di quello resta stabilito ne' rispettivi casi.

4 - Come pure, che sia lecito a caduno di poter denunziare li Contravventori agl'infrascritti Bandi, ed altresì che debbasi prestar fede al Camparo per Noi deputando, ed a chiunque altro Particolare, che porterà la denunzia nelle rispettive Accuse, mediante il rispettivo Giuramento, per essi in mani del Signor Giudice prestando; Lasciando all'Accusato il potersi giustificare con prove sufficienti.

5 - Qual Camparo dovrà esercire il suo uffizio con uguale diligenza, che lealtà, e puntualità, e con obbligo di visitare cadun giorno la Campagna, ed ogni altro luogo opportuno, e di dare, e portare le Accuse prontamente, e fedelmente, escluso qualunque riguardo, rispetto, connivenza, e distinzione di Persone; con espressa proibizione al medesimo di convenire, o in qualunque modo aggiustare, tanto direttamente, che indirettamente sopra le Contravvenzioni, e rispettive Accuse; Ed altresì di accettare, e prender regali, doni, o mancie di qualsisia spezie, eziandio di comestibili, e portabili, sotto pena di lire trenta per la prima volta, e della rimozione dall'Uffizio nel secondo trascorso, oltre la Criminale, in caso di concussione, e baratterìa, o altro simile eccesso, sì, e come sarà di ragione.

6 - E per andare all'incontro delle infrascritte rapine, e devastazioni de' frutti altrui, si dichiara altresì restar lecito alle rispettive Comunità a Noi soggette, di dare l’instanza in qualsisia tempo, e massime nel tempo de' raccolti, di far procedere alla Visita nelle Case de' Particolari, e particolarmente di quelli, che non hanno Beni stabili nelli rispettivi Finaggi, di otto in otto giorni; E ritrovandosi ivi qualche sorta di frutti, s'incorrerà da essi nelle pene degli infrascritti Bandi, a riserva che giustificassero, che i frutti ritrovatisi in Casa gli siano stati dati in paga per qualche lavoro, o pure di donativo, o avuti di consenso del Padrone, o d'averli in altro lecito modo ritirati.

7 - In seguito alle premesse dichiarazioni, si proibisce ad ogn'uno di pascolare qualsisia sorte di Bestie Bovine, Cavalline, Muline, ed Asinine nelli Prati, e Campi altrui, seminati di Trifoglio, Lupini, Avezza, ed altri Semi ingrassanti li Terreni, dalli venticinque del mese di Marzo fino a tutto Novembre di cadun'anno, rispetto alli Prati di tre Fieni; e rispetto a quelli di due fieni, sino segato, e ritirato il secondo fieno solamente, sotto pena di soldi dieci di bando per caduna di dette Bestie, ed altrettanto d'emenda per caduna volta, e ciò per quelle Bestie, che si ritroveranno non esser custodite da alcuno, ma essendo custodite tali Bestie, incorreranno il doppio della suddetta pena, oltre l'obbligo d'indenizzare il Padrone del fondo in questi, ed altri infrascritti capi a giudicio d'Esperti.

8 - Per ogni bestia come sopra ritrovata pascolare ne' prati altrui d'un solo fieno dalli venticinque d'Aprile fino segato; e ritirato il fieno, incorrerà la pena di soldi dieci di bando, ed altrettanto d'emenda, e con custode il doppio.

9 - Per ogni Animale porcino, che si ritroverà danneggiare ne' prati di due, o tre fieni, pendente tutto il corso dell'anno, s'incorrerà la pena di soldi quindeci di bando, ed altrettanto d'emenda.

10 - E ritrovandosi li medesimi Animati porcini nelli seminati, tanto di grano, che marzaschi, canapa, ed altri, s'incorrerà la pena di soldi venti per caduno di bando, oltre l'emenda, e danno; E se con custode il doppio.

11 - Per quali bestie porcine s'incorrerà nell'istesso bando, venendosi esse a ritrovare sferrate al grugno attorno li mucchi di grano, biada, marzaschi, od altri frutti ammassati, o sia ammucchiati, tanto in Campagna, che nell'Aira, ed ovunque, ed essendo ferrata al grugno, o sia al naso, si ristringe la pena alla metà del suddetto bando; Similmente per ogni Cane, che si ritroverà a mangiare, o danneggiar Uve nelle Vigne, Alteni, e Campi altrui, pendente il raccolto, incorrerà il Padrone de' rispettivi Cani la pena di soldi cinque per cadun Cane, e per caduna volta.

12 - Per ogni Pecora nelli prati altrui, e nelli tempi sovra prefissi, soldi cinque; E per ogni Bestia Bovina, ed altre, come sopra soldi dieci di bando, ed altrettanto d'emenda, e se con custode il doppio.

13 - Ove poi venisse ritrovarsi qualche Bestia a danneggiare ne' beni seminati, tanto di Grano, che Biada, Marzaschi, Canapa, o altri frutti, e raccolti, in tal caso si incorrerà la pena, cioè di soldi quindeci di bando, rispetto alle lanute, e soldi dieci per le altre, siano Bestie bovine, cavalline, muline, o asinine, ed altrettanto d'emenda, e con Custode il doppio.

14 - E se alcuna d'esse Bestie si ritrovasse a danneggiare negli Alteni altrui, s'incorrerà la pena di soldi venti di bando, oltre l'emenda, e danno; Proibendo espressamente, durante tutto l'anno, ed in qualsivoglia tempo, le Capre dalle ripe, meno di queste tenere tanto nel Luogo, che Territorio sotto pena di lire tre per caduna di bando, ed altrettanto d'emenda.

15 - Come pure s'intenderanno proibite le Pecore d'andare a pascolare negli Alteni in qualunque tempo dell'anno sotto le pene sovra specificate di bando, ed emenda.

16 - Più si proibisce a tutti li Particolari, Massari, ed ogni altro, che sia spediente, niuno eccettuato, d'amover, né esportar dal suolo la messe, salvo ore dodici dopo aver avvisato li nostri Affittavoli, o Decimatori, e che siasi pagata la decima solita; E spirate dette ore dodici dopo tal' avviso, sarà ognuno tenuto lasciarne la porzione solita di decima nel possesso, sotto pena d'un scudo d'oro per caduno, e er caduna volta, applicabile un terzo all'Accusatore, e gli altri due terzi all'Ufficio, oltre la doppia quantità di decima alla Mensa Abaziale.

17 - In oltre si proibisce a qualunque Particolare de' rispettivi Luoghi, Massari, Servitori, Operari, Forestieri, ed a qualsivoglia altro di tagliare, sterpare, o esportare da' Campi, beni, e fondi altrui Grano d'ogni sorte, Biada, Miglio, ed altri Marzaschi, Canapa, Trifoglio, o altri frutti, tanto pendente il raccolto, che questo tagliato; E ritrovandosi alcuno o per strada, o già in Casa, o ovunque, qual'esportasse, o avesse esportato tali frutti sia con fasci, che giavelle, cove, manipoli, gerbe, o in altra sorte di carico, incorrerà nella pena di soldi trenta per caduno, ed altrettanto d'emenda, oltre la restituzione dell'esportato al Padrone, e nella metà di detta pena per fasci di Strobie.

18 - Che quanto a quelli, che non possedono beni stabili, o non hanno grani seminati, ritrovandosi aver riposto in Casa loro, o ricoverato in casa altrui, o portar per strada, o in qualsivoglia altro luogo gerbe, fasci, giavelle, cove, manipoli, o altri carichi di Grano, Biada, Canapa, o altra spezie di Marzachi, frutti, e raccolti, incorreranno nella pena di lire tre per ogni fascio, gerba, o carico suddetto, ed altrettanto d'emenda, quando non giustifichino d'averle avute dal Padrone.

19 - Che niuno possa andar a raccogliere Spighe dentro, ed attorno le giavelle, cove, capalle, borle, o simili accervi, o siano mucchi; E come volgarmente suole dirsi, non possa portarsi a messonare, se non dopo, che la messe del Grano, e Biada siasi intieramente legata, ridotta in borle, o sia imborlata indi dalli rispettivi Padroni, o da altri a loro nome, condotta alle rispettive case, ed abitazioni, sotto pena di lira una di bando, oltre l'emenda, per caduno, e per ogni volta, salvo ne' beni propri; L'istesso s'intenderà rispetto li Marzaschi, Canapa, ed altri raccolti; E prendendosi tali frutti, e raccolti dalle giavelle, cove, capalle, o simili mucchi, la pena sarà del doppio; come pure nel caso, che tali mucchi venissero danneggiati da Bestie di qualunque sorte per negligenza di chi le conduce, o custodisce; Ed altresì niuno potrà raccogliere ne' beni altrui Noci, Castagne, o altri frutti, che di proprio movimento, o per impeto di vento, o per qualunque altro accidente, o cattivo tempo cadono, o si trovino prossime a cadere, se non dopo, che dette Noci, e Castagne siansi sbattute, raccolte, e ritirate dalli propri Padroni, sotto la suddetta pena per caduna Persona.

20 - Tanto più sarà proibito a chi sisia di sbattere o con mani, o con pietre, o con bosco, o in qualunque altro modo Noci, Castagne, Ghiande, Pomi, Pera, ed altri frutti, ovvero conquassare, o guastare li tronchi, o sia novelli d'essi Alberi in altrui Campi, Alteni, Prati, e Boschi, sotto pena del bando di soldi trenta.

21 - Chi raccoglierà foglia di Moroni nelli beni altrui, pagherà soldi cinque per ogni pugno, per ogni cavagna lire due, e per ogni rubbo lire quattro di bando, oltre l'emenda, e restituzione come sopra.

22 - Al qual'effetto si proibisce espressamente alli non aventi sul proprio foglia di Moroni, il tener Bigatti, senza che se ne sia da essi fatta la dovuta provvisione per via d'affittamento, o in altro modo lecito; E non facendo constare della provvisione legittimamente fatta, si caderà nella pena di lire dieci, oltre la perdita della roba.

23 - Sarà parimente proibito a qualsivoglia Persona sì Maschio, che Femmina, andar a raccogliere, ed esportare via con cesti, lenzuoli, e con qualsivoglia altro carico, le foghe d'alberi, sì di Rovere, che di Noci, Viti, ed altre, che si ritroveranno ne' beni altrui, sotto pena d'una lira per caduna cesta, o lenzuolata, e se più, o meno, a rata.

24 - Chi anderà raccogliere Baravaglio in beni altrui, incorrerà la pena, cioè nelli prati, mezzo scudo d'oro, negli migli un scudo d'oro per caduno, e per ogni volta di bando, oltre l'emenda.

25 - Come pure chi sarà ritrovato racoglier Fiori di Persici sovra gli altrui Alberi, incorrerà la pena di lira una per ogni volta di bando, oltre l'emenda, e danni; Parimente chiunque sporterà, o farà esportare Polastri, Galline, o qualunque altra sorte di Polami, o sia Polaglia altrui, tanto nelle Case, che in Campagna, caderà nella pena di soldi dieci per caduna testa, se saranno Piccoli Pulcini, e soldi venti, se di maggior grossezza, nell'uno, e nell'altro caso per caduna volta.

26 -Chi aprirà, o disfarà chiusure, o siano sapelli alli beni altrui, tanto in tempo di raccolto pendente, come in altri tempi, incorrerà la pena di lira una di bando, ed altrettanto d'emenda; E se faranno chiusure d'Orti, o Giardini, incorrerà in doppia pena, come sopra, in tempo de' frutti, o sia Ortaglie, ed in tempo, che saranno ritirati i raccolti, e le ortaglie, incorrerà solo nella metà di detta pena.

27 -Chi entrerà negli Orti altrui senza licenza del Padrone, ancorché non avesse preso cos'al cuna, incorrerà la pena di soldi dieci di bando, oltre l'emenda, e pigliando qualche cosa, incorrerà la pena di soldi cinque per caduna testa di cavoli; soldi due per caduna testa d'aglio, cipolle, rapa, ravanello, o altre radici simili, di bando, oltre l'emenda; E per qualsisia Bestia offendente negli Orti, soldi venticinque di bando, oltre l'emenda, e danni.

28 - E se alcuno fosse così ardito, che dasse la scalata alle muraglie deli Orti, e Giardini altrui, o che passasse sopra le Siepi de' medesimi, sì di giorno, che di notte, anche senza esportazione de' frutti, incorrerà nella pena di lire cinque per caduna volta, e di soldi cinque per ogni pugno d'Ortaglia, che in tal' occasione sterpasse, o esportasse.

29 - Chiunque si troverà segar erba, e fieno in altrui prati con ranza, falce, messoyra, o altro simile istromento, o eziandio sterpandola con le mani, incorrerà nella pena per cadun rubbo, oltre la restituzione, di soldi dieci.

30 - Per ogni bracciata di fieno, o erba esportata dalli prati altrui, soldi cinque, per ogni fascio soldi dieci, per ogni somata, o sacco, lire tre, e per ogni carro due scudi d'oro di bando, oltre l'emenda, e restituzione della roba al Padrone.

31 - Chi niun Vaccaro, Porcaro, o altro Custode de' Bestiami, conducendo quelli al Pascolo, possa portar in Campagna pertiche, falcetti, e pioletti, né altri simili istromenti; Come nemmeno frombole, volgarmente chiamate frande, sotto pena di lira una per caduno, e per caduna volta, oltre la perdita degl'istromenti.

32 - Chi farà teppe nelli prati altrui, incorrerà nella pena di soldi tre per caduna teppa di bando; E chi caverà, o esporterà terra dalli beni altrui, incorrerà la pena di lire due di bando per cadun carro, oltre l'emenda, e danni.

33 - Che in tutti li sovra, ed infrascritti capi, s'intenda sempre ingiunta la pena d'altrettanta emenda, quanto è il bando, ancorché non fosse espressa, e che il Padrone della possessione possa sempre agire contro il Trasgressore per il ristoro de' danni, oltre il bando, ed emenda sovra, ed infra imposti in tutti li capi, da liquidarsi essi danni a giudicio d'Esperti; E tutto senza pregiuditio della Criminale nelli casi, nelli quali la medesima potrà aver luogo contro li trasgressori.

34 - Che in tutti detti, ed infrascritti capi, le pene ingiunte, spettino, cioè l'emenda al Padrone, ed il bando un terzo all'Accusatore, e gli altri due terzi alli Dritti Abaziali.

35 - Chi taglierà Piante d'Alberi fruttiferi, incorrerà le pene come infra; Per ogni pianta di grossezza di mezzo braccio lire due, della grossezza del braccio lire tre, della grossezza della gamba lire quattro, della grossezza della coscia lire cinque, della grossezza d'un Uomo scudi due d'oro, e di maggior grossezza il doppio, il tutto di bando, oltre l'emenda, e danni.

36 - Chi romperà, sbrancherà Alberi fruttiferi, cioè Persici, Pera, Pomi, Cerase, Noci, Castagne, e qualunque altra sorte d'Alberi fruttiferi, incorrerà nelle pene come infra; Per ogni branco di grossezza di mezzo braccio lira una, della grossezza del braccio lire due, della grossezza della gamba lire tre, della grossezza della coscia un scudo d'oro, e di maggior grossezza il doppio di bando, oltre l'emenda, e danni.

37 - Chi romperà, o spezzerà, e come suole dirsi, chi sbrancherà Roveri, ed altri Alberi non fruttiferi ne' beni altrui, tanto grossi, che piccoli, incorrerà nella pena di lire due di bando, oltre l'emenda, e restituzione del bosco al Padrone.

38 - Chi taglierà Piante d'Alberi non fruttiferi tanto grossi, che piccoli nelli beni altrui, incorrerà nella pena d'un scudo d'oro di bando, oltre l'emenda, e restituzione del bosco al Padrone.

39 - Come altresì, chi taglierà vimne, o siano verganti nelli beni, e boschi altrui, incorrerà la pena di soldi tre per ogni vergante di castagna, e soldi uno, e mezzo per ogni vergante d'ogni altra sorte di bosco, oltre l'emenda come sovra, e restituzione delle verganti al padrone.

40 - Chi scaverà, ed esporterà dagli altrui beni Piante di Moroni, Noci, Pomi, Pera, Risoyre, e qualsivoglia altra pianta piccola, incorrerà nella pena di lire due di bando per caduna pianta, oltre il danno, ed emenda.

41 - Che in tutti li capi concernenti le Piante, e boscami, sia tenuto l'Accusato oltre le pene suddette, e danni, alla restituzione del bosco, e piante, ove ecceda la quantità d'un fascio, al Padrone.

42 - Chi scoperà Salici, o qualsivoglia altra sorte d'Alberi, ne' beni altrui, incorrerà per ogni salcio, o qualunque altro Albero, della grossezza del braccio soldi dieci di bando, della grossezza della gamba soldi venti, della coscia lire due, e di maggior grossezza il doppio di bando, oltre l'emenda, e restituzione de' salci, o siano salici, o altra sorte d'Alberi al Padrone.

43 - Chi taglierà, o scorzerà, o sia, come volgarmente si dice, pellerà Piante di Salcio, o siano Salici, o altra sorte d'Alberi, come sopra, incorrerà per ogni pianta di minor grossezza della metà del braccio soldi quindeci, della grossezza del braccio soldi venticinque, della grossezza della gamba lire due, della grossezza della coscia lire tre, e di maggior grossezza il doppio, oltre l'emenda, e i danni.

44 - Chi esporterà dalli boschi altrui bosco da far rusca, e legna, incorrerà come infra; Per ogni fascio lira una di bando, per ogni somata lire tre, per ogni Carro scudi due d'oro di bando, oltre l'emenda, e restituzione al Padrone.

45 - Per ogni Fascio di bosco focolare soldi dieci di bando; per ogni Somata soldi trenta, e per ogni Carro un scudo d'oro di bando, oltre l'emenda, e restituzione al Padrone.

46 - Per ogni Fascina di bosco focolare soldi tre, per ogni Fascio soldi sei, per ogni Somata lira una, e per ogni Carro mezzo scudo d'oro di bando, oltre l'emenda, e restituzione come sopra.

47 - Per ogni Palo, o sia Broppa di Castagna tagliata ne' Boschi altrui lira una di bando, oltre l'emenda, e restituzione, e per ogni Broppa d'altro bosco la metà di meno.

48 - Per ogni Broppa, che sarà esportata dagli Alteni altrui lira una di bando, ed altrettanto d'emenda, oltre la restituzione, in tempo, che non vi sono li frutti pendenti, ed essendovi detti frutti, il doppio.

49 - Che niuno Lavorante, venendo da portare Beni, altrui, possa portar via alcuna sorte di Bosco, Seccarne, o Pertiglione, nel ritirarsi a Casa sua, sotto pena di soldi cinque di bando per ogni Pertiglione, o per ogni Fagotto di Seccarne, oltre l'emenda, e restituzione al Padrone.

50 - Ritrovandosi Persone Forestiere a pascolar con Bestiami di qualsisia sorte, tanto ne' Beni comuni, che di Particolari, s'incorrerà dalle medesime la pena di doppio bando, oltre l'emenda, e danno al Padrone sovra espresso; Come altresì ritrovandosi a far da esse Bosco focolare, o tagliar qualsisia pianta d'Alberi, tanto fruttiferi, quanto non fruttiferi, s'incorrerà nel doppio della pena sovra espressa.

51 - Che in tutti li sovrascritti, ed infrascritti Capi, seguendo il caso di notte, s'incorrerà il doppio della pena ingiunta; Come pure rispetto alli Forestieri, quali ancorché fosse di giorno, incorreranno il doppio della pena come sopra.

52 - Che niuno possa far Carbonere ne' Boschi comuni, sotto pena di scudi due di bando, ed altrettanto d'emenda per ogni Carbonera.

53 - Chi distaccherà, o esporterà Uve sì mature, che immature dalle Vigne, Toppie, Alteni, o Beni altrui, incorrerà la pena di soldi due per caduna, cominciando dal numero di due, fino al numero di cinque, e da cinque fino a dieci soldi tre caduna, e per ogni Cavagnata lire una, per ogni Corbella soldi trenta, per ogni Cesto, o sia Cabazza lire due, e per ogni Somata lire dieci, e per ogni Carro scudi tre d'oro, il tutto di bando, oltre l'emenda, e restituzione della roba al Padrone; E se di notte, il doppio, oltre che si potrà procedere criminalmente, quando si trovi con una Somata.

54 - Quando alcuno arrivasse all'eccesso di stirpare, tagliare, rompere, o in qualsivoglia maniera devastare Viti spettanti ad altri, incorrerà nella pena di lire due per ogni Pianta, oltre la pena di lire una per il solo ingresso nelle Vigne, e Fondi altrui.

55 - Non sarà permesso a qualsivoglia Particolare possedente Beni ne' nostri Territori di vendemmiare, o far vendemmiare tutto, o parte di dette Uve, finché dal Consegno del Luogo resti stabilita la Vendemmia generale, che si farà annualmente, precedente la licenza del nostro Giudice, o sia Luogotenente, pubblicata per voce di Grida all'Albo Pretorio, sotto pena di soldi dieci per cadun rubbo; Calcolandosi ogni Brenta di vino a rubbi dieci; E detta pena, oltre quella della perdita dell'istesso Vino, o Uve; E quelli, che non possederanno Beni, pagheranno il doppio; Dichiarando, che qualunque vendemmiasse in essi Territori avanti detto tempo, e si giustificasse avesse fatto portar le Uve in altro Territorio, con la sola inspezione della Vigna, o Alieno vendemmiato, incorrerà la pena suddetta, secondo il Giudizio, ed Estimo, che ne verrà fatto dagli Estimatori della Comunità.

56 -Che niuno possa far Vino nuovo né in picciola, né in grande quantità prima della Vendemmia universale, senza particolar licenza del Signor Ordinario, o de' Sindaci, in assenza d' esso, sotto pena di scudi due d'oro per caduno, e per caduna volta.

57 - Come pure si proibisce ad ognuno mescolar Uve forestiere non sottoposte a Decime con le altre sottoposte, salvo con farne la consegna a' nostri Agenti, o Decimatori, che possino andare a visitare la quantità, per avergli riguardo al tempo del pagamento della Decima, sotto pena di pagarne la Decima di tutto il Vino, che si ritroverà nella Tina, o sia Vaso Vinario.

58 -Proibendo inoltre ad ognuno di cavar il Vino né in picciola, né in grande quantità dalle Tine, o altri Vasi Vinari di qualunque sorte, né quali si saranno riposte le Uve, senza aver prima avvisato li nostri Agenti, o Affittavoli, e che siasi proceduto alla Visita, ed estimo della quantità, e pagata la dovuta Decima, duranti ore ventiquattro dopo seguito detto Avviso, qual spirato, potrà poi il Particolare far procedere lui a detta Visita, ed Estimo, per indi pagarne la Decima solita, sotto pena di duplicato pagamento, e di due Scudi d'oro applicabili un terzo all'Accusatore, e gli altri due terzi alli Dritti Abaziali.

59 - Come altresì di non esportare le Uve fuori di Giurisdizione, e Territori, senza la dovuta Consegna, da farsi nelle mani delli nostri Agenti, o Affittavoli, sotto le pene predette.

60 - Li Particolari non possedenti Vigne, e Fondi da Vino, come pure li sospetti di furto, che si ritroverà aver Vino prima della comune Raccolta, e Vendemmia, incorreranno nel bando di lire cinque per ogni Brenta di Vino, salva l'indicazione da chi l'abbiano avuto; E farà lecito all'Ordinario di fargli la perquisizione di Casa all'istanza di chi si sia, precedenti però li legittimi indizi, e sospetti del furto.

61 - Chi pianterà Alberi di Cima, cioè di cresciuta vicino alli Beni altri, debba piantarti Piedi tre Liprandi distanti dal vicino, massime dal canto di Levante, mezzogiorno, e Ponente dal vicino superiore; E dal canto, che il vicino resta a mezza notte, mezzo Trabucco di netto, sotto pena di lire tre di bando, ed altrettanto d'emenda per ognuno, e per ogni volta, oltre le spese, che venisse fare, tanto in Giustizia, che di fatto, in farli levare, e ciò tutto, ove il vicino non vi acconsenta, e vi contraddica, ed essendovi, il consenso del vicino, non vi sarà luogo ad alcuna pena.

62 - Che tutti li Bovari, che lavoreranno Terreni vicino alli seminati altrui, siano Grano, o Marrzaschi, o pure contro le Viti, o Prati altrui, debbano far quattro Solchi di Cauzagna, per non danneggiar alcuno, sotto pena di lire due Regie di bando, oltre l'emenda, e danni al Padrone.

63 - E chi coltivando, o facendo coltivare il proprio Campo, Vigna, Alteno, o Fondo, scaverà il Terreno in modo tale, che renda pericolosi di rovina, o la muraglia, o qualunque altro riparo che sostiene il fondo altrui superiore, incorrerà nel bando di lire tre.

64 - Inoltre non sarà lecito ad alcuno di fare senza necessità, via, strada, o sentiero nuovo nelli Beni, e fondi altrui, tanto con Carri, e Bovi, che con Bestie cavalline, o altre simili, sotto pena di soldi trenta di bando per ogni volta, oltre l'emenda, e danni al Padrone. Ed essendo a piedi, e senza Bestie, si restringe la pena per caduna volta, oltre detta emenda, e danni a lire una.

65 - Con proibizione intanto espressa a chisisia di otturare, ed in qualunque modo impedire il solito, è dovuto passaggio ne' fondi, tanto altrui, che propri, sotto il bando di lire due per caduna volta, oltre l'emenda; E sarà tenuto ciascun Particolare di ridurre, e mantenere ben aggiustate le strade vicinati ognuno a dirimpetto de' fondi propri, sotto pena di lire una per cadun trabucco di strada mal'aggiustata.

66 - Chiunque ardisse scavare, svellere, o mutare Termini, o tagliar Posti, servienti di Termine, incorrerà, oltre la pena portata da Regi Editti, e ragione comune, in quella d'un scudo d'oro per caduna volta, e per cadun Termine, o posto.

67 - Niuno potrà divertire l'acqua della Bealera comune destinata per servizio de' Beni di Sangano fuori d'esso Territorio, sotto pena di pagare tre scudi d'oro di bando, ed altrettanto d'emenda.

68 - Chi sarà ritrovato a romper le Ficche della Bealera del Molino del Luogo di Sangano, che serve anche al comune, per adacquar li Prati del medesimo Territorio, principianti dette Ficche nel Torrente Sangone vicino alla Cascina del fu Signor Conte Baronis, poco discosta dalle Vigne dette delle Coste, e continuando dette Ficche fino all'Alveo di detta Bealera comune, incorrerà la pena di scudi cinque d'oro di bando, oltre la restituzione, e risarcimento de' danni al Padrone dell'acqua.

69 - Che niuno possa metter pietre, o altri impedimenti, per quali si tolga, o si ritardi il corso dell'acqua della Bealera comune, sotto pena, cioè a quelli del Luogo, d'un scudo d'oro; E quanto alli Forestieri, di scudi tre d'oro di bando per caduno, e per ogni volta, che si contraverrà, oltre l'emenda, salvo nell'occasione di bagnar li loro Prati propri, nel qual caso sarà lecito a' medesimi Particolari di metter una fascina, o un asso a traverso di detta Bealera per adaquar detti Prati, ed Orti.

70 - Chi esporterà Schiansoyre dalli Bocchetti mastri delle Bealere, siano di bosco, o pietra, incorrerà nella pena di scudi due d'oro di bando, ed altrettando d'emenda.

71 - E chiunque divertirà le acque che non gli sono spettanti, o sia, divertirà il loro corso, o aprendo bocchetti, o facendo alvei, e fossi ne' fondi altrui, per introdurle nelli propri, incorrerà il bando d'un scudo d'oro per caduna volta.

72 - Chi si troverà a gettar paste, o calcina nelli Torrenti, discorrenti ne' rispettivi sudetti Territori a Pesci, incorrerà la pena di tre scudi d'oro di bando per ogni volta, ed altrettanto d'emenda.

74 - E come fra gli altri Dritti, e prerogative a noi spettanti nel Luogo, Finaggio, e pertinenze del Col. S. Gioanni, uno pure de' Feudi di detta Abazia, e dalla medesima anche interamente semovente, spetta a Noi, ed è nostra propria, privativamente a chisisia, la ragione di pescare, o sia della pesca nella lama delle Torrenti, chiamata comunemente la lama del Signore; Perciò qualunque Persona, niuna eccettuata, si troverà in qualsisia tempo, e stagione dell'anno pescare, o pescherà, o farà pescare in detta lama, incorrerà per caduna volta la pena di scudi due d'oro di bando, ed altrettanto d'emenda; E gettando in detta lama paste, calcina, o cose simili, la pena s'intenderà stesa, e si estenderà a scudi sei d'oro per caduna volta, ed altrettanto d'emenda.

Finalmente si dichiara, che venendo chiunque, niuno eccettuato, a recar danno, e pregiudizio alli Beni, Campi, Frutti, e Case altrui, oltre li capi sovra espressi, che in tal caso debba subire quella pena, ed emenda, sì, e come secondo le circostanze del fatto, sarà d'equità, e di ragione, avuto anche il proporzionato riguardo alli bandi, e pene sovra espresse, ed ingiunte.

IL SENATO DI S.M.
In Torino Sedente

Ad ognuno sia manifesto, che Noi vista l'allegata Supplica, sportaci per parte del Signor Abate, e perpetuo Commendatario dell'Abazia di Sangano CARLO FRANCESCO BOGGIO con li narrati Bandi Campestri dal medesimo formati, perchè siano osservati in detto Luogo di Sangano, ed in quello del Col San Gioanni, e loro rispettivi Territori, assieme alle Conclufìoni dell'Uffizio del Signor Avvocato Generale in data delli 27.Luglio or scorso in detta Supplica riferite, ed il tenor del tutto considerato, abbiamo ammesso, approvato, ed interinato, e per le presenti ammettiamo, approviamo, ed interiniamo li predetti Bandi Campestri sotto le seguenti modificazioni; cioè, che siano depelliti li Capi secondo, e vigesimo fecondo, che al Capo quarto s'intenda, che le Accuse possano solo darsi dalli Campali, o dai Padroni danneggiati, loro Domestici, Maffari, ed Agenti, e quanto al prestarsi fede a' medesimi, mediante il solo loro giuramento, s'intenda per quando si tratti di fornirne minime non eccedenti lire dieci, dovendoli per ogni maggior somma dar prove legittime; Che la proibizione, di cui nelli Capi decimo sesto, cinquantesimo settimo, cinquantesimo ottavo, e cinquantesimo nono, s'intenda solo per quelli, che sono obbligati a pagare le Decime in frutti, e non altrimente; Che la pena di mezzo scudo d'oro, di cui nel Capo vigesimo quarto si riduca a lira una, e quella d'un scudo d'oro a lire due, che al Capo trigesimo terzo s'intenda, che l'emenda, e danno non portino duplicazione, che dal Capo cinquantesimo quinto si depellisca la perdita del Vino, e delle Uve, e che in caduno de' casi espressi nel Capo sessantesimo primo, s'intenda stabilita la distanza legale; e nel resto in tutto, e per tutto secondo loro forma, mente, e tenore; con ciò però, che le pene in effi stabilite sintendano cumulativamente e alle portate da' Regi Editti, e ragion comune, e salva ragione d'agire criminalmente ne' casi di delitto, come pure senza pregiudizio delle ragioni del Feudo; mandando venghino in tal conformità da ognuno, a cui saspetti, osservati, e registrati ne' nostri colle presenti.

Dat'in Torino li sedeci Settembre millesettecento trenta.

Per detto Eccellentissimo REAL SENATO

Sigillate, e manualmente sottoscritte
Pedrone Sostituito del Signor Segretario Civile

Baravaglio =tagliare o svellere la stoppia

Stoppia =residui di una coltura erbacea rimasti dopo il taglio o la mietitura

 

Maria Teresa Pasquero Andruetto