Don Giovanni Antonio
Borgarello di Cambiano
parroco dal 1738 al 1773 - morto nel 1773.
8-8bre-1748
Copia ordinato della Comunità di Sangano
L’anno del Signore millesettecentoquarantotto, ed alli otto del mese
di ottobre in Sangano giudicialmente avanti il Sig. Notaio Giuseppe Luiggi
Cassetta del luogo di Rivoli Podestà del presente di Sangano per L’Ill.mo
e Rev.mo Sig. Abbate De Rodi Conte del mede.mo e di Col di S. Giovanni.
Convocato, e congregato il conseglio speciale di questa Com.tà, in
cui sono intervenuti li nobili Giuseppe Picco sindaco e Solutore Rosso Consigliere
formanti le due parti delle tre di detto speciale conseglio della medema.
A quali sovra adunati il sud.o Picco sindaco proponente li particolari di
questo secondo il praticato pel’addietro anno sempre pagato alli Parochi
stati pro tempore l’evolumento per la sepoltura de cadaveri sul piede
seguente: cioè per li cadaveri di stola negra, e capi di famiglia con
metter il Parocho sei torchie del proprio si pagava ogni cosa compresa la
somma di lire quindeci per caduno, inclusa anche la Messa Cantata presente
cadavere.
Per gli altri anche di stola negra con capi di fameglia con metter il Paroco
quattro torchie, compresa la messa cantata si pagano per caduno lire dodici.
Per quelli di stola bianca mettendo il Paroco quattro torchie, si pagano per
caduna sepoltura lire cinque.
Che in occasione di sepoltura in difetto della Messa Cantata presente cadavere,
facendo il Paroco la somministrazione della solita cera si pagava per li capi
di fameglia lire dodeci, e per li non capi di famiglia si pagava lire dieci
e che in occasione, e pendente la celebrazione della messa, ed esequie si
lasciavano sempre accese le torchie nel modo, e forma che erano stata accese
nell’accompagnamento dé cadaveri alla chiesa, et occorrer in
oggi che il presentaneo Paroco s’intende, e pretende debbano smorsarsi
tutti li luminari, che accompagnano il cadavere subito entrato in chiesa senza
che restino accesi pendente il tempo che si fanno l’esequie, ne voler
accompagnare al cimitero li cadaveri contro il solito praticato dai Parochi
antecessori, e dell’uso comune.
Che nel giorno della commemorazione dé defunti si fece sempre dai Parochi
l’esposizione della tomba nella chiesa Parochiale con loro proprio provvedimento
della cera facendo parimenti l’esequie, ove si trovano tumulati i cadaveri
(si riferisce al sepolcreto sotto la Chiesa), oltre di che si trasferivano
sovra il cimitero con farsi anche l’esequie e solite preci, che non
viene più praticato dal Paroco presentaneo.
Che pretende medesimamente detto presentaneo Paroco d’aver l’intiero,
e dispotico maneggio, ed amministrazione dé redditi delle compagnie
del SS.mo Sacramento, e Rosario erette nel luogo, con esclusione dei officiali
delle medesime, con disporre d’essi redditi a suo pieno e libero arbitrio,
ritenendo presso di se tutte le scritture, e denari delle medesime poiché
pel avanti dai officiali d’esse annualmente solo si rendeva il conto
del loro maneggio avanti il Paroco, con rimaner li redditi loro appresso loro
officiali, quali poi si convertivano in utile d’esse compagnie, quando
ne correva la necessità per vita di congrega di tutti li confratelli.
Che la comunità accomprò di suo proprio denaro una caldaia di
cui altre volte se ne serviva per la Confraternita dello Spirito Santo di
participazione, e consenso della Comunità ed ora essersi fatto lecito
detto Paroco di voler disporre di detta caldaia, avendo senza saputa di questa
Com.tà quella ritirato destramente appresso di se con ritenerla ancora
di presente risultandone della pertinenza d’essa caldaia alla Com.tà
dai resi conti dal già Sindaco Bernardino Barone nell’anno scorso
17… rogati al regio Notaio, e Segretaro Pacchiodi con presentarsi a
verificazione suddetta una fede e statta dai detti Conti Sottosta Pacchiodi
segretaro attuale delli 4 corrente 8bre 1748.
Che nelli giorni feriati detto Paroco celebra la sua Messa con tener chiusa
la porta della chiesa, e senza dar segno della campana per il che non si può
udire la Messa dai Parochiani, ne entrar in chiesa
Che nel giorno della festa dell’Assunta di Maria Vergine Protettrice
del luogo si soleva sempre portar detta Vergine processionalmente facendo
il giro attorno del luogo, come pure si facevano le altre processioni del
venerabile in terza domenica di cadun mese attorno la piazza pubblica, ed
ora non voler detto Paroco continuar dette processioni, salvo li venga corrisposta
una competente mercede, con aver anche tralasciato di far le solite rogazioni,
avendone solamente fatto una, e mezza oltre di che si soleva in ogni primo,
e terza domenica fare la processione attorno la piazza pubblica, somministrando
le confraternite la solita cera, e darsi la Benedizione del venerabile , ed
ora essersi da detto Paroco ommesse dette Processioni, e Benedizioni, e non
voler quelle fare ne dare senza mercede contro il solito sin qui praticato.
Tanto più che li Parochi antecessori, mediante l’importo annuo
di lire quaranta davano in tutti li giorni festivi, e venerdì dell’anno
la Benedizione del venerabile, mantenendo loro la cera necessaria ed ora voler
detto Paroco solo darla né giorni festivi, e sul ricavo portatoli dalla
Com.tà aver preventivamente desistito da tali Benedizioni tutto che
sia verissimo, che detto Paroco ha sempre praticato a dar la Benedizione nei
giorni sudetti ne’ primi anni del di lui ingresso nella Parochia.
Che la Com.tà fu sempre solita di far la Novena del Sant.mo Natale,
Pentecoste, dell’Assunta di Maria Vergine, e S. Giuseppe di cadun anno
con pagar per caduna di dette Novene al Paroco lire cinque, questi anche per
le altre Novene straordinarie, che la Com.tà elegesse far fare secondo
l’urgenze. E così che sia la Com.tà mantenuta in possesso
di far proseguire le dette Novene.
Che la Com.tà e particolari in occasione tanto per uso del pubblico,
che de temporali, loro consigli, ed altre urgenze sian in libertà di
suonare, e far suonare le campane senza che detto Paroco possa apportagli
alcun impedimento a luogo, che ciò li resta possibilità per
tener detto Paroco sempre la porta chiusa, essendosi la Com.tà di provedersi
d’una chiave per aver l’accesso al campanile con quella consegnare,
e riporre presso una persona dabbene per tal fatto deputanda.
Che mediante la somma di soldi trenta sia tenuto detto Paroco, come fu sempre
praticato da suoi Sig.ri antecessori, e Lui medesimo, d’andar a celebrare
la messa cantata nelle cappelle campestri il giorno de rispettivi titoli senza
altra pretenzione di candele, o cera e che sia mantenuta in possesso la Com.tà
di servirzi del cero Pasquale, che a spese della medema si provveda per accendersi
in occasione di scongiuro per li temporali nell’estate, per venerli
tal uso, e sale contraddetto da detto Paroco contro il solito sin qui praticato.
E per ciò per andar al riparo dei suddetti gravami, e molta altre novità,
che tutto giorno va il Paroco sempre praticando, come di tutto quanto sovra
ne resta noto a questo Conseglio, e tutto il publico restar necessario darsi
quelle provvidenze, che a loro Congregati sembreranno più opportune,
ed efficaci, con protesta.
E detti Sig.ri Congregati, udita la sovra fattali proposizione ad effetto
di provvedere ai sovra proposti gravami e novità intentate da detto
Paroco in pregiudicio di questo pubblico, con privar anche li Parocchiani
suoi di proseguire con maggior fervore, e zelo il culto Divino, hanno ordinato,
et ordinano doversi tutto quanto sovra proporre in giudicio nanti l’Eccellentissimo
Real Senato in contraditorio d’esso Sig. Paroco, al cui effetto hanno
conferito, e conferiscono in ogni modo autorità, e facoltà al
Sig. Giacomo Giuseppe Bonafide de Sig.ri consindici nel detto Real Senato
di Torino in caso che le suddette discrepanze non possasi prima amichevolmente
convenire, come sarebbe di tutto genio di questa Com.tà di far tutte
quelle parti, che stimerà di giustizia per promuovere le ragioni di
questa Com.tà contro detto Sig. Paroco Don Giovanni Antonio Borgarello
in ordine al fatto sovra proposto mandando inoltre al detto Solutore Rosso
Consigliere, qual per tal fatto deputato, di portarsi immediatamente in Torino
per ottenere la permissione dell’officio dell’Illustrissimo Sig.
Avvocato Generale e per consultare quel Ill.mo Avvocato, che stimava per difesa
delle suddette Ragioni, e per difendere le opportune rappresentanze, e ricorsi
necessari a chi sia di bisogno per poter compire a dette parti, e per richiedersi
spese per ciò fare, ordinano per modo di provvisione spedirsi mandato
sovra l’esattore per la somma di lire dieci, de quali detto deputato
Rosso ne darà conto con il rapporto d’opportuno riscontro per
quelle riguardano l’officio di detto Avv.to Generale, ed in quanto alle
altre spese, che si richiederanno in pregresso della causa, supplicarsi l’Illustrissimo
Conte di Brandizzo Intendente di questa Provincia per la permissione di poter
spedire mandato sovra detto esattoriale.
Le quali il prefatto Sig. Podestà ha concesse, e concede, et per un
Nottaio, e segretaro sottoscritto riceverle. In fede … supra sottosto
all’originale. Casetta Podestà, Giuseppe Picco Sindaco Solutore
Rosso Consigliere, e manualmente Pacchiodi Segretaro
Ill.mi ed Egregi Sig.ri
La Comunità di Sangano unitamente alle Compagnie erette
nella chiesa Abaziale de’ S.ti Solutore Avventore et Ottavio di detto
Patronato sotto il titolo del S.mo Sacramento, e del Rosario ad effetto d’impedire
gli aggravi, e novità, che continuamente si fanno, e si apportano dal
medemo Paroco Sig. Gio Antonio Borgarello in pregiudicio del possesso inveterato,
in cui si ritrovano, sono in obbligo di rappresentare a V.V.E.E. li capi di
detta Comunità che pretendonsi fare, acciò massime si conservi
nel Popolo la divozione, e Culto Divino, percio’ dalle E.E.V.V. se ne
raccorrono.
Supplicandole si degnino mandare citarsi avanti loro, ed al banco dell’attuaro
deputando detto Sig.- Paroco Gio Anto Borgarello a dir cause per quali non
debino la Comunità, Particolari e Compagnie venir mantenuta in possesso
de’ Capi infra espressi ed il detto Paroco tenuto all’osservanza
del solito sinqui praticato nel modo, e forma stati sempre osservati con provvederli
come meglio al che
Seguono li capi in questione.
Primo pretende la Comunità, e Particolari di non pagare più del solito per la sepoltura de’ cadaveri cioè per li cadaveri di stola negra, e capi di fameglia, mettendo il Paroco sei torchie del proprio incluso l’emolumento si e sempre pagato L 15 per caduno inclusa la messa cantata presenta cadavere, per gli altri di stola negra non capi di fameglia mettendosi dal Paroco torchie quattro inclusa la messa cantata, si pagava L 12 per caduno, e per quegli di stola bianca somministrandosi pure dal Paroco le torchie quattro si pagava l 5 per caduna sepoltura: e facendosi la sepoltura senza che si cantasse la messa presente cadavere per li capi di fameglia mediante la provisione della detta cera da farsi dal Paroco si pagavano lire 12, e per li non Capi di fameglia L10.
2° Ritrovasi la Comunità, e particolari in possesso di far lasciare le torchie accese pendente la celebrazione della Messa, ed Esequie nel medesimo modo, e forma, che sono state accese nell’accompagnamento de’ cadaveri alla chiesa pretende in oggi il Medemo Paroco contro il decoro, e decenza di far smorzare tutti li luminari, che accompagnano il cadavere subito entrato in Chiesa, ove si fanno le esequie senza volere accompagnare al cimitero li detti cadaveri contro il solito praticato da suoi antecessori, ed uso comune.
3° Essersi sempre da Paroci nel giorno della commemorazione de defunti fatta l’esposizione della tomba nella chiesa Parochiale con provvedere del proprio la cera, fare le esequie dove sono tumulati i cadaveri, e trasferirsi sovra il cimitero per farsi anche le esequie, e solite preci, al che pretendono essere mantenuti in possesso.
4° Li amministratori, e Confratelli suddetti delle Compagnie suddette pretendono che l’amministrazione dé redditi di esse compagnie debba essere appresso dé loro uffiziali senza veruna ingerenza del Paroco, il quale si fa lecito di divertire a suo arbitrio li medesimi redditi, esiggendoli liberamente senza volere che gl’uffiziali ne abbiano veruna ingerenza, ne darne verun conto a medesimi.
5° Che sia lecito alla Comunità di disporre della caldaia stata del proprio accomprata, e dal detto Paroco ritirata, e presentemente ritenuta.
6° La comunità pretende essere mantenuta in possesso di far celebrare, ne giorni festivi dal loro Capellano la Messa bassa ad un’ora distante dalla messa Parochiale, e doversi obligare il Paroco a celebrare la messa grande , e far la spiegazione del vangelo ad un’ora comoda per il popolo, ed alle ore undeci di Francia secondo il solito da suoi antecessori praticato massime per essere il luogo diverso affinche li particolari possino comodamente ripartirsi per venire ad assistere alle funzioni Parochiali, e Divinin offici.
7° che nelle occasioni delle Processioni tanto generali che mensuali, e rogazioni debba osservare il solito giro.
8° Che venghi la Comunità mantenuta in possesso d’obbligare il Paroco a dare la Benedizione del Venerabile né gioni di venerdì di caduna settimana, e di tutti gli altri giorni festivi mediante il pagamento di ... 40 annue, ed obbligo al Paroco di mantenere la cera, et in difetto liberata dal pagamento delle suddette … 40.
9° Venire mantenuta in possesso che si proseguiscano, le novene, che si fanno fare per causa pubblica dalla comunità né giorni non fissati per la benedizione del venerdì, o giorni festivi in modo, che non possa servire la benedizione d’un giorno per due cause.
10. mo Che parimenti debba la Comunità, e Particolari
essere mantenuti in possesso della libertà di suonare le campane per
uso del pubblico, massime in occasione di temporali, fuoco, e consegli, ed
altre urgenze con muoversi ogni impedimento, che si presentasse opponersi
dal Paroco, che sia lecito ai particolari d’andare a suonare l’Ave
Maria alla mattina, mezzo dì, e sera, e per ovviare ad ogni disordine
la Comunità si offerisce di provvedersi d’una chiave del campanile,
e riporla appresso persona dabbene, acciò si possa liberamente né
suddetti tempi avere.
L’accesso al campanile per l’effetto suddetto.
11. mo venire mantenuta in possesso la comunità suddetta di obbligare il Paroco secondo il solito ad andare a cantare la messa nelle Cappelle Campestri il giorno delli rispettivi titoli mediante la solita elemosina di soldi 30 senza altra presentazione di candele, o cera, sia pure mantenuta nel possesso di far servire il cero Pasquale; che a spese di essa si provvede per accendersi alle occasioni di scongiuro per li temporali nell’estate.
Bonafide
Sarà comunicata al Sig. Avvocato Generale
Sicca Notaio
Archivio di Stato Torino Sezioni Riunite
(n.7358)
Maria Teresa Pasquero Andruetto